La legittimazione del singolo condomino nelle azioni giudiziarie

Pagine95-100
95
Rassegna
di giurisprudenza
La legittimazione del singolo
condomino nelle azioni
giudiziarie
Conf‌igurandosi il condominio come un ente di gestione
sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli
condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario,
quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della
facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti
all’edif‌icio condominiale. Ne consegue che ciascun condomino
è legittimato ad impugnare personalmente, anche per cassazio-
ne, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettivi-
tà condominiale ove non vi provveda l’amministratore. * Cass.
civ., sez. II, 21 gennaio 2010, n. 1011, Imm. Ligure Cinodromo di
Dentone Simona c. Vinciguerra ed altri [RV611003]
Nella lite promossa da un condomino nei confronti del con-
dominio in relazione alla ripartizione delle spese sostenute per
l’utilizzazione della cosa comune, i singoli condomini, potendo
assumere la qualità di parti, sono incapaci di testimoniare. *
Cass. civ., sez. II, 23 agosto 2007, n. 17925, Parisi c. Cond. Piscina
Panoramic Via Tevere, in questa Rivista 2008, 366 [RV599363]
Il singolo condomino è privo di legittimazione a stipulare con
una società di soccorso stradale, nel suo esclusivo interesse,
un contratto per la rimozione di autovettura parcheggiata nel
cortile condominiale. L’incarico per l’intervento deve essere
conferito dall’amministratore nell’interesse della collettività
condominiale. * Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 2011, n. 3180, Soc.
Centro Soccorso stradale di M.D. & C. s.a.s. c. O.G.
Le violazioni di norme generali sulla proprietà e sul condomi-
nio, ovvero la violazione del regolamento condominiale, poste
in essere dai singoli condomini con attività ed iniziative indipen-
denti (anche se analoghe) e che arrechino separati vantaggi agli
immobili dei trasgressori violando i diritti degli altri condomini,
pongono in essere rapporti giuridici distinti tra gli autori degli il-
leciti, da un lato, e il condominio o gli altri condomini dall’altro,
i quali, ove dedotti in un medesimo giudizio, danno luogo pur
sempre a cause scindibili, non sussistendo un rapporto unico
e indivisibile, tale che il giudice non possa conoscere utilmente
della posizione di uno separatamente dalla posizione degli altri.
Ne consegue che, in un procedimento iniziato e proseguito in
appello solo da alcuni condomini nei confronti dei supposti au-
tori dei fatti lesivi, non è necessario integrare il contraddittorio
nel caso in cui solo alcuni dei predetti convenuti, rimasti soc-
combenti in appello, propongano ricorso in cassazione, poiché,
in ragione della richiamata autonomia dei rapporti, non si versa
in una ipotesi di litisconsorzio necessario. * Cass. civ., sez. II, 16
febbraio 2004, n. 2943, Dell’Ampio c. Bernacchini
Conf‌igurandosi il condominio come un ente di gestione sfor-
nito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli con-
domini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale
l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di
agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edif‌icio
condominiale, né, di conseguenza, di intervenire nel giudizio in
cui tale difesa sia stata assunta dall’amministratore, nonché di
avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavo-
revoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio
rappresentato dall’amministratore. * Cass. civ., sez. II, 29 aprile
1993, n. 5084, Di Giuseppe c. Bernabei Cariglia
Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria
personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì
un semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza
e nell’interesse comune dei partecipanti, limitatamente all’am-
ministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interfe-
rire nei diritti autonomi di ciascun condomino. Ne deriva che
l’amministratore per effetto della nomina ex art. 1129 c.c. ha
soltanto una rappresentanza ex mandato dei vari condomini e
che la sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire
personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che co-
muni, costituendosi personalmente anche in grado di appello
per la prima volta, senza che spieghi inf‌luenza, in contrario, la
circostanza della mancata partecipazione al giudizio di primo
grado instaurato dall’amministratore. * Cass. civ., sez. II, 9 giu-
gno 2000, n. 7891, Ferrara c. DA.SE. Snc. [RV537454]
Il condomino di un edif‌icio conserva il potere di agire a dife-
sa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche
dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni,
con la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso di
inerzia dell’amministrazione del condominio, a norma dell’art.
1105 c.c., dettato i materia di comunione, ma applicabile anche
al condominio degli edif‌ici per il rinvio posto dall’art. 1139 c.c.;
ha inoltre il potere di intervenire nel giudizio in cui la difesa dei
diritti dei condomini sulle parti comuni sia stata già assunta
legittimamente dall’amministratore, nonché di esperire i mezzi
di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della
pronuncia resa nei confronti di tale organo rappresentativo
unitario; conseguentemente il condomino può, a tutela dei suoi
diritti di comproprietario pro quota, agire in giudizio e resistere
alle azioni da altri promosse anche allorquando gli altri condo-
mini non intendano agire o resistere in giudizio, avendo il suo
potere carattere autonomo. (Nella specie, un condomino era
intervenuto nel giudizio di rivendica intentato contro il condo-
minio; quest’ultimo non aveva contestato la domanda in base a
delibere condominiali che prevedevano la restituzione del bene
e che erano poi state impugnate con successo dell’interventore;
dichiarato inammissibile l’intervento dal giudice d’appello in
base all’assunto che il condomino non può difendere la proprietà
condominiale contro la difforme volontà dei condomini, la S.C.
ha cassato con rinvio enunciando l’esteso principio). * Cass. civ.,
sez. II, 6 agosto 1999, n. 8479, Povia c. Fallimento IN.MI srl
Nel condominio di edif‌ici, che costituisce un ente di gestio-
ne, l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i
singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connes-
si alla loro partecipazione, né quindi del potere di intervenire
nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta
dall’amministratore e di avvalersi dei mezzi di impugnazione
per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei
confronti dell’amministratore stesso che vi abbia fatto acquie-
Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla edizione 2011 da
Il nuovissimo Codice delle locazioni
(a cura di CORRADO SFORZA FOGLIANI; STEFANO MAGLIA) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l`indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufciali
del C.E.D.
Arch. loc. e cond. 1/2012

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT