Sentenza Nº 58239 della Corte Suprema di Cassazione, 21-12-2018

Presiding JudgeDI STEFANO PIERLUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2018:58239PEN
Judgement Number58239
Date21 Dicembre 2018
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SARTINI LUCA nato a ROMA il 06/01/1960
PALMA LUIGI AMEDEO nato a ROMA il 01/07/1966
avverso la sentenza del 07/06/2018 della CORTE APPELLO di ROMA.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori:
-
avvocati MARAFIOTI LUCA e TAMBURRINI GIORGIO del foro di ROMA difensori di
fiducia di PALMA LUIGI AMEDEO che insistono nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
-
avvocato PISANI NICOLA del foro di ROMA difensore di fiducia di SARTINI LUCA il
quale insiste nell'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 6 Num. 58239 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: DE AMICIS GAETANO
Data Udienza: 09/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 7 giugno 2018 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato
la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione
avanzata dal Governo degli Stati Uniti d'America nei confronti dei cittadini italiani
Luca Sartini e Palma Luigi Amedeo per la esecuzione del mandato di arresto
emesso dal Tribunale Distrettuale est dello Stato del Tennessee il 23 agosto
2017 e del rinvio a giudizio del 4 gennaio 2018 per i reati, commessi dall'aprile
del 2009 al 15 marzo 2015, di associazione a delinquere, associazione a fini di
riciclaggio con più episodi delittuosi, associazione per traffico di sostanze
stupefacenti controllate, frode telematica, frode ai danni dello Stato per tangenti
e manutenzione di locali per traffico di stupefacenti.
2.
Avverso la su indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i
difensori del Palma, deducendo quattordici motivi di doglianza il cui contenuto
viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della
motivazione in ordine alla mancata valutazione del requisito della gravità
indiziaria di cui all'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., e in particolare degli
elementi documentali dai quali desumere la base ragionevole che l'estradando
abbia commesso i reati oggetto della domanda di estradizione ai sensi dell'art. X,
comma 3, lett. b), del Trattato di estradizione Italia - U.S.A.
Si evidenzia, al riguardo, l'omessa considerazione delle ragioni dalla difesa
dedotte in una memoria presentata nel giudizio celebrato dinanzi alla Corte
territoriale, ove si contestavano le numerose incongruenze contenute nell'atto
d'accusa ed ancor prima negli atti posti a fondamento della misura cautelare, con
particolare riferimento alla censurata assenza di elementi concreti a carico
dell'estradando, la cui responsabilità sembra essere di natura solo oggettiva e
"da posizione", in quanto ricollegata esclusivamente alla qualità di socio-
proprietario o gerente, attribuita al Palma riguardo alla mera titolarità di
ambulatori medici ove sarebbe stata svolta un'attività di distribuzione di
sostanze medicinali controllate: strutture ambulatoriali ove sarebbero state
consumate condotte illecite apoditticamente addebitate nella richiesta di
estradizione, poiché alla loro realizzazione, come attestato anche dagli esiti
dell'attività di investigazione difensiva, il Palma risultava assolutamente
estraneo. Nel terzo rinvio a giudizio, in particolare, la condotta attribuitagli non è
descritta con precise indicazioni di tempo e di luogo, né di persone, mentre gli
affidavit
non riportano le testimonianze di chi sia stato eventualmente sentito, in
tal guisa impedendo la necessaria verifica circa la probabilità della commissione
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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