DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2008 - Recepimento dell''accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Viste le disposizioni dell'art. 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2006, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 14 marzo 2008 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: F. VVF CISL (Federazione VVF CISL); AP VVF (Alte professionalita' dei Vigili del fuoco); SI.N.DIR. VVF (Sindacato nazionale direttivi e dirigenti dei Vigili del fuoco); FP CGIL VVF (Confederazione generale italiana del lavoro - Funzione pubblica coordinamento nazionale dei Vigili del fuoco); UIL PA VVF dirigenti e direttivi (Unione lavoratori italiana pubblica amministrazione Vigili del fuoco); USPPI dirigenti (Federazione nazionale sindacale USPPI dirigenti);

Visti l'art. 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l'articolo 3, commi 133, 135 e 136 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);

Visto l'art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Vista la delibera di attendibilita' dei costi quantificati e della loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, espressa dal III Collegio delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 16 aprile 2008, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

  1. Ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto si applica al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


    Titolo II
    DISPOSIZIONI COMUNI

    Capo I
    Istituti di stato giuridico

    Art. 2. Congedo ordinario

  3. Il personale direttivo e dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

  4. Durante tale periodo spetta la normale retribuzione comprensiva, per il personale direttivo, delle indennita' corrisposte per dodici mensilita' esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennita' connesse a particolari condizioni di lavoro, e, per il personale dirigente, comprensiva della retribuzione di rischio e posizione, di cui all'art. 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

  5. Per il personale direttivo la durata del congedo ordinario e' ridotta a trenta giorni per i primi tre anni di servizio, comprendendo in essi il periodo del corso di formazione iniziale.

  6. In caso di orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

  7. A tutto il personale direttivo e dirigente spettano altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

  8. Per il personale direttivo nell'anno di assunzione in servizio e per il personale direttivo e dirigente nell'anno di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.

  9. Il personale direttivo e dirigente conserva il diritto al congedo ordinario in tutte le ipotesi di assenza dal servizio che ne prevedano la maturazione.

  10. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 12.

  11. Costituisce specifica responsabilita' del personale direttivo e dirigente programmare il proprio congedo ordinario tenendo conto delle esigenze del servizio affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinche' sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuita' delle attivita' ordinarie e straordinarie.

  12. In caso di rientro anticipato dal congedo ordinario per necessita' di servizio, il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione, qualora prevista, per la durata del medesimo viaggio; il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di congedo ordinario non goduto.

  13. Il congedo ordinario e' sospeso da malattie che si protraggano per piu' di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del personale informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

  14. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravita', il periodo di congedo ordinario potra' essere fruito entro l'anno successivo.

  15. Fermo restando il disposto di cui al comma 8, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sara' rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal personale direttivo e dirigente per documentate esigenze di servizio.

  16. Il periodo di congedo ordinario non e' riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento del congedo ordinario, al rientro dalla malattia, deve essere previamente autorizzato in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui al comma 12.

  17. Al personale direttivo con anzianita' di servizio superiore a 28 anni, il congedo ordinario e' incrementato di un giorno.


    Titolo II
    DISPOSIZIONI COMUNI

    Capo I
    Istituti di stato giuridico

    Art. 3.

    Festivita'

  18. Sono considerate festive le domeniche.

  19. Sono, altresi', considerati festivi tutti i giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili e la ricorrenza di S. Barbara.

  20. La ricorrenza del Santo patrono della localita' in cui il personale presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo.

  21. Le festivita' nazionali, quella del Santo patrono e la ricorrenza di S. Barbara, se coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione.

  22. Per il personale direttivo, il riposo settimanale non deve essere inferiore alle ventiquattro ore e cade normalmente di domenica, salve diverse articolazioni dell'orario di lavoro.

  23. Il personale direttivo e dirigente appartenente alle religioni ebraica ed islamica, nonche' alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, ha il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In tal caso la giornata lavorativa non prestata e' recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa...

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