Sentenza Nº 56088 della Corte Suprema di Cassazione, 15-12-2017

Presiding JudgeFUMU GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:56088PEN
Date15 Dicembre 2017
Judgement Number56088
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AGOSTINO FRANCESCO nato il 17/08/1978 a SIDERNO
AGOSTINO ROCCO nato il 19/03/1981 a LOCRI
AGOSTINO VINCENZO nato il 28/06/1942 a MARINA DI GIOIOSA IONICA
AVENOSO FRANCO nato il 09/09/1967 a ROMA
FEMIA ROCCO nato il 30/10/1959 a MARINA DI GIOIOSA IONICA
IERACI VINCENZO nato il 27/09/1955 a MARINA DI GIOIOSA IONICA
LA ROSA SALVATORE nato il 13/10/1959 a GROTTERIA
avverso la sentenza del 15/07/2015 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso
per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla omessa concessione della sospensione
condizionale e per l'inammissibilita nel resto dei ricorsi di AVENOSO FRANCO e LA ROSA
SALVATORE, per l'inammissibilita' dei ricorsi di AGOSTINO FRANCESCO, AGOSTINO ROCCO,
AGOSTINO VINCENZO, FEMIA ROCCO E IERACI VINCENZO.
Uditi i difensori: l'avvocato COMI VINCENZO del foro di ROMA in difesa della parte civile
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 56088 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PARDO IGNAZIO
Data Udienza: 12/10/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
COMUNE DI GIOIOSA IONICA deposita conclusioni scritte con nota spese a cui si riporta
associandosi alle conclusioni del P.G..
L'avvocato MINNITI EUGENIO BRUNO del foro di LOCRI in difesa di: FEMIA ROCCO il quale
riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso.
L'avvocato LAVINIA FELISSO del foro di Roma, in qualita' di sostituto processuale dell'avv.
NOCERA ANTONIO del foro di LOCRI in difesa di: AGOSTINO FRANCESCO si riporta ai motivi
del ricorso ed alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento.
L'avvocato ALVARO ANDREA del foro di PALMI in difesa di: AVENOSO FRANCO si riporta ai
motivi e alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento.
L'avvocato COPPI FRANCO CARLO del foro di ROMA in difesa di: FEMIA ROCCO riportandosi ai
motivi chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
L'avvocato CARMONA ANGELO del foro di ROMA in difesa di: IERACI VINCENZO si riporta ai
motivi del ricorso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in
subordine l'eliminazione della aggravante delle armi.
L'avvocato MACRI' FRANCESCO MARIO del foro di LOCRI in difesa di: IERACI VINCENZO, e in
qualita' di sostituto per delega orale dell'avvocato SPEZIALE ANTONIO del foro di LOCRI in
difesa di: AGOSTINO FRANCESCO e LA ROSA SALVATORE si riporta ai motivi chiedendone
l'accoglimento.
L'avvocato ALBANESE COSIMO del foro di Locri difensore di fiducia di AGOSTINO ROCCO e
AGOSTINO VINCENZO si riporta ai motivi principali ed ai motivi aggiunti chiedendo
l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.1
Con sentenza in data 15 luglio 2015 la Corte d'Appello di Reggio, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Locri del 24.7.2013, nei confronti di AGOSTINO Francesco,
AGOSTINO Rocco, AGOSTINO Vincenzo, AVENOSO Franco, FEMIA Rocco, IERACI Vincenzo e
LAROSA Salvatore riteneva: AGOSTINO Vincenzo, AGOSTINO Rocco, FEMIA e IERACI,
colpevoli del reato di cui al capo A (art. 416 bis commi 4 e 5 c.p.); AVENOSO Franco del reato
di cui al capo Z ( violazione dell'art. 326 c.p. aggravato ex art. 7 L. n. 203/91); LAROSA
Salvatore del reato di cui al capo E) (turbativa d'asta) commesso in concorso con il FEMIA
anch'esso ritenuto colpevole; AGOSTINO Francesco del reato di cui al capo T (violazione art. 73
co 1 , 1 bis DPR 309/90). Per l'effetto i giudici di appello condannavano AGOSTINO Francesco
alla pena di anni 6 di reclusione ed C 26.000 di multa, AGOSTINO Rocco e Vincenzo alla pena
di anni 7 di reclusione ciascuno, IERACI Vincenzo alla pena di anni 9 di reclusione, FEMIA
Rocco alla pena complessiva di anni 10 di reclusione ed C 300,00 di multa, LAROSA Salvatore
alla pena di anno 1 di reclusione ed C 600,00 di multa ed AVENOSO Franco alla pena di anno 1,
mesi 6 di reclusione.
