DECRETO 5 febbraio 2009 - Riconoscimento, alla sig.ra Barbiera Mara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Barbiera Mara, cittadina italiana, nata a Udine il 16 gennaio 1973, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna» in data 22 marzo 2001 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 31 agosto 2007 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che e' iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 3 novembre 2007;

Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Udine del 2 maggio 2003;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver superato le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nella sessione 2003 presso la Corte d'appello di Messina;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007...

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