Brevi osservazioni sulle situazioni procedibili d'ufficio nella violenza sessuale

AutoreLuca Cremonesi Luca Cremonesi
Pagine255-256

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@1. Introduzione

Con l'entrata in vigore della L. 15 febbraio 1996 n. 66 è stata riformata la disciplina dei reati concernenti la libertà sessuale. Sono stati trasferiti dal titolo IX del codice penale contenente i crimini contro la moralità pubblica (capo I «delitti contro la libertà sessuale») nel titolo XII che contempla invece i reati contro la libertà individuale (capo III, sez. II, «delitti contro la persona»). Non si è trattato di una pura e semplice modifica formale. La sfera sessuale cessa di appartenere al patrimonio collettivo della moralità o del buon costume e viene affermata come un diritto della persona umana, la cui disponibilità spetta esclusivamente al soggetto che ne è titolare (Cass., sez. III, 10 giugno 1996, Guardavalle, in Commentario Cedam di diritto penale, 1999, art. 609 bis c.p.; G. AMBROSINI, Le nuove norme sulla violenza sessuale, 1996, p. 4). Si è voluto attribuire, rispetto alla normativa precedente, un ruolo fondamentale alla volontà.

L'individuo deve poter scegliere se predisporsi all'atto sessuale. Deve, inoltre, poter liberamente valutare se chiedere o meno la punizione del colpevole. Per queste ragioni è stata ribadita la procedibilità a querela della persona offesa. Una volta formalizzata nel termine di sei mesi diventa irrevocabile. La ratio va ravvisata nella opportunità di lasciare all'individuo ogni valutazione se domandare l'intervento investigativo del pubblico ministero. In buona sostanza, è stata riconosciuta alla vittima la possibilità di evitare, con la propria inerzia, la pubblicità derivante dal processo. Il soggetto passivo del reato potrebbe, infatti, non voler far conoscere alla collettività episodi che attengono alla sua vita intima. Con la proposizione della querela le ragioni di riservatezza vengono eliminate, poiché il fatto criminoso acquista un carattere di notorietà che prima non aveva. Non ha alcuna importanza che la rivelazione si verifica per gradi e con intensità variabile, perché ciò che conta è la narrazione delle situazioni che la parte offesa è costretta a fornire se non vuole rinunciare alla punizione del colpevole. Ora, è evidente che la gravità degli episodi criminosi ha indotto il legislatore a limitare la rilevanza dell'interesse privato al momento iniziale quando si opera la scelta tra la riservatezza e la volontà di perseguire il colpevole. (Corte cost. 9 luglio 1974 n. 216, in Riv. pen. 1974, p. 982; Corte cost. 12 aprile 1978 n. 42, in Giur. cost. 1978, I, p. 524. In dottrina, vedi, F. ANTOLISEI, Diritto penale. Parte speciale, 1982, I, p. 440; G. AMBROSINI, op. cit., p. 65-66; Commentario Cedam di diritto penale, 1986, art. 542 c.p.). L'irrevocabilità della condizione per poter procedere si giustifica...

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