1.2
I giudici di appello, nella sentenza impugnata, hanno affermato l'esistenza di una
associazione criminale di tipo 'ndranghetistico facente capo alla famiglia "MAZZAFERRO",
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operante nel territorio di Marina di Gioiosa Jonica, richiamando la sentenza irrevocabile emessa
in data 15 aprile 1998 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che ha riconosciuto l'esistenza
della citata cosca, a capo della quale si poneva il defunto MAZZAFERRO Vincenzo cl. 1942.
Dopo la morte dei Mazzaferro, Vincenzo e Giuseppe, l'egemonia mafiosa nel territorio della
cittadina ionica è stata esercitata dalla rivale famiglia degli Aquino, con la quale, già prima
della morte dei capi storici del clan MAZZAFERRO, si erano registrate tensioni e
contrapposizioni. Secondo la sentenza impugnata la "famiglia" si è riorganizzata sotto l'egida di
MAZZAFERRO Rocco cl. 64, figlio di Giuseppe, coadiuvato dagli zii Ernesto, Francesco Salvatore
e Guerino, annoverando nella sua nuova compagine esponenti delle istituzioni (FEMIA Rocco,
AGOSTINO Rocco e IERACI Vincenzo) e del tessuto economico-produttivo del territorio (i
fratelli AGOSTINO, detti "nonci"), nonché un considerevole numero di affiliati ( circa 80)
riuscendo così nuovamente ad affermare la propria supremazia a Marina di Gioiosa Jonica,
concentrando il suo interesse verso il controllo degli appalti pubblici e dell'amministrazione
comunale.
La dimostrazione della centralità della figura di MAZZAFERRO Rocco nell'opera di
ricomposizione di una cosca criminale che mirava alla riconquista del potere nel territorio di
Marina di Gioiosa Jonica, viene desunta nella sentenza impugnata da due elementi di fatto
rilevanti per la vita dell'associazione medesima costituiti: dalla riunione segreta (c.d. a "circolo
formato") voluta da MAZZAFERRO Rocco e tenutasi il 10 novembre 2008 presso il fondo
paterno in c.da S. Pietro a Torre Galea nel corso della quale si procedeva al battesimo di alcuni
nuovi affiliati; dalla definizione dell'organigramma della società, con la sua collocazione al
vertice, per come emergente da una conversazione intercettata all'interno del negozio "Bufi"
(conv. progr. 1360 del 19 febbraio 2009 all'interno del negozio "Bufi").
1.3
Inoltre, secondo i giudici di merito, di particolare rilievo era quanto emerso in ordine alla
vicenda elettorale delle elezioni amministrative svoltesi nell'aprile del 2008 in Marina di Gioiosa
Ionica in cui le due fazioni criminali contrapposte dei MAZZAFERRO - che alla fine hanno
prevalso - e degli Aquino, per l'affermazione sul territorio, avevano ognuna presentato propri
candidati. In detto contesto viene messo in evidenza come MAZZAFERRO Rocco - coadiuvato
da altri membri della "famiglia", gli zii MAZZAFERRO Ernesto, MAZZAFERRO Guerino, il cugino
MAZZAFERRO Luca, il cognato Frascà Salvatore, Pugliese Giuseppe, Pugliese Silvano - ha
gestito ogni fase delle elezioni: la scelta dei candidati, la formazione della lista, la conclusione
degli accordi prodromici alla presentazione della lista, la campagna elettorale; quindi, dopo la
vittoria nelle elezioni, la formazione della squadra di governo e la scelta degli assessori. Ancora
si evidenziava come lo stesso candidato sindaco della corrente MAZZAFERRO, FEMIA Rocco,
una volta eletto, si è relazionato in maniera sistematica con MAZZAFERRO Rocco e con il
cognato Frascà Salvatore, rivolgendosi al MAZZAFERRO per dirimere ogni questione sorta
prima e dopo le elezioni. Secondo i giudici di merito le condotte poste in essere dagli esponenti
della cosca MAZZAFERRO erano volte a condizionare e "sfruttare", attraverso la tipica
metodologia mafiosa, una tornata elettorale amministrativa, allo scopo di condizionare il
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