LEGGE PROVINCIALE 4 aprile 2011, n. 6 - Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettivita' turistica.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 5 aprile 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento tutela le risorse termali e le valorizza anche ai fini della salute, intesa come benessere psicofisico della persona. La Provincia riconosce le risorse termali come componente strategica della propria offerta turistica e territoriale e favorisce lo sviluppo delle zone a vocazione turistico-termale attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali delle aree termali e promuove la conoscenza delle caratteristiche e delle proprieta' curative delle risorse termali trentine.
Art. 2
Ambito di applicazione e interventi 1. Per le finalita' dell'articolo 1 la Provincia:
a) favorisce la collaborazione e il coordinamento tra le aziende termali trentine promuovendo lo sviluppo di un'immagine coordinata del settore termale trentino e incentivando iniziative consortili o reti d'imprese;
b) definisce le condizioni attraverso cui realizzare l'integrazione delle azioni e delle attivita' di competenza dei diversi livelli istituzionali nonche' la partecipazione dei privati alla programmazione e alla realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;
c) promuove la ricerca sulle risorse termali trentine e sulle loro applicazioni;
d) promuove l'affermazione della validita' scientifica e dell'efficacia terapeutica delle risorse termali trentine e delle prestazioni erogate dalle aziende termali trentine, anche attraverso il sostegno a studi e ricerche, in collaborazione con l'Azienda provinciale peri servizi sanitari e con gli istituti di ricerca medica e universitaria;
e) sostiene la qualificazione degli stabilimenti termali trentini e la promozione degli standard qualitativi delle prestazioni da essi erogate;
f) favorisce il pieno e razionale utilizzo delle risorse termali, anche mediante il loro impiego presso le strutture turistico-ricettive, nel rispetto delle norme sanitarie;
g) favorisce iniziative e accordi, anche internazionali, per agevolare la mobilita' dei pazienti residenti nei Paesi dell'Unione europea verso gli stabilimenti termali trentini, nel rispetto della normativa statale vigente.
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In considerazione della limitatezza delle risorse termali trentine e della loro rilevanza che esige una promozione unitaria sul territorio, gli interventi nel settore termale previsti dal comma 1 sono qualificati di livello provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera bb), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
Art. 3
Definizioni 1. Per I fini di questa legge s'intendono:
a) per 'risorse termali' le acque minerali naturali, le erbe e le altre risorse utilizzate a fini terapeutici per la tutela della salute nelle fasi di prevenzione, della terapia e della riabilitazione, erogate negli stabilimenti termali definiti dalla lettera b) e inserite nell'elenco previsto dall'articolo 11;
b) per 'stabilimenti termali' gli stabilimenti che utilizzano risorse termali per finalita' terapeutiche, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente 'Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1998, n. 3'), ancorche' annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attivita' diverse da quelle disciplinate da questa legge;
o) per 'aziende termali' le aziende, definite dall'articolo 2555 del codice civile, o i loro rami, comprendenti uno o piu' stabilimenti termali;
d) per 'aree termali' le aree individuate dall'articolo 6, comma 1.
Art. 4
Linee guida per lo sviluppo del settore termale trentino 1. Sulla base delle analisi e delle prospettive del settore termale, tenendo conto dell'evoluzione dei bisogni di salute e di benessere, la Provincia definisce e periodicamente aggiorna le linee guida per lo sviluppo del settore termale trentino avendo riguardo alla valorizzazione delle risorse e agli aspetti di natura ambientale, turistica e sanitaria. Le linee guida sono definite anche in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.
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Per la predisposizione delle linee guida la Giunta provinciale coinvolge l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le aziende termali trentine in forma coordinata, i soggetti previsti dagli articoli 6, 9 e...
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