Sentenza Nº 52058 della Corte Suprema di Cassazione, 15-12-2014

Presiding JudgeCORTESE ARTURO
ECLIECLI:IT:CASS:2014:52058PEN
Date15 Dicembre 2014
Judgement Number52058
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIMBOLA LUCIO N. IL 03/11/1958
BUFANO COSIMA N. IL 19/09/1960
BIMBOLA MARIO N. IL 01/07/1985
avverso l'ordinanza n. 622/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
06/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 3u
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Uditi difensor Avv.;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 52058 Anno 2014
Presidente: ARTUROCORTESE
Relatore:
Data Udienza:
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 6 maggio 2013 il Tribunale di Taranto - quale
giudice dell'esecuzione - rigettava l'opposizione (ex art. 676 - 667 co.4
cod.proc.pen.) proposta nell'interesse di Bimbola Lucio, Bufano Cosima e
Bimbola Mario avverso il provvedimento con cui il medesimo giudice
dell'esecuzione - in data 23.3.2011 (dep. 17.10.2011) - aveva disposto la
confisca ai sensi dell'art. 12
sexies
I. 356 del 1992 di alcuni beni ritenuti nella
disponibilità di Bimbola Lucio, già condannato in via definitiva per il delitto di cui
all'art. 416
bis
cod.pen., 74 Dpr 309 del 1990 ed altro.
Giova precisare che avverso il primo decreto - quello con cui era stata disposta la
confisca in sede esecutiva - gli interessati avevano proposto ricorso per
cassazione.
Questa Corte con sentenza n. 34464 del 2012 aveva operato riqualificazione del
proposto ricorso in opposizione (art. 667 co.4 cod.proc.pen.) anche al fine di
assicurare (pure a fronte di una prima decisione emessa in contraddittorio) la
doppia valutazione di merito sulla ricorrenza dei presupposti di legge per la
confisca.
Occorre pertanto, sia pure in sintesi, illustrare i contenuti del provvedimento
oggetto della opposizione, ossia l'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto in
data 23.3.2011 e depositata il 17.10.2011, oggetto di conferma con il
provvedimento qui impugnato.
Con tale decisione è stata ritenuta sussistente l'ipotesi di «confisca estesa»
prevista dal citato articolo 12
sexies
1.356 del 1992, in ragione di :
a)
l'intervenuta condanna definitiva di Bimbola Lucio (sentenza emessa dalla
Corte d'Appello di Lecce in data 13.10.1999, definitiva nel 2001 con condanna
alla pena di anni 13 di reclusione per associazione di tipo mafioso e
partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti,
nonchè altre decisioni del 1990 e del 1997) ;
b)
la constatata disponibilità in capo al Bimbola Lucio delle
res
già oggetto di
sequestro (un immobile sito in Taranto, oggetto di acquisto nel 1989 ed intestato
alla moglie Bufano Cosima; un immobile sito in Marina di Leporano, intestato
formalmente a terzi ed oggetto di acquisto nel 1991; quote societarie relative ad
una attività di ristorazione intestate al figlio Bimbola Mario) ;
e) la constatata sproporzione di valori tra i redditi conseguiti dal nucleo familiare
nel periodo 1983 - 2007 e il valore degli investimenti operati.
In particolare va ricordato che il Tribunale realizzava un' ampia ricostruzione
della capacità patrimoniale del Bimbola Lucio (soggetto rimasto detenuto dal
1993 sino al 2004 per le vicende giudiziarie di cui sopra) nell'intero periodo di
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
riferimento, prendendo in considerazione la documentazione fornita dalle parti
per giustificare gli acquisti ma ritenendola non dimostrativa della capacità
reddittuale necessaria e valorizzando un elemento di fatto che consentiva di
ritenere assente l'effetto preclusivo correlato ad una decisione favorevole
emessa nei confronti del Bimbola in data 15 giugno 1994 in sede di misure di
prevenzione.
