Sentenza Nº 53701 della Corte Suprema di Cassazione, 29-11-2018

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:53701PEN
Date29 Novembre 2018
Judgement Number53701
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CARATOZZOLO FELICE nato a BAGNARA CALABRA il 01/01/1938
CARATOZZOLO ROCCO nato a BAGNARA CALABRA il 27/04/1943
CARATOZZOLO MARIO nato a MESSINA il 08/09/1952
CARATOZZOLO VINCENZO nato a BAGNARA CALABRA il 01/01/1942
PASSALACQUA PIETRO nato a MESSINA il 11/11/1939
DI PIETRO ANTONIO nato a MESSINA il 23/09/1952
ARICO' PLACIDO nato a GUALTIERI SICAMINO' il 03/12/1946
CARATOZZOLO ANTONIA nato a MESSINA il 14/10/1966
avverso la sentenza del 30/11/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
udito il Pubblico Ministero, in Rersona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI
che ha concluso chiedendo
.4, ki„,b.m.u?siA
,
ague
,
hek;
uveet
a
-
Aftt,p6t
glAJ
,
Kuji
.
Si
t
tA
fl Ci,4ADz&
55;ek
-Cetz
,
getiz
gaik
SA,orig
li 612A
'41
,
Ce
Me' J
2
''
VC41,("à
co
tt
tQl-r
,
Avz
tiii.
)
)ìst
4
ALA-
e(fLA esc11-4Aiv4
-
i)
P\Av1/4;
t 4\h,
v AcAL
-
4L'7rL&Ce 7AAjel:(4z.
eae&B-
1
,.rimliAry
OK g(64iikint,L
(tyydi,-(1
,4tM
.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 53701 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: AMATORE ROBERTO
Data Udienza: 21/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di
condanna già emessa in data 22.02.2013 nei confronti dei predetti ricorrenti dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto che aveva dichiarato, peraltro, in quello stesso contesto decisorio di
non doversi procedere per i reati di bancarotta ascritti ai capi 5, 6 e 24 (esclusa l'aggravante
del danno di rilevante entità) per estinzione degli stessi per intervenuta prescrizione ed aveva,
comunque, assolto gli imputati MAJONE SEBASTIANA, PASSALACQUA PIETRO, DONATO
VICENZO ET ANICHINI MAURO dai reati ascritti di cui ai capi 27 et 29 (bancarotte distrattive)
perché il fatto non sussiste ; aveva assolto anche gli odierni ricorrenti dai reati loro ascritti ai
capi 2, 16, 17, 18, 19, 21, 23 e 28 (ulteriori ipotesi di bancarotta) perché il fatto non sussiste ;
ed aveva, invece, dichiarato gli odierni ricorrenti CARATOZZOLO FELICE, CARATOZZOLO
ROCCO, CARATOZZOLO MARIO, CARATOZZOLO VINCENZO, CARATOZZOLO ANTONIA,
PASSALACQUA PIETRO, DI PIETRO ANTONIO, ARICO' PLACIDO colpevoli delle condotte di cui
al capo 4 e, riconosciute a CARATOZZOLO ROCCO, CARATOZZOLO MARIO, CARATOZZOLO
VINCENZO, CARATOZZOLO ANTONIA, PASSALACQUA PIETRO, DI PIETRO ANTONIO ed ARICO'
PLACIDO le circostanze generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 219,
primo comma, I. fall., aveva condannato gli stessi alle pene di giustizia, oltre che alla pena
interdittiva prevista per legge e al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare e
della società Omce s.p.a..
Avverso la predetta sentenza ricorrono i predetti imputati, per mezzo dei loro rispettivi
difensori, affidando la impugnativa alle seguenti doglianze.
1.1 Denunzia il ricorrente CARATOZZOLO FELICE, con il patrocinio dell'Avv. Isabella Barone e
con il primo motivo, violazione di legge processuale (in riferimento agli artt. 405, 416, 423,
157 cod. proc. pen.) e di legge sostanziale (in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 219, primo e
secondo comma, I. fall.), in relazione all'intervenuta maturazione del termine di prescrizione in
riferimento al capo 4 della rubrica già al momento della richiesta di rinvio a giudizio.
Si evidenzia che in sede di udienza preliminare, innanzi al G.u.p., il Pm aveva proceduto, in
data 12.12.2007, alla contestazione suppletiva dell'aggravante di cui al primo comma dell'art.
219 I. fall, e ciò nel corso della discussione delle parti, allorquando però era già maturato il
termine decennale di prescrizione del reato.
Osserva la difesa che la contestazione della predetta aggravante doveva ritenersi illegittima
perché intervenuta dopo la maturazione del predetto termine ed in presenza, cioè, di un delitto
già estinto per intervenuta prescrizione.
Osserva ancora la difesa che in realtà la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale era
erronea e contraria anche ai parametri costituzionali di cui all'art. 111 Cost. e convenzionali di
cui all'art. 6 CEDU, essendo peraltro irragionevole la motivazione resa dalla predetta Corte in
ordine alla diversa posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità sulla questione
dell'illegittimità della contestazione della recidiva a reati per i quali era già maturata la
prescrizione.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT