Sfratto e asporto di mobili, proprietà e locazione negli stati uniti, recupero urbano e modello union square, altri argomenti di interesse
Autore | Corrado Sforza Fogliani |
Pagine | 473-475 |
473
Arch. loc. e cond. 5/2015
Dottrina
SFRATTO E ASPORTO
DI MOBILI, PROPRIETÀ
E LOCAZIONE NEGLI STATI
UNITI, RECUPERO URBANO
E MODELLO UNION SQUARE,
ALTRI ARGOMENTI
DI INTERESSE
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Immobile “collabente”, ma cos’è? 2. Asporto di beni mobili
nell’esecuzione per rilascio. 3. Così gli Stati Uniti tutelano
la proprietà. 4. Decoro urbano, incentivi fiscali. 5. Sistema
bonus contro la corruzione. 6. Riclassamento catastale. 7.
Aree fabbricabili, valori esagerati. 8. Quorum assembleari,
costitutivi e deliberativi.
1. Immobile “collabente”, ma cos’è?
Per immobile “collabente” deve intendersi quell’edifi-
cio, o parte di esso, che, a causa dell’accentuato livello di
degrado, non è in grado di produrre reddito. Più propria-
mente, un fabbricato non abitabile o agibile e comunque
di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fati-
scenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantisti-
ci, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti
nella categoria catastale in cui è censito o censibile. Un
immobile, in sostanza, che si trova allo stato di rudere,
la cui concreta utilizzabilità, pertanto, non è conseguibi-
le con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, occorrendo, allo scopo, opere più radicali
(cfr.: art. 3, comma 2, e art. 6, lett. c, d.m. n. 28 del 2.1.’98).
In proposito, l’Agenzia delle entrate, con nota n. 29440
del 30.7.’13, ha chiarito che – ai fini della dichiarazione
in Catasto di un fabbricato come “collabente” (categoria
F2: fabbricati diruti, con tetto crollato e inutilizzabili) – è
necessario che alla dichiarazione predisposta dal profes-
sionista venga allegata una specifica relazione, datata e
firmata, che rappresenti, mediante documentazione foto-
grafica, lo stato dei luoghi e del fabbricato, accompagnata
da un’autodichiarazione, resa dall’intestatario del cespite,
che attesti l’assenza di allacciamento ai servizi primari
(luce, acqua e gas).
Dal punto di vista fiscale l’immobile riconosciuto come
collabente, non essendo produttivo di reddito, non è sog-
getto all’Imu e alla Tasi. Alcuni Comuni, tuttavia, chiedo-
no comunque il versamento di tali imposte in riferimen-
to all’area di sedime, considerandola area fabbricabile e
come tale assoggettabile al relativo regime impositivo.
2. Asporto di beni mobili nell’esecuzione per rilascio
Il d.l. n. 132/’14 (così come convertito in legge), meglio
noto come “Decreto giustizia” , nell’introdurre una serie di
misure volte a semplificare e ad accelerare il processo di
esecuzione forzata, ha anche – all’art. 19, comma 1, lett.
i) – riscritto l’art. 609 cod. proc. civ. in materia di provve-
dimenti relativi a mobili estranei all’esecuzione.
Per effetto della nuova formulazione ora è previsto, in
particolare, che, quando nell’immobile oggetto di esecu-
zione si trovino beni mobili, l’ufficiale giudiziario intimi
alla parte tenuta al rilascio (ovvero a colui al quale gli
stessi risultino appartenere) di asportarli, entro un ter-
mine perentorio all’uopo assegnato e che, laddove tale ter-
mine trascorra infruttuosamente, lo stesso ufficiale giudi-
ziario, su richiesta e a spese della parte istante, determini
“il presumibile valore di realizzo dei beni” ed indichi “le
prevedibili spese di custodia e di asporto”.
Nel caso in cui il valore dei beni in questione appaia
superiore ai costi di custodia e di asporto, l’ufficiale giudi-
ziario, sempre a spese della parte istante, dovrà nominare
un custode incaricandolo di trasportare gli oggetti lasciati
dall’esecutato in altro luogo. In difetto di istanza e di paga-
mento anticipato delle spese, i beni verranno considerati
abbandonati e, salva diversa richiesta della parte istante,
ne dovrà essere disposto “lo smaltimento o la distruzio-
ne”. Tutto questo a condizione, tuttavia, che non appaia
evidente “l’utilità” di procedere ad un tentativo di vendita
senza incanto, secondo le modalità stabilite dal giudice
dell’esecuzione. Ove così fosse si dovrà, infatti, procedere
ad esperire tale tentativo e, nel caso la vendita andasse a
buon fine, la somma ricavata dovrà essere impiegata per
il pagamento delle spese inerenti la custodia, l’asporto e
la vendita.
L’art. 609 cod. proc. civ., così come riformulato, si appli-
ca ai procedimenti iniziati a far data dall’11.12.’14.
3. Così gli Stati Uniti tutelano la proprietà
Ecco le tutele di cui godono, negli Stati Uniti, i pro-
prietari nel momento in cui concedono il loro immobile
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