Sentenza Nº 54438 della Corte Suprema di Cassazione, 21-12-2016

Presiding JudgeSIOTTO MARIA CRISTINA
ECLIECLI:IT:CASS:2016:54438PEN
Date21 Dicembre 2016
Judgement Number54438
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 54438 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA
Data Udienza: 19/07/2016
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
SENTENZA
sul ricorso proposto
da:
i
ONORATO MICHELE
N.
IL
05
/
01
/1964
.
~\~~
avverso'lW<1ìnantmn. 7060/2014 GIUD. SORVEGLIANZA
di
PERUGIA, del23112/
20l4
sentita
la
relazione fatta
dal
Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO; .
lette
l_
sentite
le
con~lusioni
del
PG
Dott.
~wl.tv
~~
~
1
.(
eR.u
..ew
~P\\-o:
~i
~
:
tAV>-
;9
~.
(J.1lho
e.>~.<.u>
~~
~
CO'<
ew..V
r
J-J
\-M>,
W.
M.
0111
~
-
~
."
J t :
XJ)J.
.Wì~
J:
-\n
v;
~·OJ.v711..
·fwu~·Q
Uctit
i difensor
Avv
.;
C
o
r
t
t
t
e di Cassazione - copia non
u
u
fficial
e
..
RITENUTO
IN
FATTO
l.
Il
Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con decreto del 23 dicembre
2014, reso ai sensi
dell'art.
666, comma 2, cod. proc. pe.n., ha dichiarato
inammissibile la richiesta di Onorato Michele,
detenuto
nella casa di reclusione di
Spoleto,
diretta
ad
ottenere
i rimedi risarcitori previsti
dall'art.
35-ter
ord. pen.,
per condizioni di detenzione contrarie alla dignità della persona, in violazione
dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei
diritti
dell'uomo e
delle libertà fondamentali (Cedu), ratificata e resa esecutiva in
Italia
con legge 4
agosto
1955,
n.
848.
1.1 A ragione della decisione ha
addotto
che l'istanza era del
tutto
generica
e non
motivata
in ordine alle violazioni dei
diritti
assunte come
patite
durante
la
detenzione.
2. Avverso il
suddetto
provvedimento
ha proposto reclamo, riqualificato
come ricorso
per
cassazione, personalmente il condannato, contestando la
declaratoria di inammissibilità della richiesta per
ritenuta
genericità e
sollecitandone una rinnovata valutazione.
3.
Il
Procuratore generale, nella requisitoria del 27 luglio 2015, ha concluso
chiedendo la qualificazione del ricorso come reclamo con conseguente
trasmissione degli
atti
al
competente
Tribunale di Sorveglianza.
Considerato
in
diritto
Il
ricorso è
fondato
e va, dunque, accolto.
l.
In
primo
luogo si ritiene
di
dover
confermare la
corretta
qualificazione
come ricorso
per
cassazione del rim'edio
impugnatorio
azionato avverso il
provvedimento
del
magistrato
di sorveglianza,
avente
veste formale e
sostanziale di decreto
di
inammissibilità
adottato
de plano.
1.1 L'istanza originaria dell'Onorato è stata presentata in data 14.10.2014,
in epoca nella quale era già
vigente
il disposto dell'art.
35-ter
ord
. pen., come
introdotto
dal D.L.
26
giugno 2014, n. 92,
convertito
con modificazioni nella
legge 11 agosto 2014, n. 117, recante,
tra
l'altro:
"Disposizioni urgenti in
materia di
rimedi
risarcitori in favore dei
detenuti
e degli
internati
che hanno
subito un
trattamento
in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per
la salvaguardia dei
diritti
dell'uomo e delle
~ibertà
fondamentali".
Con il
nuovo
testo
normativa
il legislatore
ha
introdotto
nell'ordinamento
spec
if
ici
rimedi
risarcitori e comunque compensativi a favore di
quanti
abbiano
subito il pregiudizio,
costituito
dalla sottoposizione a detenzione
in
condizioni tali
da violare
l'art.
3 della Convenzione europea dei
diritti
dell'
uomo
e delle libertà
1
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
fondamentali nell'interpretazione offertane dalla Corte EDU, consentendo loro di
ottenere
una riduzione della pena ancora da espiare,
ovvero
una somma di
denaro
commisurata
alla
protraz
ione dell'esecuzione carceraria della pena
detentiva in condizioni degradanti ed inumane, e
pertanto
non conformi alle
prescrizioni convenzionali.
