Sentenza Nº 58448 della Corte Suprema di Cassazione, 28-12-2018

Presiding JudgeRAMACCI LUCA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:58448PEN
Date28 Dicembre 2018
Judgement Number58448
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Rocca Orietta Pace, nata a Bolgare (Bg) il 22/10/1970
Fusco Andrea, nato a Bergamo il 30/12/1972
Locatelli Pier Luca, nato a Trescore Balneario (Bg) il 20/8/1958
Pagani Giovanni Battista, nato a Pontoglio (Bs) il 6/8/1960
Gregori Bartolomeo Beniamino, nato a Telgate (Bg) il 26/7/1969
Suardi Angelo, nato a Trescore Balneario (Bg) il 7/5/1969
avverso la sentenza del 14/3/2017 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo dichiarare
inammissibili i ricorsi di Gregori, Pagani e Suardi, e rigettare quelli proposti da
Rocca, Fusco e Locatelli;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Barbara Bruni (anche in
sostituzione degli Avv.ti Marco De Cobelli, Roberto Bruni e Mauro Moretti), Fabio
Giovanni Belloni, Gian Piero Biancolella, Alessandro Volpi e Paola Severino, che
hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi
Penale Sent. Sez. 3 Num. 58448 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MENGONI ENRICO
Data Udienza: 25/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 14/3/2017, la Corte di appello di Brescia confermava la
pronuncia emessa il 3/11/2015 dal Tribunale di Bergamo, con la quale Orietta
Pace Rocca e Pier Luca Locatelli erano stati giudicati colpevoli dei delitti di cui
agli artt. 81 cpv., 110, 356 cod. pen., 260, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e
Andrea Fusco, Giovanni Battista Pagani, Bartolomeo Beniamino Gregori ed
Angelo Suardi colpevoli del solo delitto di cui all'art. 260 citato, così venendo
condannati tutti alle pene di cui al dispositivo; agli stessi - nelle qualità indicate
in rubrica - era contestato di aver gestito abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti costituiti da scorie di acciaieria, illecitamente smaltiti per la realizzazione
dei sottofondi e dei rilevati stradali in esecuzione di un contratto di appalto,
risultando colpevoli anche - i soli Rocca e Locatelli - del reato di concorso in
frode nelle pubbliche forniture, nei termini di cui al capo A) della contestazione.
2.
Propongono distinto ricorso per cassazione tutti gli imputati, a mezzo dei
propri difensori, deducendo i seguenti motivi:
Rocca:
Incompetenza per territorio, violazione degli artt. 8, 9, 21, comma 2,
cod. proc. pen. La Corte di appello, al pari del Tribunale, avrebbe errato
nell'indicare competente l'Ufficio di Bergamo in luogo di quello di Brescia,
al quale il fascicolo avrebbe dovuto esser assegnato in ragione del fatto
che il sito nel quale il presunto rifiuto sarebbe stato smaltito, ossia
interrato, coinciderebbe con il cantiere stradale, sito in Orzivecchi, in
provincia di Brescia. Nessun rilievo, dunque, potrebbe esser assegnato
all'impianto di trattamento rifiuti di proprietà della "Locatelli Geometra
Gabriele s.p.a.", in località Biancinella-Calcinate (Bg), come invece
affermato dai Giudici del merito, atteso che in esso - ai sensi della
contestazione - non sarebbe stata svolta nessuna attività e, in alcuni
casi, i rifiuti non sarebbero stati neppure scaricati. Ne conseguirebbe -
anche in forza di ampia giurisprudenza di legittimità, che ha affermato la
natura abituale della condotta di cui all'art. 260 in esame,
pronunciandosi su casi analoghi - che l'illecito smaltimento, ove mai
accaduto, sarebbe stato commesso nel circondario del Tribunale di
Brescia, unico luogo che avrebbe "unificato" le presunte condotte illecite,
lì pervenendo tutto il materiale che si contesta non esser stato trattato;
Inutilizzabilità della perizia. Tale mezzo di prova, disposto ai sensi
dell'art. 392, comma 2, cod, proc. pen., avrebbe dovuto esser dichiarato
inutilizzabile a norma dell'art. 191 cod. proc. pen., perché eseguito -
nelle forme dell'incidente probatorio - ben oltre il termine di durata delle
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT