DECRETO 8 agosto 2008 - Modalita'' di attuazione del decreto 8 agosto 2008, concernente il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca, relativo alle navi da pesca italiane autorizzate ad operare nelle acque della Mauritania.

IL DIRETTORE GENERALE

della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il Reg. (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo a1 Fondo europeo per la pesca (FEP), e, in particolare, l'art. 21, lett. a) punto iii), che prevede la possibilita' di concedere indennita' per l'arresto temporaneo delle attivita' ad armatori e marittimi imbarcati su navi da pesca comunitarie, in caso di riduzione sostanziale delle possibilita' di pesca nel quadro di un accordo internazionale, o altra intesa, rapportate al danno realmente subito, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, per l'intero periodo 2007/2013;

Visto il Reg. (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione Europea e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania;

Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 5;

Visto il Programma operativo che prevede la possibilita' di sostegni finanziari alla flotta da pesca comunitaria in caso di riduzione sostanziale delle possibilita' di pesca nel quadro di un accordo internazionale, o, altra intesa;

Sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che, nella seduta del 20 marzo 2008, ha approvato la ripartizione della spesa pubblica complessiva per il Programma Operativo FEP 2007/2013, nella misura del 33% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67% a favore delle misure gestite dalle regioni e province autonome;

Visto il decreto n. 902 del 17 marzo 2008 del Governo della Repubblica Islamica di Mauritania con il quale e' stato disposto un periodo di due mesi supplementari di riposo biologico dal 1° aprile 2008 al 31 maggio 2008 per tutti i pescherecci che esercitano la pesca demersale, e che tale proposta e' stata accettata dalla Commissione Mista, con processo verbale dell'11 marzo 2008;

Considerato che il periodo supplementare di fermo biologico di pesca, proposto dalla Commissione mista dell'Accordo di pesca, e' il risultato di indagini scientifiche concernenti lo stato delle risorse nella ZEE della Mauritania;

Visto il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca relativo alle navi da pesca italiane autorizzate ad operare nelle acque della Mauritania, adottato, ai sensi dell'art. 22, comma 3, secondo capoverso...

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