Sentenza Nº 55135 della Corte Suprema di Cassazione, 10-12-2018

Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:55135PEN
Date10 Dicembre 2018
Judgement Number55135
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CIUCCIO GIANLUIGI nato il 18/02/1970 a CAVA DE' TIRRENI
DE MARTINO GIUSEPPE nato il 26/03/1969 a BOSCOTRECASE
FORMISANO GIUSEPPA nato il 26/06/1945 a BOSCOTRECASE
INGENITO STEFANIA nato il 23/01/1980 a TORRE ANNUNZIATA
MARESCA ANTONIO nato il 01/07/1964 a TORRE ANNUNZIATA
SIANI VINCENZO nato il 23/01/1974 a CAVA DE' TIRRENI
avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO
ROMANO
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente
alla rideterminazione della riduzione della pena ex art. 8 1.203/91 nei confronti
di Maresca e il rigetto nel resto e degli altri ricorsi .
Sentiti l'avv.Brancaccio per Ciuccio, avv. Bertolino per Siani; l'avv. Di Croce per
Maresca; l'avv. Ferone per Formisano; l'avv. Pecoraro per Ingenito ;l'avv.
Striano per Formisano e Ingenito che hanno insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Penale Sent. Sez. 2 Num. 55135 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA
Data Udienza: 15/06/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1.Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli, parzialmente
riformando la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal G.U.P. del
Tribunale di Napoli 1
1
1 febbraio 2013, per quel che qui rileva:
- confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di Antonio Maresca,
Gianluigi Ciuccio e Vincenzo Siani per il reato di partecipazione all'associazione
armata di tipo mafioso denominata clan Gallo-Limelli-Vangone, contestato al
capo A dell'imputazione, ritenendo assorbite nel reato associativo le condotte di
reimpiego di denaro proveniente da fonti illecite loro rispettivamente
addebitate, e riduceva la pena loro inflitta. La corte riteneva che i detti imputati
avessero partecipato all'associazione mafiosa capeggiata da Gallo Giuseppe,
occupandosi di reinvestire ingenti somme di denaro provento degli affari illeciti
del clan, nelle attività economiche loro riconducibili, e di riciclare per conto della
detta associazione considerevoli quantità, mediante sostituzione di banconote di
piccolo importo con altre di taglio superiore, più agevolmente trasportabili.
-confermava il giudizio di responsabilità a carico di De Martino Giuseppe,
Formisano Giuseppa e Ingenito Stefania per distinti episodi di trasferimento
fraudolento di valori, aggravati dal fine di agevolare il raggiungimento delle
finalità illecite dell'associazione di stampo camorristico denominata CLAN Gallo-
Limelli-Vangone;
- confermava la condanna di Ingenito Stefania anche per il delitto di impiego di
denaro proveniente da fonti illecite.
Avverso la detta sentenza propongono ricorso gli imputati.
2.Gianluigi Ciuccio
è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione a
delinquere di stampo mafioso in esso assorbito il reato di riciclaggio aggravato
dallo scopo di agevolare l'associazione.
Il difensore di fiducia deduce:
2.1 vizio di motivazione e manifesta contraddittorietà tra giudicati e in
particolare tra la sentenza definitiva n. 2091/07 emessa dal G.U.P. Rovida del
Tribunale di Napoli, che riguarda plurimi episodi di riciclaggio e reimpiego di
denaro proveniente dal clan capeggiato da Giuseppe Gallo, commessi dal
Ciuccio sino all'estate del 2006, e l'impugnata sentenza di condanna che si
riferisce ad un singolo episodio commesso nell'ottobre del 2006, in quanto la
sentenza definitiva aveva escluso l'aggravante dell'art.7 cit. ritenendo che
l'imputato avesse agito non per favorire l'associazione, ma nell'esclusivo
interesse del Gallo, al quale era imparentato.
L'impugnata sentenza nella quale si ritiene sussistente l'aggravante dell'art.7, si
porrebbe in insanabile contraddizione con il tenore della sentenza definitiva.
2.2 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'articolo 416 bis
cod. pen. poiché, a dispetto di quanto affermato nella sentenza, l'imputato non
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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