Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici; PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1.
Le opere permanenti di protezione antiaerea, gia' costruite dallo Stato direttamente o per mezzo di enti locali, sono dichiarate di pubblica utilita'.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
2.
L'indennita' di espropriazione del suolo occupato nella costruzione dei ricoveri antiaerei e' determinata dall'Ufficio del genio civile in base al valore venale dell'immobile al momento dell'avvenuta occupazione.
Sulla somma dovuta come indennita' devono corrispondersi al proprietario dell'immobile espropriato, dalla, data dell'avvenuta occupazione, gli interessi nella misura legale.
L'indennita' di espropriazione, prevista nel primo comma, e' offerta all'interessato dal Prefetto con atto notificato con le forme stabilite per le citazioni.
Qualora l'indennita' sia stata accettata dall'interessato, il Prefetto ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, insieme con gli interessi maturati alla data dell'accettazione, ovvero autorizza il pagamento a norma dell'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e della legge 3 aprile 1926, n. 686, e pronuncia l'espropriazione.
Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta notifica senza che il proprietario dell'immobile espropriato abbia dichiarato di accettare l'indennita' offerta, il Prefetto, ai sensi dell'art. 48 della citata legge 25 giugno 1865, numero 2359, provvede al versamento presso la Cassa depositi e prestiti della stessa con gli interessi maturati allo scadere di trenta giorni e pronuncia l'espropriazione.
Per gli ulteriori adempimenti e per quanto non e' previsto nel presente decreto, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Art
2.
((L'indennita' di espropriazione del suolo occupato nella costruzione delle opere di cui al precedente articolo 1 e' determinata dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
L'indennita' di espropriazione, prevista nel primo comma, e' offerta all'interessato dal prefetto con atto notificato con le forme stabilite per le citazioni.
Qualora l'indennita' sia stata accettata dall'interessato, il prefetto ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, insieme con gli interessi maturati alla data dell'accettazione, ovvero autorizza il pagamento a norma dell'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, e della legge 3 aprile 1926, n. 686, e pronuncia l'espropriazione.
Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta notifica senza che il proprietario dell'immobile espropriato abbia dichiarato di accettare l'indennita' offerta, il prefetto, ai sensi dell'articolo 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, provvede al versamento presso la Cassa depositi e prestiti della stessa con gli interessi maturati allo scadere dei trenta giorni e pronuncia l'espropriazione.
Per gli ulteriori adempimenti e per quanto non e' previsto nel presente decreto, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e...