DECRETO 19 settembre 2005 - Norme per la progettazione, la costruzione e l'approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame utilizzato in agricoltura

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 settembre 2005 Norme per la progettazione, la costruzione e l'approvazione dei serbatoi adibiti

al trasporto ed allo spandimento di liquame utilizzato in agricoltura.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che ha approvato il ´Nuovo codice della stradaª e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il ´Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della stradaª e successive modificazioni; Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984, e 27 maggio 1985 che recano norme per la progettazione, costruzione, approvazione e mantenimento in servizio dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame; Considerata l'esigenza di adeguare i criteri di costruzione e di approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame a standard comunitari, al fine di perseguire il miglioramento della sicurezza dei trasporti e la semplificazione delle procedure di approvazione;

Decreta

Art. 1.

Definizioni

  1. Per liquame, si intendono le deiezioni animali, nonche' i percolati, le acque di lavaggio, gli effluenti del macero di prodotti agricoli, utilizzati in agricoltura quali fertilizzanti.

  2. Per spandiliquame, si intende un veicolo, semovente o trainato, attrezzato con serbatoio e con gli eventuali dispositivi di scarico e di spargimento, adibito alla movimentazione, al trasporto e alla distribuzione del liquame utilizzato in agricoltura.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

  3. Il presente decreto si applica ai veicoli destinati al trasporto su strada di liquame non assimilabile alle materie, di cui alle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).

    Art. 3.

    Norme e disposizioni

  4. Per quanto attiene ai requisiti di sicurezza specifici ed ai relativi metodi di verifica per la progettazione e per la costruzione, ai veicoli spandiliquame, ivi compresi i loro dispositivi di spargimento o iniezione, si applicano le pertinenti norme UNI EN in vigore.

  5. Ai fini dell'omologazione e/o all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli spandiliquami si applicano le norme prescritte in materia per le macchine agricole e quelle contenute nel decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, e successive...

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