Sentenza Nº 53181 della Corte Suprema di Cassazione, 22-11-2017

Presiding JudgeFUMO MAURIZIO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:53181PEN
Date22 Novembre 2017
Judgement Number53181
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DESSENA ANDREA nato il 1.2/12/1987 a NUORO
avverso la sentenza del 22/03/2016 della CORTE APPELLO di Cagliari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonio Mura,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. Mastio, che ha concluso chiedendo
l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Antonino Rossi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza n. 25199 del 08/01/2015 la Corte di Cassazione, Sez. 1,
annullava con rinvio la sentenza della Corte di Assise di Appello di Cagliari,
Penale Sent. Sez. 5 Num. 53181 Anno 2017
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
Data Udienza: 20/09/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Sezione distaccata di Sassari, del 01/03/2013, che, confermando la sentenza
della Corte di Assise di Nuoro del 16/12/2011, aveva condannato alla pena
dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre Dessena Andrea per il reato di
omicidio premeditato di Mario Mulas e Sara Cherchi, nonché per i reati di
detenzione e porto illegale delle armi comuni da sparo utilizzate per commettere
il duplice omicidio.
In particolare, la sentenza rescindente rilevava, da un lato, un grave errore
metodologico, insito nella
"analisi degli indizi muovendo dalla preliminare
constatazione dell'esistenza di una "imponente causale" a carico dell'imputato",
ritenendo
"incongrua (...) la sicura rilevanza attribuita ad indizi che risultano, al
contrario, obiettivamente equivoci",
quali: la valutazione del contenuto di tre
conversazioni captate nel corso delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, tra
Dessena Andrea e, rispettivamente, Stazio Tonino
("non gli basta ancora"),
la
cugina Flore Loredana
("le armi non coincidono con gli omicidi di Irgoli"),
e
Casula Manuel
("l'altra volta me l'ero scampata..., quando hanno fatto quello di
Marieddu (Mulas)
non me lo hanno fatto",
con riferimento al prelievo
stub);
la
valutazione della conversazione intercorsa il 19/03/2009 tra Cherchi Emilio
(padre della ragazza uccisa) e Casula Manuel, ritenuta ambigua, non avendo
costui riferito che l'imputato gli avrebbe confessato di essere l'autore del duplice
omicidio, ma avendo soltanto riferito di aver desunto ciò dal mero atteggiamento
del Dessena e da frasi del tutto incomplete; inadeguata sarebbe stata, inoltre, la
valutazione di attendibilità del Casula, che era stato indagato per il duplice
omicidio, e poteva avere interesse ad allontanare i sospetti dalla sua persona; la
valutazione delle conversazioni ambientali tra Casula e la fidanzata Fenu Luisa, e
tra Chessa Marco e Casula, trattandosi di soggettivi
"commenti di soggetti terzi";
l'interpretazione del
sms
inviato dal Dessena a Chessa Antioca il 2 settembre
2008, contenente l'espressione
"troppo tardi".
Dall'altro lato, la Corte rilevava un
deficit
di completezza dell'istruttoria,
suscettibile di riverberarsi sulla solidità del compendio probatorio, evidenziando
l'omessa considerazione della mancata sottoposizione dell'imputato al c.d.
stub,
del mancato ritrovamento delle armi, del mancato approfondimento di ulteriori
causali del delitto (legate ai presunti contatti del Mulas con la criminalità
ogliastrina, e ad un'indagine su un traffico di sostanze stupefacenti), e del
mancato collegamento investigativo con l'omicidio di Serra, commesso
esattamente un mese dopo, con le medesime modalità operative; infine,
censurava il rigetto dell'istanza di rinnovazione per l'escussione di due testimoni
(Denis Derosas e Piredda Salvatore), che avrebbero riferito che il duplice
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
omicidio era sicuramente attribuibile al Dessena, che intendeva vendicarsi
dell'incendio della propria autovettura del 19 luglio 2008.
Tanto premesso, la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata,
delineando il mandato del giudice del rinvio nel senso di
"una nuova disamina
degli elementi indizianti, che ne escluda la valutabilità in senso alternativo o
difforme".
2.
Con sentenza emessa il 22/03/2016 la Corte di Assise di Appello di
Cagliari, in sede di giudizio di rinvio, confermava la sentenza di primo grado
emessa dalla Corte di Assise di Nuoro il 16/12/2011, condannando Dessena
Andrea per i reati di duplice omicidio doloso e detenzione e porto illegali di armi
da fuoco.
In particolare, è stato accertato, in sintesi, che: il fatto è avvenuto in Irgoli
la sera del 3 settembre 2008, nei pressi dell'abitazione di Mario Mulas, nella
quale lo stesso, descritto come persona molto abitudinaria, stava facendo
ritorno, con la fidanzata Sara Cherchi, che era andato a prendere dopo aver
cenato in casa della cognata (Masala Francesca, moglie di Gianfranco Mulas); le
armi (fucili) impiegate furono due, e due furono gli esecutori materiali dei due
omicidi, come desunto dalle traiettorie dei proiettili; anche le vittime designate
furono due, dovendo escludersi, in base alla "dinamica omicidiaria", che Sara
Cherchi si fosse trovata casualmente nella traiettoria dei proiettili esplosi, poiché
la ragazza, che, a differenza del Mulas, non era scesa immediatamente dalla
macchina, era stata colpita mentre si chinava sul corpo del fidanzato, per
soccorrerlo.
Al riguardo, la Corte territoriale, dopo aver disposto la rinnovazione
dell'istruttoria in ossequio alle indicazioni della sentenza rescindente, ha
confermato l'affermazione di responsabilità di Dessena Andrea sulla base di
molteplici elementi, tra i quali: 1) le dichiarazioni rese da Casula Manuel - riferite
de relato
da Cherchi Emilio, e poi anche in parte registrate ed intercettate -
concernenti l'incontro avuto dal predetto Casula con il Dessena poco dopo
l'omicidio, allorquando, richiesto di come fossero andate le cose, il giovane
faceva ammissioni, anche con comportamento non verbale, consegnando il fucile
utilizzato, dato in custodia al Casula qualche giorno dopo l'omicidio, e destinato
ad essere "secato"; 2) le intercettazioni tra Dessena Andrea e lo zio Cancellu,
concernenti il fucile da "secare", che riscontravano le dichiarazioni del Casula,
escludendo intenti calunniosi; 3) le dichiarazioni di Piredda Salvatore (ancora
una volta riferite
de relato
da Cherchi), che, il giorno dopo i fatti, si era
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