Si tratta, in particolare, della verifica operata - in epoca successiva a quella di
emissione del provvedimento di prevenzione - circa la durata della
partecipazione societaria del Bimbola nella M.M.F. s.r.I., da ritenersi interrotta
con la cessione delle quote avvenuta nel giugno del 1984, con dimissioni del
Bimbola dalla carica di amministratore (come risulta da consultazione dei dati
conservati presso la Camera di Commercio).
Da ciò è derivata la considerazione della impossibilità di ritenere sussistenti
redditi del Bimbola derivanti da tale partecipazione societaria in epoca successiva
a tale data, come invece era stato ritenuto nel provvedimento emesso dal
Tribunale nell'anno 1994, con superamento della preclusione derivante dalla
definizione di detto procedimento.
Nessun effetto preclusivo alla confisca poteva altresì derivare da ulteriore
pronunzia favorevole emessa dalla Corte d'Appello in sede di prevenzione nel
2009, posto che tale ultima decisione non aveva rivalutato gli aspetti
patrimoniali ma aveva semplicemente attestato il difetto di attualità della
pericolosità sociale personale, in rapporto a decisione del Tribunale emessa in
data antecedente alle modifiche normative che, dal 2008, hanno reso possibile
l'emissione in via disgiunta della sola misura patrimoniale.
In sede di decisione sulla proposta opposizione, con il provvedimento qui
impugnato, il Tribunale :
a)
ribadiva la competenza a provvedere in sede esecutiva del Tribunale di
Taranto ai sensi dell'art.665 co.4 cod.proc.pen., posto che la decisione divenuta
irrevocabile per ultima - tra quelle emesse nei confronti del Bimbola - risulta
essere quella del 21.11.1997 (Trib. Taranto) irrevocabile il 23.1.2002 ;
b)
riteneva del tutto congrua e logica - nonchè aderente ai dati istruttori - la
motivazione addotta dal primo giudice in punto di modalità della ricostruzione
patrimoniale dei flussi in entrata e del reddito netto, in particolare per ciò che
concerne l'applicazione dei coefficienti statistici elaborati dall'Istat e relativi alle
spese medie di sostentamento del nucleo familiare, da detrarsi al fine di
determinare la cifra destinata ad investimenti;
c)
riteneva del tutto infondata la parte della opposizione in cui si contestava
l'adottabilità del provvedimento di confisca nei confronti dei terzi (in particolare
Bufano Cosima e Bimbola Mario) trattandosi di beni di cui è stata provata la
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disponibilità in capo al soggetto condannato per uno dei reati/spia previsti dalla
norma di riferimento;
d) riteneva del tutto pretestuosa l'ultima affermazione operata dal Bimbola in
udienza - circa l'avvenuta percezione di redditi per attività di intermediazione,
posta in essere in occasione della vendita di loculi cimiteriali della società di
mutuo soccorso Humanitas - trattandosi di affermazione sfornita di adeguati
supporti dimostrativi.
2. Avverso detto provvedimento di rigetto della opposizione hanno proposto
ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Bimbola Lucio, Bufano Cosima e
Bimbola Mario, articolando distinti motivi.
Con il
primo
si prospetta la rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione di costituzionalità relativa alla assenza di un doppio grado di
giurisdizione di merito lì dove la confisca
ex
art. 12
sexies
1.356/1992 venga
disposta in sede esecutiva.
Ad avviso del ricorrente l'attuale conformazione normativa del potere di critica
della decisione emessa in sede esecutiva non prevede un doppio esame di merito
dei presupposti della confisca, il che risulterebbe lesivo del diritto di difesa e del
principio di uguaglianza (artt. 3 e 24 Cost.), posto che per le affini misure di
prevenzione patrimoniali è garantito l'appello.
Con il
secondo
si ripropone questione di competenza funzionale del Tribunale di
Taranto con conseguente nullità dell'ordinanza.
