n. 282 SENTENZA 20 - 28 novembre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, recante «Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-15 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 18 febbraio 2013 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato con il mezzo della posta il 13-15 febbraio 2013 e depositato il successivo 18 febbraio (reg. ric. n. 22 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, recante «Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La disposizione impugnata sostituisce l'art. 134 della legge della Regione Toscana 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), con il quale si disciplinano le modalita' di accesso alla professione di maestro di sci, da parte di professionisti di altre Regioni e Stati. Il ricorso riguarda esclusivamente i commi 1 e 2 dell'art. 134 della legge regionale n. 42 del 2000, come sostituiti dalla norma impugnata, che si riferiscono all'iscrizione nell'albo professionale della Regione Toscana dei maestri gia' iscritti nell'albo di altre Regioni o delle Province autonome. A tal fine, l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 42 del 2000 stabilisce che questi devono richiedere l'iscrizione nell'albo regionale toscano, mentre il comma 2 aggiunge che il collegio...

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