Sentenza Nº 53632 della Corte Suprema di Cassazione, 28-11-2017

Presiding JudgeMAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2017:53632PEN
Date28 Novembre 2017
Judgement Number53632
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1)Attolino Vito,
nato 1'01/09/1975;
2)
Basile Daniele,
nato il 20/10/1989;
3)
Basile Francesco,
nato il 04/01/1975;
4)
Bello Gianni,
nato il 03/06/1978;
5)
Blasi Gaetano,
nato il 14/02/1959;
6)
Blasi Michele,
nato 11 07/10/1981;
7)
Cimoli Giacomo,
nato il 20/09/1989;
8)
Conte Umberto,
nato il 13/09/1990;
9)
D'Andria Michele,
nato il 20/05/1987;
10)Di Bello Cosimo,
nato 1'01/10/1983;
11)Faraone
Antonio,
nato il 23/02/1990;
12)Insito Giovanni,
nato il 29/05/1976;
13)Mattia
Ivan,
nato il 24/09/1975;
14)Micoli
Francesco,
nato il 24/04/1971;
15)Palumbo Francesco,
nato il 24/05/1993;
16)Pizzolante
Cataldo,
nato il 06/10/1988;
17)Pizzolla Francesco,
nato il 23/12/1957;
18)Prester
Cataldo,
nato il 22/02/1966;
19)Sibilla Francesco,
nato il 19/05/1988;
20)Taurino Francesco,
nato il 17/07/1984;
21)Taurino Michele,
nato il 04/03/1986;
22)Taurino Nicola (1984),
nato il 22/10/1984;
23)Taurino Nicola (1970),
nato il 20/03/1970;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 53632 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
Data Udienza: 11/07/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
24)Zappino Francesco,
nato 1'01/09/1988;
25)Zappino Vittorio,
nato il 19/04/1981;
Avverso la sentenza n. 1013/2015 emessa il 29/01/2016 dalla Corte di
appello di Lecce;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giovanni
Di Leo, che ha concluso:
per l'inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati Vito Attolino, Daniele
Basile, Francesco Basile, Gaetano Blasi, Michele Blasi, Giacomo Cimoli,
Umberto Conte, Michele D'Andria, Cosimo Di Bello, Giovanni Insito,
Francesco Micoli, Francesco Palumbo, Cataldo Pizzolante, Francesco Pizzolla,
Francesco Sibilla, Francesco Taurino, Michele Taurino e Nicola Taurino
(classe 1984);
per il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati Ivan Mattia, Cataldo Prester e
Nicola Taurino (classe 1970);
per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla
posizione di Antonio Faraone;
per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente
all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria,
emessa nei confronti dell'imputato Antonio Faraone; per il rigetto, nel resto,
del ricorso proposto dallo stesso imputato;
Uditi per i ricorrenti i seguenti difensori:
l'avv. Salvatore Maggio per gli imputati Vito Attolino, Francesco Basile,
Gianni Bello, Michele Blasi, Cosimo Di Bello, Giovanni Insito, Cataldo
Pizzolante, Cataldo Prester, Nicola Taurino (classe 1970), Francesco Zappino
e Vittorio Zappino;
l'avv. Gaetano Vitale per gli imputati Ivan Mattia, Francesco Sibilla e
Francesco Taurino;
l'avv. Sabrina Sbiroli per l'imputato Francesco Palumbo;
l'avv. Vincenzo Sapia per l'imputato Francesco Pizzolla;
l'avv. Nicola Cervellera per gli imputati Michele Taurino e Nicola Taurino
(classe 1984);
l'avv. Raffaele Miserere per l'imputato Nicola Taurino (classe 1970);
i
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 02/12/2014 il G.U.P. del Tribunale di Lecce,
procedendo con rito abbreviato, giudicava, per quanto di interesse ai presenti
fini, gli imputati Vito Attolino, Daniele Basile, Francesco Basile, Gianni Bello,
Gaetano Blasi, Michele Blasi, Giacomo Cimoli, Umberto Conte, Michele D'Andria,
Cosimo Di Bello, Antonio Faraone, Giovanni Insito, Ivan Mattia, Francesco Micoli,
Francesco Palumbo, Cataldo Pizzolante, Francesco Pizzolla, Cataldo Prester,
Francesco Sibilla, Francesco Taurino, Michele Taurino, Nicola Taurino (1984),
Nicola Taurino (1970), Francesco Zappino e Vittorio Zappino.
1.1. Con la sentenza di primo grado, innanzitutto, venivano emesse le
seguenti statuizioni processuali di condanna.
L'imputato Vito Attolino veniva riconosciuto colpevole del reato ascrittogli al
capo A.m e condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e
6.000,00 euro di multa.
L'imputato Daniele Basile veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati
ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di
cui al capo A.d. e - concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti
all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 -
veniva condannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione.
L'imputato Francesco Basile veniva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli,
fatta eccezione per quello di cui al capo L.h. unificati dal vincolo della
continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo A.d. e - concesse le
attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 74, comma
3, del d.P.R. n. 309 del 1990 - veniva condannato alla pena di anni cinque, mesi
quattro e giorni venti di reclusione.
L'imputato Gianni Bello veniva riconosciuto colpevole del reato ascrittogli al
capo L.d. e condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e
6.000,00 euro di multa.
L'imputato Gaetano Blasi veniva riconosciuto colpevole del reato ascrittogli
al capo F.g. qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
e, applicato l'aumento per la recidiva, veniva condannato alla pena di mesi otto
di reclusione e 1.000,00 euro di multa.
L'imputato Michele Blasi veniva riconosciuto colpevole di tutti i reati
ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta più grave l'ipotesi di
reato di cui al capo A.d. e - concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti
all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 - veniva
condannato alla pena di anni dieci, mesi cinque e giorni venti di reclusione.
3
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