n. 281 SENTENZA 20 - 28 novembre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, nel procedimento vertente tra F.F. e l'U.T.G. ed altri, con ordinanza del 19 settembre 2012, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2013. Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un giudizio promosso per ottenere l'annullamento di un provvedimento di revoca della patente di guida - adottato nei confronti di un soggetto cui era stata applicata, per reati concernenti gli stupefacenti, una pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, con sentenza emessa anteriormente all'entrata in vigore del testo dell'art. 120 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - l'adito Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, premessane la rilevanza, ha sollevato due gradate questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi 1 e 2 del predetto art. 120: - la prima, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui «fa derivare automaticamente dalla condanna il divieto di conseguire la patente di guida e la consequenziale revoca di quella eventualmente posseduta»;

- la seconda, per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui «opera anche un riferimento alle condanne "patteggiate" antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 94/2009 cit.». 2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi e' stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto 1.- L'art. 120 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nei denunciati suoi commi 1 e 2, come sostituiti dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), testualmente dispone che: «1. Non possono conseguire la patente di guida [....] le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo...

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