n. 239 SENTENZA 7 - 11 ottobre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, promosso dalla Regione Basilicata con ricorso notificato il 9 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 16 ottobre 2012 ed iscritto al n. 147 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi l'avvocato Antonio Pasquale Golia per la Regione Basilicata e l'avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 9 ottobre 2012, depositato il successivo 16 ottobre (r.r. n. 147 del 2012), la Regione Basilicata ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, per violazione degli articoli 114, 117, 123 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione. 1.1.- La Regione, dopo aver riportato il contenuto della disposizione impugnata, rileva che essa interviene sull'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia). In particolare, detta legge, all'art. 1, comma 7, lettera n), stabilisce che le disposizioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate per la terraferma, sono poste in essere dallo Stato d'intesa con le Regioni interessate. La ricorrente evidenzia come la normativa nazionale vigente in materia di conferimento dei titoli minerari in terraferma preveda sempre tale intesa e al riguardo menziona vari provvedimenti legislativi o amministrativi. Essa afferma che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, tali intese costituiscono la condizione minima e imprescindibile per la legittimita' costituzionale della disciplina legislativa statale che effettua la cosiddetta «chiamata in sussidiarieta'» di una funzione amministrativa, in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese «in senso forte», ossia di atti a struttura bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti (e' richiamata la sentenza n. 383 del 2005). La Regione sottolinea come il governo del territorio nonche' la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, rientrino nelle materie di legislazione concorrente: in queste materie, ai sensi dell'art. 117 Cost., spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati allo Stato. La ricorrente richiama anche l'art. 118 Cost., ai sensi del quale le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza;

e rimarca come la Corte costituzionale abbia ribadito che, nei casi di attrazione in sussidiarieta' di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, sia necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni (e' richiamata la sentenza n. 165 del 2011). Ribadito che, per l'esercizio di una funzione amministrativa «attratta in sussidiarieta'» a livello statale, l'ordinamento costituzionale vigente imporrebbe il conseguimento di una intesa «in senso forte» tra organi statali ed organi regionali (sono citate le sentenze n. 179 del 2012 e n. 383 del 2005), la Regione osserva che, in queste ipotesi, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale non potrebbe essere nemmeno applicato il secondo comma dell'art. 120 Cost., concernente il potere sostitutivo del Governo rispetto ad organi delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa dell'Unione europea oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La ricorrente ritiene che l'art. 38, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 134 del 2012, violi l'art. 117 Cost., nonche' il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. A suo avviso, la disposizione impugnata produrrebbe un sostanziale "declassamento" dei rapporti tra Stato e Regione, da un livello d'intesa "in senso forte" ad un'intesa in "senso debole", ovvero ad un semplice "parere"...

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