La difesa dei ricorrenti rappresenta che la decisione emessa dalla Corte di Assise
di Appello di Lecce in data 13 ottobre 1999 pur essendo divenuta irrevocabile nei
confronti di Bimbola Lucio (con condanna per i delitti 'sorgente' di cui agli artt.
416 bis e 74) veniva annullata con rinvio nei confronti di altri coimputati, sicchè
in virtù del principio di unicità del giudice dell'esecuzione doveva in realtà essere
riconosciuta la competenza in sede esecutiva della Corte d'Assise d'Appello di
Lecce.
Con il
terzo
motivo si deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in
riferimento all'accertamento patrimoniale.
Si assume che non potevano rientrare nella base cognitiva e valutativa del
giudice dell'esecuzione gli indici statistici sulla spesa media dei consumi familiari
elaborati dall'ISTAT .
Si tratta di calcoli basati su rilevazioni medie non sempre esatte e comunque non
utilizzabili a fini motivazionali posto che la condotta del nucleo familiare in esame
poteva discostarsi anche sensibilmente dalla media, ponendosi sul margine più
basso della rilevazione.
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Si afferma inoltre che la consulenza di parte - disattesa dal Tribunale - aveva
dimostrato l'esistenza di redditività lecita ed idonea a giustificare gli acquisti.
Si riportano le valutazioni espresse dal Tribunale di Taranto in sede di diniego
della confisca di beni già nell'anno 1994 e se ne afferma la validità, posto che il
Bimbola aveva proseguito la sua attività nella srl Materiali Ferrosi Meccanici sino
al 1986 e detta società aveva incrementato il suo volume di affari in quegli anni,
sino al 1989.
Ulteriori redditi erano derivati da attività economiche svolte 'in nero' ma in
rapporto alle quali vi era prova rappresentata da avvisi di accertamento.
Si rappresenta inoltre che nessuna attività illecita è stata mai posta in essere dai
soggetti intestatari dei beni Bufano Cosima e Bimbola Mario, il che determina
sostanziale ingiustizia del provvedimento di confisca, emesso nei confronti di
persone non coinvolte nei reati contestati a Bimbola Lucio.
Si citano sul tema i recenti orientamenti della CEDU (decisioni Sud Fondi contro
Italia ed altre) e gli strumenti normativi europei in tema di confisca (decisione
quadro 2005/2012/GAI)al fine di escludere la legittimità della disposta confisca,
emessa a carico di soggetti proprietari non raggiunti da condanna penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
1.1 Al primo motivo i ricorrenti evidenziano un dubbio di legittimità costituzionale
non accoglibile perchè manifestamente infondato.
Come è noto, questa Corte di legittimità ha ritenuto possibile (Sez. U. n. 29022
del 17 luglio 2001, ric. Derouach) l'emissione del provvedimento di confisca di
cui all'art. 12
sexies
(1.356 del 1992 e succ.mod.) da parte del giudice
dell'esecuzione, con ricognizione dei presupposti di legge successiva alla
formazione del giudicato sul cd. delitto-sorgente.
Proprio in detta decisione - che per linearità e chiarezza conviene riportare per
stralcio - è contenuta la «valorizzazione» del meccanismo procedurale della
opposizione di cui all'art.667 co.4 cod.proc.pen. (richiamato dall'art. 676) in
chiave di tutela del diritto di difesa e di riequilibrio cognitivo di una prima
decisione emessa (eventualmente) in assenza di contraddittorio :
_l'obiezione più consistente che l'opposto orientamento muove al riguardo fa
leva sul penetrante accertamento che di norma richiede la giustificazione della
provenienza del possesso di patrimoni, anche per interposta persona, che il
condannato deve dare, ove il valore sia sproporzionato al proprio reddito
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla sua attività economica.
Intanto, sul punto deve osservarsi che la procedura "de plano" in materia di
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confisca in sede esecutiva (art. 676 correlato all'art. 667 co. 4 c.p.p.) postula
una semplicità nell'accertamento - arg. anche dal secondo comma dello stesso
art. 676 - compatibile col provvedimento ablativo in oggetto ove i risultati da
ricercare, emersi in sede di merito, siano contenuti nella sentenza di condanna o
di patteggiamento. D'altra parte, non si rinviene una regola generale che riservi
la procedura in discorso alla confisca codicistica ed è apodittico affermare che le
questioni inerenti a tale misura siano sempre di facile soluzione mentre tale
semplicità non inerisce alla confisca speciale, richiedendosi di norma approfonditi
accertamenti. Tale assunto non ha un referente normativo che assurga a canone
definitorio di competenza. Comunque, esperita la procedura "de plano",
l'interessato con l'opposizione avverso il provvedimento emesso può attivare il
procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. che prevede la piena
attuazione del contraddittorio (co. 4) e la possibilità di completa acquisizione
probatoria (co. 5 e art. 185 d. att.) in ordine alla quale, in effetti, si esalta
l'esercizio del diritto di difesa. In ogni caso, nulla vieta al giudice dell'esecuzione
di disporre sin dall'inizio, come si è verificato nel caso in esame, il procedimento
di esecuzione, azionando direttamente il meccanismo del contraddittorio ai fini di
un immediato accertamento probatorio (Cass. Sez. I 9/8/2000 n. 3599 e Sez. III
28/7/95 n. 2414). .. Sotto il profilo costituzionale, nessun problema d'illegittimità
deriva accordando privilegio all'indirizzo che riconosce la competenza a disporre
la confisca in questione al giudice dell'esecuzione. Non in riferimento all'art. 24
co. 2 della Costituzione, per quanto si è evidenziato, aggiungendo che il diritto di
difesa non va inteso in senso assoluto ma va modulato secondo l'oggetto (altro è
in relazione all'accertamento della colpevolezza, altro è in rapporto
all'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale). Il fenomeno del
contraddittorio differito, poi, è presente nel sistema (v. in materia di applicazione
di misure cautelari, di procedimento per decreto), senza che il doppio grado di
merito sia un postulato generale (arg. ex artt. 111 della Costituzione, 593 co. 3
e, appunto, 666 co. 6 c.p.p., nonché v. sentenze n. 236/84 e n. 116/74 della
Corte Costituzionale). Quanto al diritto al silenzio, esso attiene al momento
dell'accertamento della responsabilità penale, sicché non assume rilievo in
presenza di una condanna, restando così superata la presunzione di non
colpevolezza (art. 27 co. 2 Costit.). Infine, la presunzione relativa di cui si è fatto
cenno è da considerarsi legittima, corrispondendo a norme di comune esperienza
e al criterio di ragionevolezza in riferimento alla sproporzione fra redditi leciti e
patrimoni ingiustificatamente posseduti in quanto esorbitanti dalle proprie
capacità economiche, le quali a seguito di condanna (lato sensu) per determinati
reati si colorano, secondo la legge, di significatività negativa. Di conseguenza.
non risulta violato il principio di uguaglianza (art. 3 Costit.) anche perché è
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evidente la differenza di situazioni tra il comune cittadino e colui che ha subito
una condanna o ha patteggiato la pena per uno dei reati indicati dall'art. 12
sexies, sintomatici nel senso indicato. In conclusione, va affermato il principio
che la confisca prevista dall'art. 12 sexies L. n. 356/92 e succ. modif. può essere
disposta dal giudice dell'esecuzione sul patrimonio del soggetto al momento della
condanna o del patteggiamento per uno dei reati indicati da detta norma.. (Sez.
Un. 29022 del 2001, cit.).
A tali argomenti - già di particolare pregnanza - va aggiunto che è proprio il caso
in esame - come ritenuto nella decisione impugnata - a fornire ulteriore prova
dell'assenza di alcun sospetto di incostituzionalità anche sotto il versamente della
«parità di trattamento» con la disciplina dettata in tema di misure di
prevenzione.
La linea interpretativa seguita da questa Corte - in modo del tutto prevalente -
per cui anche in ipotesi di svolgimento iniziale della procedura esecutiva in
contraddittorio (art. 666) è comunque «necessario» che la critica della parte
soccombente venga trattata nelle forme della opposizione (tra le molte, Sez. I
n.4083 del 11.1.2013, rv 254812) assicura in concreto una doppia valutazione
nel merito anche in ipotesi di adozione della confisca in fase esecutiva.
1.2 Quanto al contenuto del secondo motivo, corrette in diritto sono le statuizioni
adottate dai giudici del merito in punto di competenza.
In caso di incidente di esecuzione l'individuazione del giudice competente va
operata - li dove nei confronti del soggetto coinvolto siano stati emessi più
provvedimenti definitivi - in modo conforme alla previsione di legge di cui all'art.
665 co.4 cod.proc.pen. .
Detta norma prevede, per pacifica interpretazione maturata in questa sede di
legittimità, che detta competenza spetta, in ogni caso, al giudice che ha
pronunziato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la
specifica questione proposta non riguarda la decisione da lui emessa (da ultimo,
Sez. I n. 17545 del 20.4.2012, rv 252887).
La logica evincibile dalla previsione di legge (art. 665 comma 4 cod.proc.pen.) è
infatti quella di attribuire funzionalmente le competenze esecutive al giudice che
per ultimo ha avuto cognizione dei fatti ascritti - nel loro complesso - al
condannato.
Non rilevano pertanto - nel caso in esame - le descritte vicende relative
all'annullamento con rinvio, nei confronti di altri imputati, della decisione emessa
dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce nel 1999, posto che detta decisione nei
confronti del Bimbola risulta irrevocabile nel 2001 (e dunque il motivo
dell'annullamento con rinvio è da ritenersi a lui non riferibile) e pertanto non può
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comportare attrazione della competenza in fase esecutiva, a fronte di decisione
ulteriore passata in giudicato in epoca successiva.
1.3 Con il terzo motivo vengono in realtà articolate più doglianze.
La prima riguarda la motivazione del provvedimento originario, ribadita da quello
impugnato, in punto di valutazione della mancata giustificazione degli
investimenti e sproporzione con il reddito conseguito dal nucleo familiare.
Sul punto, va osservato che le critiche non si confrontano con il reale percorso
valutativo e sono - in ogni caso - infondate.
Il Tribunale di Taranto, nelle due decisioni di merito (quella genetica e quella con
cui si è respinta l'opposizione) ha compiuto una accurata valutazione di tutte le
componenti del particolare
giudizio
richiesto dalla norma applicata, pervenendo a
risultati matematici del tutto affidabili (la sproporzione è stata valutata anno per
anno ed è arrivata a raffigurare un saldo negativo pari a circa 400.000,00 euro
nel 2007, si vedano le pagine da 24 a 34 del provvedimento genetico).
Non può, pertanto, imputarsi la omessa valutazione di dati incidenti sulla
valutazione dei presupposti della sproporzione e della mancata giustificazione
della provenienza delle risorse investite, posto che nel provvedimento genetico,
richiamato espressamente da quello impugnato :
a)
è stata valutata la partecipazione del Bimbola Lucio alla società M.M.F. s.r.I.,
(
-
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-
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da ritenersi interrotta con la cessione delle quote avvenuta nel giugno del 1984 e
dunque per il suo reale e modesto apporto economico (l'introito per la vendita
delle quote pari ad euro 5.164,00), a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale
della Prevenzione nell'anno 1994 (e ciò ha consentito di superare l'effetto
preclusivo correlato alla definitività di tale decisione). Non possono pertanto
riproporsi - nel ricorso - argomenti disattesi attraverso l'apprezzamento di
nova
(le certificazioni della Camera di Commercio, non acquisite in detta precedente
procedura) che legittimano pienamente la conclusione cui è pervenuto il
Tribunale (il Bimbola non ha dimostrato - in chiave antagonista - che la cessione
delle quote e la dismissione della carica di amministratore furono solo formali e
che egli continuò a percepire redditi occulti da tale impresa) ;
b)
è stata ammessa dal Tribunale l'esistenza di diversa attività economica in
nero con percezione di reddito, stimato per l'anno 1983 in euro 50.000,00 circa e
pertanto non vi è stata sottovalutazione alcuna di tale elemento reddituale;
c)
sono state considerate le entrate relative ad altre attività svolte dai
componenti del nucleo familiare, lì dove ne sussisteva prova;
d)
è stata detratta dal reddito conseguito la quota di consumi destinati al
sostentamento del nucleo familiare, secondo la sua consistenza e prendendo a
riferimento i dati ISTAT sui consumi medi del periodo nella regione Puglia. In tale
parte della decisione di merito si richiamano altresì elementi di fatto idonei a
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
rappresentare una elevata attitudine al consumo da parte dei membri del nucleo
familiare (autovetture acquistate nel corso del tempo ed altri indicatori).
Circa tale ultima operazione, va qui ribadita - richiamando altre precedenti
decisioni sul tema - che del tutto legittima risulta essere la considerazione, ai fini
qui rilevanti, di tale pubblicazione statistica, secondo il seguente percorso logico-
giuridico.
In ogni giudizio di comparazione tra
valori
vi è una componente valutativa,
specie ove una delle entità in comparazione sia rappresentata dal reddito
conseguito nel corso del tempo da un nucleo familiare, da cui debba essere
'estratta' una capacità di risparmio (investire è operazione che presuppone il
soddisfacimento dei bisogni essenziali delle persone che compongono il nucleo).
Le considerazioni operate dal Tribunale non possono, pertanto, dirsi
manifestamente illogiche o contraddittorie (nel senso imposto dall'art. 606 co. 1
lett. e) posto che ne vengono esplicitati i criteri ed il Tribunale ritiene - in modo
conforme all'orientamento espresso, tra le altre, nella presente sede di
legittimità da Sez. IV n. 4110 del 7.12.2012, rv 255079 - che il reddito rilevante
al fine di ritenere esistente la capacità di acquisto debba essere la
redditività
netta.
Corretto è inoltre il riferimento, sia pure con criteri presuntivi, alla incidenza
delle spese di sostentamento per il mantenimento del nucleo familiare, posto che
il valore da porre in comparazione con le spese sostenute per gli acquisti è
rappresentato dalla 'quota' di risparmio, ossia da ciò che risulta disponibile
operato lo scorporo delle spese di sostentamento e mantenimento del tenore di
vita.
Ciò posto, l'applicazione concreta di detti criteri è compito del giudice di merito e
non risulta sindacabile nella presente sede di legittimità ove i criteri adoperati
non risultino manifestamente illogici o incogrui.
Nel caso in esame risultano applicati indicatori tratti dalle pubblicazioni
statistiche dell'ISTAT, al fine di determinazione presuntiva delle spese di
mantenimento nella zona interessata, con procedura valutativa che non risulta
dunque fondata su ipotesi arbitrarie ma su osservazioni affidabili dei
comportamenti collettivi, tale essendo l'ordinario compito dell' Ente in questione
( sulla legittimità del metodo, Sez. V n. 20743 del 7.3.2014) .
E' evidente che dette elaborazioni matematiche di osservazioni massive dei
comportamenti - pur se ricadenti nella medesima area geografica - forniscono un
risultato di tipo essenzialmente
indiziarlo
circa l'effettiva spesa sostenuta dal
nucleo familiare in esame, ma - ed è questo il punto - da un lato la norma
azionata (art. 12
sexies
1.356 del 1992) non è norma incriminatrice ma norma
facoltizzante la confisca «allargata» (misura di sicurezza patrimoniale) che,
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pertanto, tollera ampiamente l'utilizzo di criteri indiziari quanto alla
determinazione delle entità da porre in comparazione (reddito/investimenti) e
dall'altro la parte interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto di
ricostruzione della capacità di investimento (la
giustificazione
della provenienza).
Dunque il ricorso alle medie statistiche risulta - in tale ambito - legittimo,
sempre che i contenuti economici non siano 'smentiti' nel caso concreto
Da ciò deriva, esprimendosi un principio a valenza generale, che :
- l'utilizzo di indicatori dei consumi medi tratto dalle pubblicazioni dell' ISTAT può
concorrere alla formazione del convincimento del giudice di merito in tema di
sussistenza della sproporzione tra redditività netta e valore degli investimenti (in
tema di confisca
ex
art. 12 sexies 1.356 del 1992 e succ.mod.) dando luogo ad
elemento indiziario la cui valenza va rapportata agli esiti complessivi
dell'istruttoria ed alla allegazione (o meno) di elementi di smentita circa le
ipotizzate conclusioni ad opera della parte interessata.
Nel caso in esame tale dato con portata indiziante ha legittimamente contribuito
a fondare le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, posto che non sono emerse
ragioni in fatto per discostarsi da tale elaborazione statistica (anzi si menzionano
ragionevoli indicatori di conferma) nè la parte è stata in grado di allegare
concrete ragioni di contrasto.
Per il resto, il motivo si incentra su critiche del tutto inconferenti e prive di
pregio.
Si è già ricordato come il «superamento» della pronunzia favorevole emessa dal
Tribunale di Taranto in data 15.6.1994 sia dipeso dalla acquisizione di nuovi
elementi di fatto che restringono temporalmente il dato di partenza, ossia la
percezione di redditi da parte del Bimbola in virtù della cessione di quote della
M.M.F. avvenuta nel 1984.
Dunque non possono riproporsi come ipotetiche verità le affermazioni contenute
in tale provvedimento (come realizzato nel ricorso) poichè le stesse sono state
ragionevolmente smentite in fatto.
Circa, inoltre, il fatto che destinatari del provvedimento siano - per quanto qui
rileva - la moglie e uno dei figli del soggetto condannato per i delitti/sorgente
della confisca allargata, va ricordato che il Tribunale di Taranto ha ampiamente
motivato circa il presupposto della «disponibilità» delle
res
in questione in capo a
Bimbola Lucio e pertanto circa la ricorrenza del presupposto di legge.
Si tratta, dunque, di intestazioni «di comodo» che la norma azionata consente di
superare senza per questo attribuire ai terzi (intestatari formali) alcuna ipotesi di
penale responsabilità nei delitti posti a monte, che restano attribuiti al solo
Bimbola Lucio, e senza per questo limitare la adozione della confisca ai soli beni
formalmente intestati al condannato.
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Ciò è del tutto in linea con le vigenti norme in tema di confisca «allargata» anche
per ciò che riguarda l'ordinamento dell'Unione Europea.
Già nella decisione-quadro 2005/212/GAI del Consiglio viene suggerita agli Stati
membri - nel quadro della necessaria armonizzazione delle legislazioni -
l'adozione dell'istituto della confisca «estesa» in rapporto alla intervenuta
condanna per fattispecie definite di reato (tra cui il traffico illecito di
stupefacenti) e si prevede all'art. 3 co.3 la possibile sottoposizione a confisca di
beni intestati a terzi
(..beni acquisiti da persone con le quali la persona in
questione ha le relazioni più strette..) .
Tale percorso risulta di recente rafforzato ed ampliato dalle previsioni introdotte
dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/42/UE del 3.4.2014
relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da
reato nell'Unione Europea.
Nel quadro di una ridefinizione concettuale della confisca «estesa» come
ablazione di beni che si ritengono - per univoche circostanze di fatto - provento
di azioni delittuose (ovviamente ulteriori rispetto a quella oggetto di giudizio, che
rappresenta la 'spia' di condotte illecite realizzate in concomitanza o antecedenti)
si ribadisce che tale azione di recupero deve poter essere realizzata anche nei
confronti di soggetti 'terzi' lì dove le circostanze di fatto consentano di ritenere il
trasferimento (o l'intestazione originaria) fittizio.
Ne è dimostrazione il contenuto dell'art. 5 co.1 di detta Direttiva, in tema di
«poteri di confisca» che costruisce il modello della confisca «estesa» (cui di certo
è rapportabile l'ipotesi nazionale dell'art. 12 sexies I.256/92) come aggressione
di beni «appartenenti» all'autore di un reato 'sorgente' (il cui elenco è contenuto
nel successivo co.2) nell'ipotesi in cui gli elementi di prova disponibili (tra cui la
sproporzione tra valore dei beni e reddito legittimo) consentano di approdare al
convincimento di una generica 'derivazione' delle ricchezze in questione da
condotte criminose.
Tale norma va letta congiuntamente al successivo art. 6 che regolamenta
l'ipotesi della ablazione - anche in ipotesi di confisca estesa dei
proventi -
di beni
intestati a terzi,
almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il
trasferimento o l'acquisizione aveva lo scopo di evitarne la confisca.
Detta norma
espone altresì alcuni ragionevoli 'indicatori' della intestazione fittizia, in ipotesi di
traferimenti effettuati a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo
significativamente inferiore al valore di mercato.
Dunque, fermo restando che ci si muove su un tipico terreno di «orientamento»
dei contenuti delle legislazioni dei singoli Stati membri, non è esatto affermare -
come sostenuto dal ricorrente - che le norme sovranazionali (e le correlate
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
giurisdizioni di garanzia) pongano divieti alla confisca «estesa» di beni
formalmente intestati a terzi estranei al reato.
Anzi gli orientamenti normativi citati incoraggiano - come si è detto - l'adozione
di strumenti di recupero dei proventi da reato, anche con allargamento del
tradizionale nesso pertinenziale (come nella norma nazionale qui in rilievo) e
anche in ipotesi di intestazione 'di comodo' a terzi, sempre che in motivazione si
dia conto delle ragioni per cui si sia ritenuto il bene in questione come «frutto» di
attività illecita (anche attraverso la prova logica della sproporzione, in una con
l'apprezzamento del tipo di reato commesso e della sua valenza indicativa di
pericolosità) e sempre che sia stata valutata la posizione del terzo intestatario,
cui spetta autonoma tutela.
In tal senso, il presente caso si allinea a detta impostazione - pur attraverso il
rispetto della norma interna di riferimento - posto che si è partiti dalla
considerazione della commissione di reati di particolare «significato» da parte di
Bimbola Lucio (associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata alla
cessione di stupefacenti), si è dato conto del parametro della «sproporzione di
valori» e dell'assenza di giustificazione della provenienza dei beni (il che
rappresenta concettualmente la conferma della loro derivazione illecita, con
confisca 'estesa' a beni diversi da quelli strettamente pertinenziali ai reati
commessi) e si è dato conto degli indicatori di «appartenenza» dei beni al
soggetto condannato per le fattispecie/spia nonostante la formale intestazione a
terzi, le cui difese risultano apprezzate e valutate, sia in fatto che in diritto.
Dunque nessuna violazione può pertanto ricollegarsi ai citati principi in punto di
tutela della proprietà invocati dal ricorrente (art.1 del protocollo addizionale alla
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
Fondamentali) atteso quanto sinora esposto, anche in relazione alle posizioni di
Bufano Cosima e Bimbola Mario.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrential pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 giugno 2014
Il Consigliere estensore
.
"II
-
Presi4ente
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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