Regole e sanzioni per lo smaltimento di rifiuti edilizi da ristrutturazioni o da crolli

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine339-341

Page 339

@Premessa

Codice dell’ambiente: obbligo di smaltimento o di recupero

I rifiuti inerti (macerie edilizie e simili) da demolizioni, da costruzioni o da scavi di manti stradali sono regolati dal Codice dell’ambiente che - in continuità col passato - li definisce rifiuti speciali (art. 184, comma 3 lett. c, D.L.vo n. 152/’06), di cui il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandoli o allo smaltimento in discariche appositamente autorizzate oppure al recupero (di recente sul punto si è così espressa la Corte di Cassazione, sez. III, n. 39728 del 12 ottobre 2009).

Da un punto di vista operativo, bisogna poi valutare cosa dispongono anche le specifiche disposizioni regionali e comunali in materia.

@Semplificazioni: terre da scavo o inerti da demolizione riutilizzati

Sono escluse dalla disciplina dei rifiuti (ex art. 186, D.L.vo n. 152/’06) le terre e rocce da scavo a condizione però che siano effettivamente impiegate per reinterri, riempimenti etc. Il D.L. anticrisi n. 185/’08, traendo ispirazione dalla Direttiva comunitaria 2008/98/CE, con l’articolo 20 ha infatti modificato il testo originario degli artt. 185 e 186, prevedendo che - alle condizioni negli stessi articoli indicate - gli inerti derivanti da scavo o demolizioni * reimpiegabili non sono da considerarsi rifiuti, ma possono essere riutilizzati senza tutti i precedenti vincoli previsti in materia (che facevano sì che le imprese - data la complessità delle procedure - preferissero considerare comunque i materiali da scavo come rifiuti e comprare altrove la terra).

@Costi per lo smaltimento

Sul sito www.edilportale.com si legge che “per un cantiere di dimensioni medio piccole, che produce circa 4 mila tonnellate di terra, il costo per il suo smaltimento si aggira intorno ai 20 mila euro, calcolati in base alle diverse tariffe regionali. Cifra a cui va aggiunto il costo di trasporto”.

@Deposito temporaneo

Il produttore di rifiuti speciali (non pericolosi) può - sulla base dei due criteri temporale (per non più di tre mesi, indipendentemente dalla quantità dei rifiuti prodotti) o quantitativo (quando i rifiuti non superano 20 metri cubi e per un periodo massimo di un anno) - accumulare in un deposito temporaneo i rifiuti prima di smaltirli. Non vi è però in questo caso l’obbligo della tenuta del regime di carico/scarico e quindi i controlli attestanti l’inizio del recupero rifiuti o il loro smaltimento sono difficoltosi e complessi.

@Smaltimento

L’operazione di trasporto dal cantiere alle discariche è una fase particolare che necessita di specifici accorgimenti (tra i quali la tenuta di un formulario di trasporto) e deve essere fatta in tempi predeterminati (3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore).

@Sanzioni

Il Codice dell’ambiente all’art. 192, prevede espressamente che:

L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 192 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale...

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