1.2 È stato, altresì, disciplinato il procedimento da
attivarsi
da
parte
dell'interessato
per
ottenere
il riconoscimento di tali
rimedi
e
la
competenza a
provvedervi:
al riguardo, mediante il rinvio testuale alla
prev
isione dell'art.
69
,
comma 6
lett.
b)
della legge di
ordinamento
penitenziario,
per
coloro che non
versino nelle situazioni previste dal terzo comma
dell'art
.
35-ter,
-ossia non
abbiano
subito
il
lamentato
pregiudizio in
stato
di
custodia cautelare, non
computabile nella pena definitiva da scontare, oppure non abbiano già
terminato
l'espiazione in carcere-, ha inteso rendere esperibile lo
strumento
del reclamo
giurisdizionale delineato dall'art.
35-bis
della stessa legge, da rivolgere al
magistrato
di sorveglianza secondo procedimento
per
il quale è espressamente
richiamata la disciplina processuale di cui agli
artt.
666
e
678
cod. proc. pen . che
governa il
procedimento
di sorveglianza ed
impone
l'attivazione del
contraddittorio
tra
le
parti,
esteso anche
all'amministrazione
penitenziaria
interessata, e la fissazione dell'udienza in camera di consiglio
per dar
modo
alle
stesse di
partecipare
ed interloquire innanzi al giudice.
1.3 Tale
rinvio
si estende altresì all'eccezione a
tale
regola generale
rappresentata dalla possibilità di un epilogo decisorio
anticipato
del reclamo in
termini
d'inammissibilità
ai sensi del secondo comma
dell'art.
666
cod. proc.
pen.,
mediante
pronuncia
di
decreto reso con procedura "de plano" ed in assenza
di
contraddittorio,
quando l'istanza sia stata già rigettata siccome fondata sui
medesimi
elementi
ovvero
sia manifestamente infondata
per
difetto
delle
condizioni
di
legge.
1.4 Come noto, il
difetto
delle condizioni di legge deve essere
oggetto
di
immediata constatazione, senza richiedere sforzi
interpretativi
o valutazioni
discrezionali, esito di verifiche circa la situazione
di
fatto
posta a base della
richiesta, suscettibili di condurre a soluzioni decisorie opinabili e diversificate;
diversamente opinando,
infatti,
l'eventuale adozione anticipata
di
pronuncia,
espressa in
termini
di
inammissibilità,
ma
che sostanzialmente investe il
merito
della domanda, si pone in contrasto col
princ
ipio del
contraddittorio,
che nei
procedimenti di esecuzione e di sorveglianza è funzionale ad assicurare la
partecipazione e l'interlocuzione dell'interessato
nell'ambito
del
confronto
dialettico
tra
le
parti.
1.5
Gli
artt.
35 bis e 35
ter
ord. pen. non esauriscono i
testi
normativi
di
riferimento,
dovendo
considerarsi,
alt
resì, la disposizione
dell'ult
i
mo
periodo
2
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
...
dell'art.
666
cod. proc. pen., comma 2, la quale prevede espressamente che
contro il decreto d'inammissibilità, reso "de plano", sia proponibile ricorso per
cassazione. Sicchè avverso
il
provvedimento
di inammissibilità
adottato
"de
plano" dal
magistrato
di sorveglianza l'unico mezzo di impugnazione è costituito
dal ricorso
per
cassazione e non dal reclamo al
tribunale
di sorveglianza nel
contraddittorio
delle
parti,
per la ragione evidente che la relativa declaratoria,
adottata
eventualmente
fuori
dai
casi previsti, impone che la richiesta venga
esaminata dal
magistrato
nel giudizio partecipato di
primo
grado, recuperando il
contraddittorio
espressamente previsto, e non dinanzi al
tribunale
con
l'omissione di un grado di
merito.
Non appare,
pertanto,
accoglibile la richiesta del Procuratore generale di
conversione del mezzo
di
impugnazione, già qualificato come ricorso per
cassazione, e va ribadita la linea
interpretativa
adottata da questa sezione con
plurime decisioni
in
termini
(
tra
le
altre
e da
ultimo:
sez.
l,
n.
46967
del
16/07/2015,
Mecikian,
rv.
265366).
2.
