Sentenza Nº 53437 della Corte Suprema di Cassazione, 28-11-2018

Presiding JudgePALLA STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:53437PEN
Date28 Novembre 2018
Judgement Number53437
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA
e dalla parte civile CONSOB
nel procedimento a carico di:
BALDASSARRE ANTONIO nato a FOLIGNO il 18/12/1940
VALORI GIANCARLO ELIA nato a MEOLO il 27/01/1940
DINI DANILO nato a SANSEPOLCRO il 12/09/1951
PRATI CLAUDIO nato a MEOLO il 20/10/1950
avverso la sentenza del 13/07/2016 della CORTE APPELLO di ROMA:
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo, che ha concluso per
l'annullamento con rinvio, depositando note di udienza; per la parte civile
Consob, l'avv. Valentina Falciani, in sostituzione dell'avv. Deborah Spedicati, che
ha depositato conclusioni e nota spese; gli avv.ti Giandomenico Caiazza e
Antonio Albano, per l'imputato Valori, gli avv.ti Stefano Preziosi e Marco Franco,
per l'imputato Baldassarre, l'avv. Giuseppe Bellomo, per l'imputato Prati, che
hanno concluso per l'inammissibilità dei ricorsi (e l'avv. Preziosi, in subordine,
per il rigetto).
Penale Sent. Sez. 5 Num. 53437 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO
Data Udienza: 19/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 12/12/2013, il Tribunale di Roma dichiarava
Antonio Baldassarre, Giancarlo Elia Valori, Claudio Prati e Danilo Dini colpevoli, in
concorso, del reato di manipolazione del mercato
ex
art. 185 d. Igs. 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52: d'ora
in poi, TUF), perché, creando la falsa apparenza dell'esistenza di un gruppo di
soggetti investitori (cd. "cordata Baldassarre") interessati all'acquisto delle azioni
di Alitalia s.p.a. in mano al Ministero dell'Economia e in grado di portare a
termine detta operazione, ponevano in essere artifici e generavano e
diffondevano notizie false idonee a creare una sensibile alterazione del titolo
quotato Alitalia s.p.a.; in particolare, di concerto con i concorrenti, Baldassarre
presentava, nell'ambito della procedura finalizzata all'acquisizione delle quote
della società detenute dal Ministero dell"Economia, un'offerta, in competizione
con le società
Air France
e
Air One,
producendo, "a garanzia della serietà
dell'offerta stessa" due documenti falsi (una "evidenza fondi" con logo UBS
apparentemente emessa da UBS in favore della società Loraerive sl., contenente
l'indicazione dell'esistenza presso la banca svizzera di un fondo di 500 milioni di
euro; una lettera indirizzata a Baldassarre e sottoscritta da tale Jurg Haller, nella
quale UBS indicava come proprio cliente una società denominata Loraerive sl. -
facente parte della cd. "cordata Baldassarre" - attestando l'esistenza di fondi
disposizione della suddetta e la disponibilità della banca a fornire appoggio
tecnico-finanziario all'operazione di acquisizione delle azioni Alitalia); documenti,
questi, della cui falsità Baldassarre era al corrente per esserne stato informato
dai responsabili di UBS prima della presentazione dell'indicata offerta e che
deliberatamente utilizzava allo scopo di accreditare falsamente la consistenza del
gruppo di riproporlo come partecipe della competizione, superando la decisione
assunta dal CdA di Alitalia di escludere il gruppo stesso dalla procedura
finalizzata all'acquisizione; tale comportamento - in sé integrante un artificio e
tale da generare una falsa notizia in ordine all'oggettiva consistenza e serietà
dell'offerta della "cordata Baldassarre", si inseriva nel contesto di una
complessiva condotta posta in essere dai concorrenti e caratterizzata dalla
reiterata diffusione agli organi di informazione di notizie prive di fondamento
sulla consistenza economica della "cordata", sulla disponibilità di
partners
autorevoli e sulla serietà e credibilità dell'offerta di acquisto: tali illecite condotte
intervenivano in una fase in cui si stavano decidendo le sorti delle società del
gruppo Alitalia ed erano idonee a condizionare tempi e modalità di svolgimento
della programmata operazione di cessione delle azioni di Alitalia s.p.a. detenute
dal Ministero dell'Economia (dall'ottobre al 06/12/2007). Con l'applicazione delle
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT