Sentenza Nº 52157 della Corte Suprema di Cassazione, 20-11-2018

Presiding JudgeCAVALLO ALDO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:52157PEN
Date20 Novembre 2018
Judgement Number52157
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
RENIERO SARA nata a VICENZA il 02/02/1972
RENIERO GIORGIA nata a MALO il 25/06/1975
avverso l'ordinanza del 06/02/2018 del TRIB. LIBERTA' di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG, dott. PIETRO MOLINO, che ha concluso per il rigetto del
congiunto ricorso;
udito il difensore presente, Avv. F. Fontana, che ha insistito per l'accoglimento dei
motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 52157 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 27/06/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza 6.02.2018, il tribunale del riesame di Lecce rigettava l'istanza di
riesame presentata nell'interesse delle indagate Reniero Sara e Reniero Giorgia,
avverso il decreto 9.01.2018 con cui il GIP presso il medesimo tribunale aveva
disposto il sequestro preventivo di un fabbricato sito in loc. Torre Sinfonò di Alliste,
in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di proprietà delle due indagate, in
quanto ritenuto sussistente il
fumus
dei reati di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n.
380 del 2001 e 181, d. Igs. n. 42 del 2004, nonché il relativo
periculum in mora
sotto il profilo del concreto pericolo di aggravamento o protrazione degli stessi,
con particolare riferimento all'aggravio del carico urbanistico in zona paesaggisti-
cannente tutelata.
2.
Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia,
iscritto all'Albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., prospettando quattro motivi,
di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex
art.
173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.
Deduce, con il primo motivo, inosservanza delle norme processuali di cui al
combinato disposto degli artt. 324, co. 7 e 309, co. 10, cod. proc. pen. per man-
cato deposito dell'ordinanza nel termine di gg. 30 dalla decisione.
Il tribunale ha depositato la motivazione in cancelleria in data 9.03.2018, laddove
il deposito del dispositivo era avvenuto in data 6.02.2018; sono quindi decorsi 31
giorni, conseguendone la perdita di efficacia dell'ordinanza e l'impossibilità di rin-
novarla; il tribunale, peraltro, non avrebbe indicato nel dispositivo, come avrebbe
dovuto, la necessità di avvalersi di un termine più lungo per il deposito, comunque
non superiore a 45 gg. come previsto dall'art. 310, ultima parte, cod. proc. pen.
e detta scelta non potrebbe desumersi, nemmeno implicitamente stante la man-
canza dei presupposti indicati nell'art. 309, co. 10, cod. proc. pen.; la difesa delle
ricorrenti, peraltro, non condivide quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sen-
tenza n. 18594/2016, che esclude che il tribunale del riesame soggiaccia ad un
termine per il deposito dell'ordinanza, sostenendo che le Sezioni Unite avrebbero
adottato una soluzione nomofilattica di politica legislativa non assentibile, anche
in considerazione dell'assenza di un marcato principio di differenziazione in termini
procedurali tra le diverse misure cautelari; sarebbe significativo il fatto che, suc-
cessivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite, il legislatore, intervenuto nella
materia delle misure cautelari reali, non ha modificato il disposto dell'art. 324, co.
7, c.p.p., ciò che confermerebbe la circostanza, dunque, che il richiamo all'art.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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