Esecuzione degli sfratti ed imposte: un collegamento di dubbia costituzionalità

AutoreNino Scripelliti
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  1. - L'art. 7 della legge n. 431/1998, con disposizione profondamente innovativa nell'ambito dei principi del processo di cognizione e di esecuzione forzata, prevede che la "messa in esecuzione" del provvedimento di rilascio dell'immobile locato sia condizionata alla dimostrazione da parte del richiedente di taluni adempimenti tributari e precisamente: della avvenuta registrazione del contratto di locazione, della denuncia dell'immobile ai fini ICI, della dichiarazione del reddito dell'immobile ai fini IRPEF. La dimostrazione di questi adempimenti dovrà avvenire mediante dichiarazione da parte del locatore intimante il rilascio, da inserirsi nel testo dell'atto di precetto, dei dati indicativi degli adempimenti quali i dati relativi alla registrazione del contratto, gli estremi dell'ultima denuncia ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante da contratto è stato dichiarato, nonché gli estremi delle ricevute dei versamenti dell'ICI relativi all'anno precedente a quello di competenza (?). Quindi la procedibilità in executivis dei provvedimenti di rilascio è condizionata agli adempimenti da parte del proprietario relativi a tre imposte diverse, per una delle quali (ICI) si richiedono due distinte dichiarazioni relative alla denuncia dell'immobile ed il pagamento dell'imposta. Non si tratta di requisiti formali dell'atto di precetto, ma di requisiti sostanziali condizionanti la procedibilità dell'azione esecutiva, dei quali la autodichiarazione costituisce dimostrazione.

  2. - Premesso questo ai fini dell'inquadramento del problema, sono possibili alcune prime sommarie valutazioni sulla ordinanza che si annota, caduta proprio nel momento nel quale il Governo progetta l'estensione dell'onere della dichiarazione a tutti i procedimenti in corso e quindi politicamente scorretta (è un difetto?), e che invece ha il pregio di proporre alla attenzione degli studiosi e degli operatori, questioni di attuazione dell'art. 7 e nel contempo questioni di principio di notevole rilievo, tra le quali il dubbio di costituzionalità del precetto normativo posto dall'art. 7, sul quale, per la verità, chiunque dotato anche di media sensibilità giuridica, dovrebbe fondatamente concordare.

    C'è intanto da osservare che non si può dare per scontata la legittimazione dell'esecutato ad eccepire mediante opposizione alla esecuzione, la mancata osservanza di norme e di obblighi tributari che certamente non sono posti...

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