Responsabilità da sinistro stradale cagionato dalla circolazione di veicolo concesso in leasing

AutoreCarlo Soriente
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Con la sentenza che si annota il giudice di pace di Torino ha affrontato il problema relativo alla corretta chiamata in giudizio del soggetto legittimato passivo in caso di azione di risarcimento danni da circolazione stradale quando il veicolo ritenuto danneggiante risulti affidato al c.d. locatario con apposito contratto di leasing dal soggetto intestatario del veicolo.

La locazione finanziaria (leasing finanziaria) è un contratto atipico che utilizza lo schema della locazione, combinato con altri elementi. Nel caso di leasing di veicoli, l'impresa concedente pone, mediante contratto, nella disponibilità esclusiva e piena del locatario il veicolo da questi scelto ed acquistato per lui con capitali dell'impresa dietro pagamento di canoni periodici per un tempo determinato e con possibilità di riscatto finale del veicolo.

Nel caso sottoposto al giudice di pace di Torino il danneggiato ha proposto azione sia contro la società di leasing, sia contro il locatario, chiedendo la condanna di entrambi in via solidale.

A questo punto il giudicante si è soffermato d'ufficio, preliminarmente, sulla questione relativa alla corretta chiamata in causa della società di leasing, quale parte legittimata passiva, pervenendo ad una dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della impresa concedente con una motivazione che trova fondamento nella norma del nuovo codice della strada, l'art. 91, secondo comma, secondo cui «ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o a cose dalla circolazione dei veicoli il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo del codice civile».

Il giudicante ha ritenuto di più corretta applicazione il principio di una responsabilità alternativa tra questi due soggetti (l'impresa concedente e l'utilizzatore in leasing), escludendo l'ipotesi di una responsabilità aggiuntiva del proprietario oltre quella solidale prevista dalla norma tra il conducente ed il locatario, individuando a sostegno della tesi ragioni di analogia tra le figure di cui al terzo comma dell'art. 2054 (usufruttuario e acquirente con patto di riservato dominio) ed il locatario.

L'articolo richiamato del codice civile prevede difatti una responsabilità solidale nel rapporto proprietario-conducente, usufruttuario-conducente, acquirente con patto di riservato dominio-conducente ed una responsabilità alternativa (con la locuzione «o in sua vece») tra il proprietario e l'usufruttuario o tra il proprietario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

Il giudice di pace motiva ulteriormente il proprio convincimento sul punto richiamando ancora l'art. 196 del nuovo codice della strada che, in tema di soggetti chiamati al pagamento delle sanzioni amministrative, pone esplicitamente il criterio della «alternativa» dei soggetti tenuti al pagamento indicando il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Il richiamo delle disposizioni del nuovo codice della strada a sostegno della decisione appare convincente, ponendoPage 437 in evidenza l'attenzione del legislatore nei confronti di questa nuova figura emersa dal mercato (l'utilizzatore in leasing), che viene affiancata con la prima norma citata (l'art. 91 c.s.) ai soggetti tradizionali di cui al terzo comma dell'art. 2054 c.c. (usufruttuario e acquirente con patto di riservato dominio).

Sul punto occorre annotare che ancora prima dell'entrata in vigore delle due disposizioni citate nel nuovo codice della strada si è giunti a riconoscere, o in forza di applicazione analogica o a seguito di interpretazione estensiva, la responsabilità dell'utilizzatore del veicolo concesso in leasing, ritenendo tale soggetto l'effettivo titolare di ogni potere in ordine all'impiego del mezzo; così presso i giudici di merito, Trib. Milano 19...

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