Sentenza Nº 57120 della Corte Suprema di Cassazione, 21-12-2017

Presiding JudgeFIALE ALDO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:57120PEN
Date21 Dicembre 2017
Judgement Number57120
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
-
BORRELLO ANTONIO, n. 19/05/1967 a Gallipoli
-
RENNA GIUSEPPE, n. 14/05/1952 a Morciano di Leuca
avverso la sentenza della Corte d'appello di LECCE in data 12/12/2016;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. G. Corasaniti, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dei difensori, Avv. P. Cretì (per Borrello), an-
che in sostituzione dell'Avv. F. Vergine (per Renna);
Penale Sent. Sez. 3 Num. 57120 Anno 2017
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 29/09/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 12.12.2016, depositata in data 9.03.2017, la Corte d'appello
di Lecce, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Lecce del 3.12.2014,
appellata dagli attuali ricorrenti, dichiarava inammissibile l'appello proposto dal
Borrello, ordinando l'esecuzione dell'impugnata sentenza nei suoi confronti; riqua-
lificato il fatto ascritto al Renna nel reato di cui agli artt. 110, 480, cod. pen.,
riduceva la pena inflitta al medesimo a mesi 4 di reclusione, limitatamente al falso
relativo al permesso di costruire; dichiarava, infine, n.d.p. nei confronti del mede-
simo Renna in ordine al predetto reato, c.s. riqualificato, quanto al parere paesag-
gistico perché estinto per prescrizione; nel resto, i giudici di appello confermavano
l'appellata sentenza che aveva riconosciuto colpevoli i medesimi imputati, il Bor-
rello n.q. di proprietario committente e tecnico progettista e, il Renna, tecnico
comunale, per aver concorso nell'illecito rilascio del titolo edilizio e del parere pae-
saggistico predisponendo e presentando, il primo, la relazione tecnica integrativa
della domanda nella quale si attestava falsamente la conformità alle norme di
legge ed agli strumenti urbanistici regionali e locali, nonché la relazione paesaggi-
stica in cui, nonostante l'illecito asservimento prevedesse la realizzazione sul sito
di volumetrie non consentite, (in particolare, zona qualificata E3 - verde agricolo
fascia costiera - con indice di fabbricabilità di mc/mq 0,01 avrebbe potuto espri-
mere una volumetria di mc. 391,20, utilizzando illecitamente volumetrie di fondi
distanti e con caratteristiche E2 ed indice di fabbricabilità mc/mq 0,03), si affer-
mava la compatibilità ambientale dell'intervento e che lo stesso valorizzava l'as-
setto del sito, costituendo così gli indispensabili falsi presupposti che consentivano
al Renna, come tecnico comunale, l'emissione dei relativi provvedimenti autoriz-
zatori, fondati su tali qualificazioni nella consapevolezza della loro falsità.
I fatti venivano contestati come commessi in data 18.06.2009.
2.
Hanno proposto separati ricorsi per cassazione i due imputati, a mezzo dei
rispettivi difensori di fiducia iscritti nell'albo ex art. 613 c.p.p., deducendo com-
plessivamente sei motivi il Borrello e due motivi il Renna, di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione
ex
art. 173 disp. att. cod. proc.
pen.
2.1.
Deduce il Borrello, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) e c),
c.p.p., sotto il profilo della violazione di legge, sub specie degli artt. 15-bis, legge
n. 67 del 2014 e della legge n. 118 del 2014 e correlata violazione dell'art. 420-
bis cod. proc. pen.
2
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