LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 2013, n. 14 - Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata». (13R00500)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 24 settembre 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata» 1. Dopo il punto 2) della lettera G) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente punto: «3) contributi a richiedenti che assumano per le abitazioni acquistate e recuperate gli obblighi di edilizia convenzionata.». 2. Dopo la lettera P) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere Q1), Q2) e R): «Q1) La concessione di fondi destinati a sostenere la proprieta' abitativa secondo il modello del risparmio edilizio. Il modello del risparmio edilizio e' volto a incentivare il risparmio privato per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa mediante l'adesione ad un programma pluriennale gestito da soggetti pubblici o privati convenzionati con la Provincia;

Q2) Misure di sostegno aggiuntive per il finanziamento della proprieta' abitativa sul modello del risparmio edilizio;

  1. La concessione di agevolazioni sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato.». 3. Dopo l'art. 29 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 29-bis (Acquisto di abitazioni). - 1. L'IPES puo' acquistare, previa autorizzazione da parte dell'assessore provinciale all'edilizia abitativa, alloggi sul libero mercato nel caso in cui la superficie degli stessi sia sovradimensionata rispetto al normale fabbisogno del proprietario e sempre che questi occupi l'alloggio. L'acquisto e' possibile solo nei comuni in cui esiste un comprovato fabbisogno abitativo e nel rispetto dei programmi di costruzione dell'IPES di cui all'art. 22. I relativi fondi sono previsti nel programma degli interventi di cui all'art. 6. 2. L'IPES assegna al venditore un altro alloggio in locazione, piu' adeguato al fabbisogno della famiglia e situato nello stesso comune o in un comune confinante, a condizione che egli sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso all'assegnazione di un'abitazione e che raggiunga almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione. Il venditore diventa a tutti gli effetti assegnatario di un'abitazione dell'IPES. Il canone di...

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