Sentenza Nº 57600 della Corte Suprema di Cassazione, 27-12-2017

Presiding JudgeCAMMINO MATILDE
ECLIECLI:IT:CASS:2017:57600PEN
Date27 Dicembre 2017
Judgement Number57600
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI PALERMO
nonché da
VITALE SALVATORE, nato il 20/04/1957 a PALERMO
NAPPA FRANCESCO, nato il 04/08/1985 a PALERMO
SPINA ANTONINO, nato il 30/01/1991 a PALERMO
MARANZANO LETTERIO, nato il 23/01/1986 a PALERMO
FIRENZE FRANCESCO, nato il 13/08/1976 a CARINI
SPINA ANGELA, nata il 25/07/1985 a PALERMO
avverso la sentenza n. 2503/2015 del 13.6.2016 della CORTE APPELLO di
PALERMO
nel procedimento a carico di questi ultimi nonché di
PIRROTTA ANTONINO, nato il 01/02/1964 a PALERMO
COVELLO GIUSEPPE, nato il 01/05/1962 a PALERMO
DI GIROLAMO GIOVANNI, nato il 24/01/1964 a PALERMO
FERRARA GIOVANNI, nato il 02/09/1976 a PALERMO
SGARLATA ROSARIO, nato il 22/08/1968 a PALERMO
MOCEO MICHELE, nato il 13/07/1979 a PALERMO
in cui si sono costituiti parte civile:
CENTRO STUDI ED INIZIATIVE CULTURALI "PIO LA TORRE"
GIAMBONA MARIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 57600 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PAZZI ALBERTO
Data Udienza: 27/10/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro
Angelillis che ha concluso, in merito al ricorso del Procuratore Generale presso la
Corte d' Appello di Palermo, per l' annullamento con rinvio rispetto alle posizioni
di Antonino Pirrotta, Giovanni Ferrara e Rosario Sgarlata e per il rigetto rispetto
alle posizioni di Giuseppe Covello, Giovanni Di Girolamo e Michele Moceo; il
Procuratore Generale ha concluso poi per l' inammissibilità di tutti i ricorsi
presentati dagli imputati;
udito il difensore delle parti civili costituite Centro Studi ed Iniziative Culturali
"Pio La Torre" e Maria Giambona, Avv. Ettore Barcellona, che ha concluso
associandosi alle richieste del P.G. e depositando conclusioni scritte e nota spese
delle quali ha chiesto la liquidazione;
udito il difensore degli imputati Antonino Pirrotta e Rosario Sgarlata, Avv. Marco
Clementi, il quale, dopo aver eccepito l' inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia in grado di appello, ha concluso per l' inammissibilità del
ricorso del RG.;
udito il difensore degli imputati Giovanni Di Girolamo e Michele Moceo, Avv.
Maurilio Panci, il quale, dopo aver eccepito l' inutilizzabilità delle dichiarazioni
rese dai collaboratori di giustizia in grado di appello, ha concluso per l'
inammissibilità del ricorso del P.G.;
udito il difensore dell' imputato Giuseppe Covello, Avv. Maurilio Panci in
sostituzione dell' Avv. Antonio Turrisi, il quale, dopo aver eccepito l' inutilizzabilità
delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in grado di appello, ha
concluso per l' inammissibilità del ricorso del P.G.;
udito il difensore degli imputati Salvatore Vitale, Giovanni Di Girolamo e Giovanni
Ferrara, Avv. Raffaele Bonsignore, il quale, dopo aver eccepito l' inutilizzabilità
delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in grado di appello, ha
concluso per l' inammissibilità del ricorso del P.G.;
udito il difensore dell' imputato Letterio Maranzano, Avv. Angelo Formuso, il
quale, dopo aver eccepito l' inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia in grado di appello, ha concluso riportandosi ai motivi di
ricorso;
udito il difensore degli imputati Antonino Spina e Angela Spina, Avv. Raffaele
Bonsignore, che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendo l' annullamento della
sentenza impugnata;
udito il difensore dell' imputato Giovanni Ferrara, Avv. Giovanni Mannino in
sostituzione dell' Avv. Claudio Gallina, che ha concluso per l' inammissibilità del
ricorso del P.G.;
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13 giugno 2016 la Corte di Appello di Palermo, in
parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 23 luglio
2014, dichiarava Salvatore Vitale e Letterio Maranzano responsabili del delitto di
partecipazione alli associazione mafiosa cosa nostra di cui all' art. 416-bis c.p.
contestato al capo 1) della rubrica, condannava i medesimi Vitale e Maranzano,
una volta ravvisate le contestate recidive e dopo aver unificato i reati ascritti al
Vitale sotto il vincolo della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia con la
conseguente applicazione delle pene accessorie e della misura di sicurezza della
libertà vigilata, riduceva nella misura ritenuta di giustizia le pene inflitte in primo
grado ad Angela Spina, Antonino Spina, Francesco Firenze, Giuseppe Nappa e
Francesco Nappa revocando le pene accessorie applicate a questi ultimi tre
imputati, ordinava la sospensione della pena inflitta a Giuseppe Nappa e
confermava nel resto la decisione impugnata.
Quest' ultima sentenza aveva ritenuto Salvatore Vitale responsabile del reato di
estorsione contestatogli al capo 5) dell' imputazione con esclusione delle
contestate aggravanti, Angela Spina e Antonino Spina responsabili dei reati di
invasione di edifici, violenza privata e tentata estorsione loro contestati ai capi
7),
8) e 9), con esclusione delle contestate aggravanti, Francesco Firenze
responsabile dei reati di violenza privata e furto in abitazione contestati ai capi
8),
esclusa l' aggravante contestata, e 10) della rubrica, Giuseppe Nappa e
Francesco Nappa responsabili del reato di furto in abitazione loro ascritto al capo
10) della rubrica e aveva condannato i menzionati imputati alla pena ritenuta di
giustizia e al correlato risarcimento dei danni, assolvendo gli stessi dalle
rimanenti imputazioni loro rispettivamente ascritte.
La vicenda processuale in esame riguarda attività illecite svoltesi nelle case di
edilizia popolare del quartiere Zen di Palermo, ove in tesi accusatoria veniva
svolta un' attività di riscossione mensile di somme di denaro a carico dei
numerosi inquilini dei padiglioni, somme che poi erano destinate in parte al
pagamento delle spese condominiali e a garantire l' erogazione abusiva di acqua
ed energia elettrica alle singole abitazioni e per il resto ad assicurare il
consorteria mafiosa durante
sostentamento dei familiari di esponenti della
eventuali periodi di detenzione.
In particolare gli imputati Pirrotta, Vitale, Di Girolamo
e Covello sono stati
accusati di aver svolto, pur non essendo formalmente affiliati al sodalizio
mafioso, un ruolo di consapevole partecipazione e sostegno a cosa nostra per
aver proceduto alla riscossione di somme con il consenso dei referenti dell'
articolazione territoriale del sodalizio mafioso che controllava il quartiere,
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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