DECRETO 19 settembre 2005 - Norme per la progettazione, la costruzione e l'approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame utilizzato in agricoltura
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 settembre 2005 Norme per la progettazione, la costruzione e l'approvazione dei serbatoi adibiti
al trasporto ed allo spandimento di liquame utilizzato in agricoltura.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che ha approvato il ´Nuovo codice della stradaª e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il ´Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della stradaª e successive modificazioni; Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984, e 27 maggio 1985 che recano norme per la progettazione, costruzione, approvazione e mantenimento in servizio dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame; Considerata l'esigenza di adeguare i criteri di costruzione e di approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame a standard comunitari, al fine di perseguire il miglioramento della sicurezza dei trasporti e la semplificazione delle procedure di approvazione;
Decreta
Art. 1.
Definizioni
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Per liquame, si intendono le deiezioni animali, nonche' i percolati, le acque di lavaggio, gli effluenti del macero di prodotti agricoli, utilizzati in agricoltura quali fertilizzanti.
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Per spandiliquame, si intende un veicolo, semovente o trainato, attrezzato con serbatoio e con gli eventuali dispositivi di scarico e di spargimento, adibito alla movimentazione, al trasporto e alla distribuzione del liquame utilizzato in agricoltura.
Art. 2.
Ambito di applicazione
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Il presente decreto si applica ai veicoli destinati al trasporto su strada di liquame non assimilabile alle materie, di cui alle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).
Art. 3.
Norme e disposizioni
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Per quanto attiene ai requisiti di sicurezza specifici ed ai relativi metodi di verifica per la progettazione e per la costruzione, ai veicoli spandiliquame, ivi compresi i loro dispositivi di spargimento o iniezione, si applicano le pertinenti norme UNI EN in vigore.
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Ai fini dell'omologazione e/o all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli spandiliquami si applicano le norme prescritte in materia per le macchine agricole e quelle contenute nel decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, e successive...
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