Sentenza Nº 58505 della Corte Suprema di Cassazione, 28-12-2018

Presiding JudgeMAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:58505PEN
Date28 Dicembre 2018
Judgement Number58505
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCRIMA LUCA nato a ASTI il 17/12/1992
avverso l'ordinanza del 22/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA
che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari la competenza del GIP Tribunale di
Torino per i capi 15 e 17 e rigetto nel resto del ricorso
L'avvocato CODA Cristina difensore fiducia di Scrima Luca si richiama al ricorso e
chiede l'annullamento dell'ordinanza
Penale Sent. Sez. 1 Num. 58505 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
Data Udienza: 19/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, provvedendo
sulla richiesta di riesame presentata da Scrima Luca avverso quella del G.I.P.
dello stesso Tribunale che applicava nei suoi confronti la misura della custodia
cautelare in carcere, confermava il provvedimento impugnato.
Nei confronti del ricorrente e di numerosi altri indagati è contestato,
innanzitutto, il delitto di cui all'art. 416
bis,
commi da 1 a 4 cod. pen., con
riferimento alla partecipazione ad una "locale" di 'ndrangheta operativa sul
territorio di Asti, caratterizzata dalla presenza di appartenenti alle 'ndrine degli
Emma, degli Stambè e dei Catarisano. Scrima è indicato essere mero partecipe,
con la dote di "picciotto", essendosi occupato di acquisire la disponibilità di armi,
garantendo la propria presenza e partecipazione in occasione della commissione
dei reati-fine; partecipando alle discussioni e alle dinamiche essenziali per la vita
dell'associazione e alla raccolta del denaro necessario per il sostentamento dei
detenuti; mettendosi a disposizione di chi svolgeva ruoli organizzativi e direttivi e
ponendo in essere atti intimidatori per consolidare la presenza dell'associazione
sul territorio (capo 1).
Al ricorrente, in concorso con altri indagati, sono inoltre contestate
estorsioni, tentate e consumate, aggravate ai sensi dell'art. 7 legge 203 del
1991; una rapina ugualmente aggravata; un furto in appartamento; violazione
della legge sulle armi; reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e la
partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al commercio di
stupefacenti capeggiata da Stambè Michele.
Secondo l'ordinanza, il momento genetico della "locale" di Asti era costituito
dalla conversazione avvenuta al santuario di Polsi il 30/8/2009 tra Domenico
Oppedisano e Rocco Zangrà: questi intendeva costituire una "locale" ad Alba per
rendersi indipendente da quella che faceva capo a Bruno Pronestì e Oppedisano
aveva dato il suo assenso purché gli affiliati di Asti si unissero al nuovo gruppo,
mentre quelli più vicini alla zona di Pronestì rimanessero con lui. Il Tribunale
ricordava che Zangrà era stato condannato per il delitto associativo
(successivamente all'ordinanza impugnata, la sentenza di condanna di Zangrà è
divenuta irrevocabile) e menzionava numerosi altri procedimenti che avevano
portato alla definitiva affermazione dell'esistenza di altre "locali" in Piemonte,
nonché di una 'ndrina a Torino.
Provavano l'esistenza della "locale" di Asti l'omicidio di Luigi Di Gianni e il
tentato omicidio di Salvatore Pisano, il primo collegato al controllo dei locali
notturni e il secondo, che aveva come motivazione il furto di un camion ai danni
di Catarisano Ferdinando, che aveva dimostrato l'appartenenza di ciascun attore
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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