Tanto
premesso, questa Corte, sin dalle prime decisioni
dirette
a
realizzare la
interpretazione
delle
norme
di riferimento, sia processuali che
sostanziali, ha
ripetutamente
affermato
che la domanda di «risarcimento» per
pregiudizio ricollegabile alla violazione
del
divieto di
trattamento
inumano o
degradante
deve,
a pena di inammissibilità, essere corredata da indicazione
relativa al periodo
di
detenzione, alla
struttura
carceraria e alle ragioni
e~senziali
per cui si ritiene
subito
il pregiudizio, posto che
trattasi
di
domanda tesa alla
attivazione
di
uno
specifico procedimento -in
contraddittorio
-correlato non ad
una verifica globale della legalità del
trattamento
carcerario,
quanto
alla
esistenza o
meno
del particolare
tipo
di pregiudizio
dedotto
in concreto ( si veda,
sul
tema,
Sez. I n.
22164
del
13.5.2015,
rv
263613 secondo cui va dichiarato
inammissibile il reclamo proposto dal
detenuto
ai sensi degli
artt.
35 bis e 69,
comma sesto, legge
26
luglio 1975 n. 354, al fine di
ottenere
il rimedio
risarcitorio
previsto
dall'art.
35
ter
della medesima legge, quando
tale
atto
non
indica i periodi di detenzione, le
strutture
carcerarie e le precise ragioni inerenti
alle specifiche condizioni
detentive,
in relazione ai quali si deduce un
trattamento
penitenziario
subito
in violazione
dell'art.
3 Cedu.).
2. 1 Nel caso in esame dalla
lettura
dell'originaria richiesta, emerge che
l'odierno
ricorrente,
oltre
ad indicare
puntualmente
i periodi e gli
istituti
di
detenzione in cui era
stato
ristretto,
a
partire
dal
28
marzo
1993 alla data della
domanda, ha richiamato le subite condizioni di detenzione in
contrasto
col divieto
posto
dall'art.
3 della Convenzione europea, come
interpretato
dalla Corte
europea dei
diritti
dell'uomo,
secondo l'espresso richiamo
contenuto
nell'art. 35
ter,
comma
l,
cit
. (condizioni di sovraffollamento, mancanza di servizi igienici,
3
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
'l
mancanza di acqua calda,
difetto
di areazione e di Illuminazione adeguata delle
celle),sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal Magistrato nel provvedimento
impugnato, i requisiti
minimi
della domanda risultano rispettati.
Non appare, pertanto, giustificata l'emissione
di
decreto di inammissibilità
de plano, come è avvenuto nel caso in esame, a fronte di una richiesta non
so
lo
perimetrata con riferimento
ai
per
iodi di detenzione e
ai
luoghi della stessa, ma
anche contenente indicazioni sulla tipologia di preg1udizio lamentato.
Per le anzidette ragioni
si
impone, dunque, l
'a
nnullamento senza rinvio del
decreto impugnato, con la trasmissione degli
atti
per l'ulteriore corso allo stesso
Magistrato di sorveglianza di Spoleto.
P. Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone
la
trasmissione degli
atti
al
Magistrato di sorveglianza di Spoleto.
Così deciso in Roma,
il
19 luglio
2016
4
C
orte di Cassazione - co
p
p
p
p
ia non ufficial
e
COR
TE
SUP
RE
;,1A
DI CA
SSAZION
E
-.::=F1SIC
COPlE UNIFICATO
.L_
tiJJ;
~~
-
~
·
élvnoA-:
a
wt.-
r
h~
SeA
.
f~
_
~
~.
)
~u_
"'
1-22'>
(o
..J.ft_
-z
t/
o
-./
?Mì-
.Q
~~ta_A~
:J
--
/
?ci~
~
LL
(.D
'
vu~
~
1
~tu1-cv'b-to~
cAJ./-~
~t
-~t.U~
-
~
L
L0no._
.J
_;/_
~
.
eu_C~
'ZJ1(
b l
~u_)-
~
~
Qg.._c:ttoJ
Q.
..t'-
0cV:
bk
~
ÌLlìtJ.-i'o
l'l\.
7-oGo/
'l~
~
Jp
rj_,.
·
ù
,l
'
~
J
-(
~f~
(~
·
P.~~
L•
/)
1.
&wQ
Il.
"'
,
~
t~
~
'
c~
(c.-~
ùl.
·
~~
cfèuu~D-
JA
~
p
<>
-
~0
lA'
'>)
--
~
19
FE
B201S
l

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT