n. 272 SENTENZA 6 - 14 novembre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti) e dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 15-17 ottobre 2012 ed il 4-6 marzo 2013, depositati in cancelleria il 18 ottobre 2012 ed il 12 marzo 2013 ed iscritti rispettivamente al n. 158 del registro ricorsi 2012 ed al n. 44 del registro ricorsi 2013. Udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

udito l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notifica il 15 ottobre 2012, ricevuto il successivo 17 ottobre e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 ottobre 2012 (r. ric. n. 158 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti). Il testo delle disposizioni impugnate e' il seguente: «1. Come disposto dalla normativa statale vigente e nell'attesa dell'emanazione della legge regionale disciplinante, tra l'altro, lo snellimento delle procedure urbanistiche e edilizie, i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente sono approvati definitivamente dalla Giunta comunale previa acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati previsti dalle normative specifiche di settore. 2. Sono abrogati l'articolo 20 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, ed i commi sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7». 2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri censura le norme impugnate in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione di un principio fondamentale in materia di «governo del territorio». Osserva infatti l'Avvocatura dello Stato che la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), il quale prevede: «Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non e' soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l'edilizia economica e popolare nonche' i piani per gli insediamenti produttivi. Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di pubblicita' e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali». Al riguardo, e' richiamata la sentenza n. 343 del 2005, con la quale la Corte ha espressamente qualificato la norma invocata a parametro interposto (art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985) come principio fondamentale della materia «governo del territorio» che il legislatore regionale e' tenuto ad osservare nella parte in cui prescrive l'invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione. Infatti, osserva la Corte nella richiamata sentenza, la norma statale in parola e' «chiaramente preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale, anche di coordinamento dell'operato delle Amministrazioni locali ed, in questo senso, la legge statale riserva alla Regione la potesta' di formulare "osservazioni" sulle quali i Comuni devono "esprimersi"». 3.- La Regione Molise non si e' costituita nel presente giudizio. 4.- Successivamente alla presentazione del ricorso, l'impugnato art. 1 della legge reg. 7 agosto 2012, n. 18 e' stato modificato dall'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali) che ha aggiunto, dopo il comma 1, il comma 1-bis, il quale dispone: «I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al comma 1. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali». 5.- Con ricorso spedito per la notifica il 4 marzo 2013, ricevuto il successivo 6 marzo e depositato nella cancelleria di questa Corte il 12 marzo 2013 (reg. ric. n. 44 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT