Sospensione sfratti e occupazione abusiva: una sentenza non condivisibile

AutorePaola Castellazzi
Pagine87-88

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La sentenza in rassegna - per la parte che a noi interessa - ha affermato questo principio: «La permanenza nell'immobile locato dopo la scadenza, quando deriva dall'applicazione di provvedimenti legislativi di sospensione degli sfratti non si può qualificare come occupazione abusiva.

Ne segue, pertanto, che proposta dall'ex conduttore domanda di risarcimento dei danni a causa dell'allagamento dell'alloggio (provocato da infiltrazioni d'acqua ascrivibili a una terrazza sovrastante, nella disponibilità esclusiva del locatore), deve essere cassata la sentenza del giudice di merito che respinge una tale domanda sul rilievo che l'attore occupava abusivamente l'immobile».

Per meglio intendere la rilevanza della pronuncia della Suprema Corte è opportuno riassumere i tratti salienti del caso deciso: i ricorrenti avevano condotto in locazione un appartamento di proprietà dei resistenti e vi erano rimasti anche dopo la scadenza del contratto in virtù delle disposizioni sulla sospensione delle esecuzioni; in detto periodo (ossia, quando il contratto di locazione era già scaduto, ma lo sfratto non poteva essere eseguito a causa delle suddette disposizioni) nell'immobile si erano verificate infiltrazioni d'acqua che avevano causato danni ai conduttori per il risarcimento dei quali gli stessi avevano agito in giudizio: la loro domanda era stata respinta dai giudici di merito.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, riconoscendo, invece, a favore degli ex conduttori, il diritto ad essere risarciti affermando che la permanenza nell'immobile locato dopo la scadenza, quando derivi dall'applicazione dei provvedimenti legislativi di sospensione degli sfratti, non si può qualificare come occupazione abusiva.

A parere di chi scrive, la soluzione adottata dalla Corte non è condivisibile.

In primis, occorre operare una breve premessa. Il contratto di locazione si fonda, ovviamente, sulla volontà delle parti: con la locazione il locatore si obbliga a far godere al conduttore un bene per un tempo determinato e verso il corrispettivo del canone.

Come per tutti i contratti sinallagmatici, anche per la locazione, la legge stabilisce a carico delle parti diritti e doveri.

Per quanto a noi interessa, fra le numerose obbligazioni che la legge pone a carico del conduttore, la principale è quella di restituire l'immobile alla scadenza del termine pattuito, mentre fra i vari obblighi gravanti sul locatore vi è quello della manutenzione e riparazione della cosa locata ex artt. 1575 e 1576 c.c.

È evidente che i suddetti obblighi...

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