LEGGE PROVINCIALE 4 aprile 2011, n. 6 - Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettivita' turistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 5 aprile 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento tutela le risorse termali e le valorizza anche ai fini della salute, intesa come benessere psicofisico della persona. La Provincia riconosce le risorse termali come componente strategica della propria offerta turistica e territoriale e favorisce lo sviluppo delle zone a vocazione turistico-termale attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali delle aree termali e promuove la conoscenza delle caratteristiche e delle proprieta' curative delle risorse termali trentine.

Art. 2

Ambito di applicazione e interventi 1. Per le finalita' dell'articolo 1 la Provincia:

a) favorisce la collaborazione e il coordinamento tra le aziende termali trentine promuovendo lo sviluppo di un'immagine coordinata del settore termale trentino e incentivando iniziative consortili o reti d'imprese;

b) definisce le condizioni attraverso cui realizzare l'integrazione delle azioni e delle attivita' di competenza dei diversi livelli istituzionali nonche' la partecipazione dei privati alla programmazione e alla realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;

c) promuove la ricerca sulle risorse termali trentine e sulle loro applicazioni;

d) promuove l'affermazione della validita' scientifica e dell'efficacia terapeutica delle risorse termali trentine e delle prestazioni erogate dalle aziende termali trentine, anche attraverso il sostegno a studi e ricerche, in collaborazione con l'Azienda provinciale peri servizi sanitari e con gli istituti di ricerca medica e universitaria;

e) sostiene la qualificazione degli stabilimenti termali trentini e la promozione degli standard qualitativi delle prestazioni da essi erogate;

f) favorisce il pieno e razionale utilizzo delle risorse termali, anche mediante il loro impiego presso le strutture turistico-ricettive, nel rispetto delle norme sanitarie;

g) favorisce iniziative e accordi, anche internazionali, per agevolare la mobilita' dei pazienti residenti nei Paesi dell'Unione europea verso gli stabilimenti termali trentini, nel rispetto della normativa statale vigente.

  1. In considerazione della limitatezza delle risorse termali trentine e della loro rilevanza che esige una promozione unitaria sul territorio, gli interventi nel settore termale previsti dal comma 1 sono qualificati di livello provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera bb), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

    Art. 3

    Definizioni 1. Per I fini di questa legge s'intendono:

    a) per 'risorse termali' le acque minerali naturali, le erbe e le altre risorse utilizzate a fini terapeutici per la tutela della salute nelle fasi di prevenzione, della terapia e della riabilitazione, erogate negli stabilimenti termali definiti dalla lettera b) e inserite nell'elenco previsto dall'articolo 11;

    b) per 'stabilimenti termali' gli stabilimenti che utilizzano risorse termali per finalita' terapeutiche, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente 'Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1998, n. 3'), ancorche' annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attivita' diverse da quelle disciplinate da questa legge;

    o) per 'aziende termali' le aziende, definite dall'articolo 2555 del codice civile, o i loro rami, comprendenti uno o piu' stabilimenti termali;

    d) per 'aree termali' le aree individuate dall'articolo 6, comma 1.

    Art. 4

    Linee guida per lo sviluppo del settore termale trentino 1. Sulla base delle analisi e delle prospettive del settore termale, tenendo conto dell'evoluzione dei bisogni di salute e di benessere, la Provincia definisce e periodicamente aggiorna le linee guida per lo sviluppo del settore termale trentino avendo riguardo alla valorizzazione delle risorse e agli aspetti di natura ambientale, turistica e sanitaria. Le linee guida sono definite anche in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

  2. Per la predisposizione delle linee guida la Giunta provinciale coinvolge l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le aziende termali trentine in forma coordinata, i soggetti previsti dagli articoli 6, 9 e...

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