Sicurezza degli impianti condominiali

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    Le precedenti Rassegne di giurisprudenza pubblicate in questa Rivista hanno riguardato, rispettivamente, Autorimesse e posti-auto condominiali (1995, 455); Barriere architettoniche (1999, 475); Canne fumarie (1995, 915); Il rapporto di portierato (1998, 607); Il recesso del conduttore (1997, 141); Il sottotetto condominiale (1997, 493); Il supercondominio (1996, 113); Il verbale dell'assemblea condominiale (1999, 693); I muri condominiali (1996, 793); I patti in deroga (1995, 191); L'ascensore condominiale (1996, 275); La sopraelevazione negli edifici condominiali (1996, 983); L'assistenza della forza pubblica (1996, 601); La successione nel contratto di locazione (1988, 125); Le antenne condominiali (1999, 159); Le esigenze abitative di natura transitoria (1996, 435); Le obbligazioni principali del conduttore (1999, 323); Le obbligazioni principali del locatore (1998, 769); Miglioramenti apportati alla casa locata (1998, 451); Recesso del locatore e ripristino del rapporto (1997, 693); Riscaldamento e risparmio energetico (1998, 273); Sul deposito cauzionale (1997, 887); Uso promiscuo dell'immobile locato (1997, 309); Uso della cosa comune condominiale (1997, 1073).


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In tema di delitto colposo l'indagine sulla sussistenza della causalità si restringe all'analisi del rapporto tra le varie cause al fine di stabilire se quelle prossime siano fatti eccezionali ed atipici del tutto avulsi dalla serie causale precedente ovvero si innestino in questa, costituendone la naturale via di sviluppo. Ne consegue che risponde del delitto in esame l'installatore di uno scaldabagno a gas, sistemato senza la predisposizione di opere collaterali necessarie e senza il previo accertamento che la relativa canna di esalazione dei prodotti della combustione e fumi, alla quale l'apparecchio deve essere collegato, presenti caratteristiche strutturali e funzionali che garantiscano, in tutte le possibili condizioni atmosferiche e con tutte le prevedibili modalità d'uso, per cui non abbiano a derivarne pericoli per l'incolumità personale degli utenti ed in sintesi senza osservare le norme UNI 7129 - 72, specificamente relative alla posa in opera di apparecchi a gas di uso domestico, allorché da tutte queste cause derivi la morte dell'utente per intossicazione da ossido di carbonio.

    Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 1987, n. 10801 (ud. 10 aprile 1987), Giuliani.


Nel caso in cui la causa dell'infortunio sia ricondotta a colpa degli imputati...

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