LEGGE 18 luglio 1957, n. 614 - Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como

Coming into Force16 Agosto 1957
Enactment Date18 Luglio 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/08/01/057U0614/CONSOLIDATED/20091214
Published date01 Agosto 1957
Official Gazette PublicationGU n.191 del 01-08-1957
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e' autorizzato a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore, nominato dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attivita' di servizio od a riposo.

Art 2.

Al gestore, nominato a termini dell'art. 1 e' affidato l'esercizio con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, alle quali vengono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i trasporti in concessione all'industria privata concernenti soprattutto le tariffe, gli orari, l'opportuno coordinamento con altri pubblici servizi di trasporto limitrofi od affluenti, nonche' l'obbligo del trasporto degli effetti personali.

Alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestioni dei servizi pubblici di navigazione di cui alla presente legge sara' provveduto con i fondi stanziati annualmente al capitolo n. 47 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1956-57, e corrispondenti per gli esercizi successivi, per sussidi straordinari di esercizio, ecc.

Art 3.

L'amministrazione del gestore e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli atti concernenti spese di carattere straordinario o che, comunque, impegnino la gestione oltre l'esercizio finanziario, per essere validi, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per i trasporti, che vi provvede sentito il Comitato di cui al successivo art. 5.

Art 4.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Sono comunicati al Ministero dei trasporti per l'approvazione, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 5:

  1. entro il mese di novembre, il bilancio di previsione e, appena adattate, le variazioni al bilancio medesimo rese necessarie nel corso della gestione;

  2. entra il mese di ottobre il consuntivo dell'esercizio scaduto corredato dal conto patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione dei revisori, Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono comunicati al Parlamento e vengono allegati rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti ed al conto consuntivo del Ministero predetto.

Gli utili di gestione risultanti dal conto economico sono versati allo stato di previsione dell'entrata dello Stato.

Art 5.

E' istituito presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - un Comitato che dara' il suo parere su quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4, nonche' sulle questioni d'ordine finanziario e comunque implicanti riflessi finanziari, concernenti la gestione prevista dalla presente legge, nonche' le gestioni commissariali governative di altri servizi di trasporto in concessione.

Il predetto Comitato dara' il suo parere su ogni altro argomento per il quale il Ministero dei trasporti riterra'...

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