Sentenza Nº 53152 della Corte Suprema di Cassazione, 27-11-2018

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:53152PEN
Judgement Number53152
Date27 Novembre 2018
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Chen Hongyu, nata a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese) il 10/04/1973
avverso la sentenza del 30/06/2015 della Corte di appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e ha eccepito
la non tempestività e tardività della eccezione di incompetenza sollevata in
udienza dalla difesa;
udito per la ricorrente l'avv. Rino Battocletti, che ha insistito nell'accoglimento
dei motivi del ricorso e nell'accoglimento della eccezione di incompetenza ex artt.
51, comma 3, e 328, comma 1, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 giugno 2015 la Corte di appello di Trieste, in parziale
riforma della sentenza del 28 aprile 2011 del Giudice della udienza preliminare
Penale Sent. Sez. 1 Num. 53152 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: TARDIO ANGELA
Data Udienza: 12/10/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
del Tribunale di Gorizia, che aveva, tra l'altro, dichiarato Chen Hongyu colpevole
dei reati ascrittile ai capi a) e b) della imputazione, ha rideterminato la pena, già
fissata in anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa, in anni due,
mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro quattordicimila di multa.
2. Il Giudice di primo grado aveva accertato, sulla base delle indagini svolte
dalla Questura di Gorizia, che Chen Hongyu (insieme a Liu Junling estranea al
presente giudizio per non avere proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza di appello, e ad altri tre coimputati, separatamente giudicati, Milanic
Sergio, convivente di Liu,
alias
Giulia, suo nipote Milani Davide e la di lui
fidanzata Kriscak Valentina) aveva presentato fittizia domanda per l'assunzione
di lavoratori provenienti dalla Cina sfruttando la normativa sui flussi di cittadini
extracomunitari.
2.1. Quanto al capo b), relativo al reato di cui all'art. 12, commi 3 e 3-bis,
lett, c), d.lgs. n. 286 del 1998, il Giudice aveva ritenuto provato che l'imputata in
concorso aveva prestato la propria attività per favorire l'ingresso della cittadina
cinese Haiyan Jiang, per la quale era stata presentata formale domanda di
assunzione quale badante da parte di Milani Davide, mentre Kriscak Valentina
aveva dato la disponibilità a ospitarla in un alloggio di Trieste.
Secondo la tesi accusatoria detta richiesta di assunzione era fittizia, in
quanto volta sola a consentire l'ingresso in Italia della cittadina extracomunitaria
senza che l'indicato datore di lavoro avesse reale intenzione di assumerla, con
contestuale finalità di lucro per tutti gli imputati, provata dal fatto che detta
cittadina si era subito allontanata senza che avesse prestato alcuna attività
lavorativa.
Gli elementi probatori utilizzati erano costituiti dagli esiti delle intercettazioni
telefoniche e dagli esiti delle indagini svolte, consistite in acquisizioni
documentali e in attività di pedinamento.
Era, tra l'altro, emersa dalle conversazioni intercettate l'entità del prezzo
concordato per l'imputata, la coimputata Liu e il fittizio datore di lavoro (pari a
circa cinquemila euro per ciascuno), ed era risultato dalle indagini che l'imputata
Chen aveva svolto anche in anni precedenti analoga attività di offerta di lavoro a
cittadini cinesi, allontanatisi dopo pochi mesi da Monfalcone, luogo di residenza
della stessa Chen, quando, come da essi dichiarato, avevano corrisposto
l'importo dovutole in base agli accordi, trattenuto direttamente sulla retribuzione
loro teoricamente dovuta.
La fittizietà del rapporto di lavoro con Haiyan Jiang, emersa dalle
conversazioni intercettate, era stata confermata anche dalla coimputata Liu che,
nel corso del proprio interrogatorio di garanzia, aveva parlato di fittizietà anche
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