Una situazione kafkiana

AutorePierpaolo Capponi
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Il caso può essere quello - tutt'altro che raro - di chi affitta un immobile ad un inquilino il quale ad un certo punto cessa di pagare il canone e dopo mesi di inutili richieste e trattative, messo alle strette, abbandona l'immobile senza pagare alcunché e soprattutto, come ultimo sgarbo, senza riconsegnare le chiavi al locatore.

Quest'ultimo non può rientrare nel proprio immobile perché l'abbandono dello stesso da parte del conduttore non legittima di per sè l'ingresso: a tal fine occorre che vi sia stato il rilascio formale dell'immobile da parte del conduttore che di solito si concretizza con la riconsegna delle chiavi al locatore e/o con la redazione di un verbale di consegna. L'ingresso forzoso da parte del locatore potrebbe comportare per lo stesso responsabilità penali, oltre ai rischi derivanti dal fatto che il conduttore, che potrebbe avere lasciato nell'immobile cose di sua proprietà, potrebbe poi avanzare riguardo ad esse pretese di risarcimento per affermati (e magari inesistenti) deterioramenti o sparizioni delle cose stesse.

Occorre allora che il locatore si munisca di un titolo che lo autorizzi a rientrare legittimamente nel proprio immobi- Page 701 le: titolo che consiste nel provvedimento di sfratto. Già questa necessità comporta gravi danni al locatore che dovrà rivolgersi ad un Giudice ed attendere i tempi della procedura speciale di sfratto e dell'esecuzione sostenendone i relativi costi. . .

Sennonché, ecco la situazione kafkiana, a decuplicare i danni può darsi che il conduttore che abbia lasciato l'appartamento si sia reso irreperibile. In questo caso non è possibile ottenere lo sfratto con la procedura speciale (abbreviata e meno costosa). L'art. 660 c.p.c., ultimo comma, prevede infatti che in materia di sfratto, oltre agli ordinari incombenti in tema di notifica dell'atto introduttivo, debba essere inviata all'intimato una raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notifica. È ovvio che in caso di irreperibilità del conduttore nessuna raccomandata potrà essere inviata e la notifica non potrà perciò perfezionarsi con conseguente impossibilità di introdurre il procedimento speciale di sfratto.

Recentissimamente è intervenuta sulla questione la Corte costituzionale che con l'ordinanza in rassegna ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 660, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui, nell'ipotesi che la notifica...

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