REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2011, n. 10 - Modifiche al regolamento regionale 3 febbraio 2000 n. 1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 47 del 21 dicembre 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1

1. Il comma 3 dell'art. 1 del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'art. 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) e' sostituito dal seguente:

'3. Le provvidenze economiche sono erogate, ai sensi dell'art.

12, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 settembre 1996, n.

38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, da Roma Capitale e dai comuni o dagli enti capofila degli ambiti territoriali di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), della citata legge regionale n. 38/1996.'.

Art. 2

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale n. 1/2000

1. Al comma 1 dell'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. alla lettera a), le parole: 'Lire 1.500.000' sono sostituite dalle seguenti: 'Euro 800,00';

  2. alla lettera b), le parole: 'Lire 300.000' sono sostituite dalle seguenti: 'Euro 250,00';

  3. alla lettera c) le parole: 'Lire 800.000' sono sostituite dalle seguenti: 'Euro 500,00';

  4. alla lettera d):

    1) dopo le parole: 'spese alloggiative', sono inserite le seguenti: ', ivi comprese le rette per la permanenza in strutture socio assistenziali';

    2) le parole: 'Lire 1.500.000' sono sostituite dalle seguenti: 'Euro 800,00'.

    2. Il comma 2 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:

    '2. Possono beneficiare delle provvidenze economiche di cui al comma 1, lettere c) e d), anche le persone di cui all'art. 1, comma 1, residenti nel territorio regionale e ricoverate in ospedali psichiatrici giudiziari e in strutture territoriali psichiatriche alternative ubicati in altre regioni, al fine di favorirne la dimissione. Il beneficio decorre dalla data di dimissione.'.

    3. Il comma 3 dell'art. 2 e' abrogato.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale n. 1/2000

    1. All'art. 3 del regolamento regionale n. 1/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

  5. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    '3. Le provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) sono erogate, su proposta dell'equipe curante di cui al comma 1, direttamente dal comune, che provvede a...

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