Articoli
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art
1.
Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista soltanto la pena dell'ammenda, salvo quanto previsto negli articoli 10 e 14.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Art
2.
Entita' della somma dovuta
La somma dovuta ai sensi dell'articolo precedente e' pari all'ammontare dell'ammenda stabilita dalle relative disposizioni che prevedono le singole violazioni.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Art
3.
Solidarieta'
Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata a commettere la violazione e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'.
Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita', incaricata della direzione o vigilanza e' tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Art
4.
Non trasmissibilita' dell'obbligazione
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni indicate nell'articolo 1 non si trasmette agli eredi.
Art
4.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Art
5.
Pagamento in misura ridotta
E' ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.
Il pagamento e' escluso nei casi in cui le norme penali attualmente vige ti non consentono l'oblazione.
Art
5.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Art
6.
Contestazione
La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcuna delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Art
6.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Art
7.
Rapporto
Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'articolo 5, viene presentato rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico a cui sono demandati compiti e attribuzioni del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione e, in mancanza, al prefetto; l'organo territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Salvo quanto disposto dalle leggi 3 maggio 1967, n. 317, e 9 ottobre 1967, n. 950, la disposizione del comma precedente si applica anche in tutti i casi nei quali leggi precedenti hanno modificato il sistema sanzionatorio con la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa, regolando diversamente la competenza.
Nelle materie trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri previsti nel primo comma.
Art
7.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Art
8.
Ordinanza e ingiunzione Opposizione
Le autorita' indicate nell'articolo precedente, alle quali gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, se ritengono fondato l'accertamento determinano con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne...