Sentenza Nº 52148 della Corte Suprema di Cassazione, 31-12-2019

Presiding JudgeGALLO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:52148PEN
Date31 Dicembre 2019
Judgement Number52148
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TERZETTO ALESSANDRO N. IL 14/04/1976
avverso l'ordinanza n. 2089/2018 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO,
del 30/11/2018
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
Irtte/sei ite le conclusioni del PG Dott.
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 52148 Anno 2019
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO
Data Udienza: 12/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con
ordinanza del 4/4/2019 ha rigettato l'appello proposto da Alessandro Terzetto
avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso
Tribunale aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura coercitiva della
custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, così come
proposta dal Terzetto, indagato per i reati di rapina e porto di armi in luogo
pubblico.
2.
Il Terzetto ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del
Tribunale del riesame, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione
del provvedimento impugnato sotto diversi profili:
2.1. L'assunto del provvedimento impugnato secondo cui l'appello proposto
dal Terzetto avrebbe prospetto solo "elementi che non possono integrare il
cosiddetto fatto nuovo ai fini di un differente e positivo giudizio cautelare", pur
avendo indicato il predetto nell'istanza difensiva e nell'atto di appello la richiesta
di applicazione degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone
diverse dai coabitanti, in Palermo, "una località diversa e ben lontana rispetto al
luogo (Catanzaro) in cui è stato commesso l'episodio in contestazione", elemento
indicato dal ricorrente come di sicuro carattere di novità, considerati anche i
precedenti risalenti nel tempo e non specifici (omicidio colposo a seguito di
incidente stradale e ricettazione), dei quali è stata, pertanto, dedotta l'inidoneità
ad indicare pericolosità sociale.
2.2. La mancata indicazione delle ragioni specifiche per cui veniva ritenuta
inadeguata, in relazione alle esigenze cautelari del caso concreto la misura degli
arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis comma 1
cod. pen..
2.3. La mancata argomentazione, da parte del tribunale, in ordine all'attuale
sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura in atto come
imprescindibile ed inevitabile.
2.4. Infine, premesso che il giudice per le indagini preliminari aveva
riconosciuto che il luogo di esecuzione della custodia domestica distante da
quello del commesso reato affievoliva il rischio di incidente probatorio, ma
doveva ritenersi "ininfluente" quanto "al pericolo di recidivanza", il ricorrente ha
ulteriormente ribadito che, a suo avviso, i due soli precedenti penali non
specifici, con pena sospesa, non consentivano di formulare un giudizio
prognostico negativo in ordine alle capacità di autocontrollo del Terzetto.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame
A4-è inammissibile, in quanto articolato su motivi che si discostano dai parametri
dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché
manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al
merito della decisione impugnata.
Giova, peraltro, ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte
delle ordinanze adottate dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà
personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
infatti, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso
lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e
delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel
compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione
della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità
sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al
fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di
carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in
sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che
lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146
del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 6 n. 3529 del 12/11/1998, Sabatini,
Rv. 212565; sez. 3 n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; sez. 2 n. 56
del 7/12/2011, Rv. 251760; sez. Feriale n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv.
261400).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato soddisfa pienamente tali due
requisiti, avendo illustrato le ragioni giustificative del rigetto dell'appello senza
incorrere in illogicità evidenti.
Il Tribunale del riesame, infatti, ha adeguatamente valutato l'elemento
addotto dal ricorrente come elemento "nuovo", tale da giustificare, ad avviso del
Terzetto, la sostituzione della misura cautelare più rigorosa con quella degli
arresti domiciliari, ed ha ritenuto, invece, che la gravità dei reati contestati al
Terzetto - la rapina ed il porto d'arma in luogo pubblico - anche alla luce del
mancato rinvenimento dell'arma in questione, circostanza ritenuta non
illogicamente essere di per sé sintomatica di spregiudicatezza, non consentivano
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di ritenere l'indicazione di un luogo diverso dove applicare la misura degli arresti
domiciliari, al pari dell'asserito difetto di condizioni di tossicodipendenza,
significativi "fatti nuovi", nel senso, chiaramente specificato nell'ordinanza, di
elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze
cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare.
La doglianza del ricorrente secondo cui il Tribunale del riesame non avrebbe
adeguatamente valutato la vetustà e la diversa natura dei precedenti penali del
Terzetto, per omicidio colposo a seguito di incidente stradale e per ricettazione,
peraltro, non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso
che questa fonda il giudizio di adeguatezza della sola misura cautelare in atto,
come dinanzi rilevato, non già sui precedenti penali del ricorrente, bensì sulla
gravità dei reati contestati e sul mancato rinvenimento dell'arma utilizzata,
elementi che hanno indotto a ribadire il giudizio, già in precedenza espresso, di
inadeguatezza della misura più gradata degli arresti domiciliari, anche in un
Comune diverso da quello in cui sono stati commessi i reati. Né il ricorrente può
legittimamente dolersi della mancanza di un esplicito riferimento, nell'ordinanza
impugnata, alla possibilità di soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto
con la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art.
275 bis comma 1 cod. pen., dal momento che già con la precedente ordinanza in
data 30/11/2018 lo stesso Tribunale aveva ritenuto inidonea la misura invocata
anche se accompagnata da strumenti elettronici di controllo, sicché sul punto
deve ritenersi ampiamente sufficiente il rilievo secondo cui gli elementi di
presunta novità addotti dal ricorrente non erano
di
"sicura valenza sintomatica in
ordine al mutamento delle esigenze cautelari" apprezzate in precedenza, così
adeguatamente argomentando sul carattere di assoluta necessità della misura in
atto ai fini del soddisfacimento delle predette esigenze.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
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Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma
1
ter
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in camera di consiglio il 12 luglio 2019
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