Sentenza Nº 52600 della Corte Suprema di Cassazione, 18-12-2014

Presiding JudgeCAMMINO MATILDE
ECLIECLI:IT:CASS:2014:52600PEN
Judgement Number52600
Date18 Dicembre 2014
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUEDE RUDY HERMANN N. IL 26/12/1986
avverso la sentenza n. 6330/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO
Udito il Procuratore G gerale m rsona del Dott.
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 52600 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Data Udienza: 05/12/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.
Guede Rudy Hermann ricorre per cassazione - a mezzo del suo
difensore - avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del
10.4.2014, che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale, con la
quale è stato condannato alle pene di legge per il delitto di tentato furto
aggravato e ricettazione. L'imputato veniva sorpreso nei locali di un asilo,
in Milano, in possesso di un coltello sottratto presso detti locali, nonché in
possesso di un orologio da donna in oro, di un computer portatile e di un
telefono cellulare provenienti da delitto.
2.
Col ricorso deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della
legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata in
ordine: alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.
648 cod. pen. (sottolinea, in proposito, come per l'orologio non vi
sarebbe prova della sua provenienza delittuosa); alla ritenuta
responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 56-624-625
cod. pen.; alla mancata derubricazione del delitto di ricettazione nella
contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.; al diniego dell'attenuante di
cui all'art. 648 comma 2 cod. pen.; alla mancata esclusione
dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. relativa al delitto di
tentato furto; al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e
delle circostanze attenuanti generiche; alla quantificazione della pena e
alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale
della stessa.
Le censure sono manifestamente infondate.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla
quale non v'è ragione per discostarsi, l'affermazione della responsabilità
per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della
commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta
tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso
prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Rv. 251028; Sez. 2, n.
10101 del 15/01/2009 Rv. 243305); quanto poi all'elemento soggettivo
del delitto di ricettazione, è costante il principio secondo cui, ai fini della
configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo
può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa indicazione della
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provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala
fede (Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013 Rv. 257983; Sez. 2, n. 29198 del
25/05/2010 Rv. 248265; Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008 Rv. 241458).
Orbene, nella specie, i giudici di merito hanno spiegato, con
motivazione esente da vizi logici e conforme ai suddetti principi di diritto,
le ragioni per le quali le cose indicate come oggetto della ricettazione
vanno considerate provenienti da delitto e per le quali - anche sul piano
dell'elemento psicologico del reato - non è possibile ritenere la
sussistenza della contravvenzione di incauto acquisto (il computer e il
cellulare sono oggetto di denuncia di furto e l'imputato non ha saputo
indicare da chi li avesse acquistati; mentre in ordine all'orologio da donna
l'imputato non ha dato spiegazioni verosimili circa la sua provenienza,
non indicando neppure le generalità della "amica" che - a suo dire -
glielo avrebbe regalato); cosicché deve escludersi tanto la mancanza
quanto la manifesta illogicità della motivazione, vizio quest'ultimo che,
per essere deducibile nel giudizio di cassazione, deve essere «di
macroscopica evidenza», «percepibile
"ictu ocu/i"»
(cfr. Cass., sez. un., n.
24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv.
226074), ciò che - nel caso di specie - deve senz'altro escludersi.
Puntuale ed esente da vizi logici e giuridici è poi la motivazione della
Corte territoriale in ordine al delitto di tentato furto, avendo riguardo al
fatto che l'imputato aveva occultato l'oggetto del reato all'interno del
proprio zaino.
Congruamente motivati sono anche il diniego delle attenuanti di cui
all'art. 648 comma 2 e all'art. 62 n. 4 cod. pen. (in relazione al valore
dell'orologio in oro), il diniego della esclusione dell'aggravante di cui
all'art. 625 n. 2 in relazione al delitto di tentato furto (stante la forzatura
della porta di ingresso della scuola) e il diniego delle circostanze
attenuanti generiche (in relazione all'assenza di significativi elementi di
carattere positivo); parimenti motivata è la quantificazione della pena
(alla luce della personalità dell'imputato e delle modalità della condotta).
Infine, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è
inammissibile la doglianza con la quale si lamenta la mancata
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concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena,
trattandosi di censura dedotta per la prima volta col ricorso per
cassazione, non previamente dedotta come motivo di appello.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e - considerati i profili di colpa - della sanzione pecuniaria
determinata equitativamente come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 5 dicembre 2014.
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