Sentenza Nº 52011 della Corte Suprema di Cassazione, 27-12-2019

Presiding JudgeTRONCI ANDREA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:52011PEN
Date27 Dicembre 2019
Judgement Number52011
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Belgiorno Giosuè, nato a Napoli il 28/11/1989
2.
Belgiorno Giosuè, nato a Napoli il 22/09/1990
3.
Caso Carmine Raffaele, nato a Napoli il 09/08/1983
4.
De Cicco Gennaro, nato a Napoli il 06/10/1985
5.
Imparato Giuseppe, nato a Napoli il 26/05/1969
6.
Liguori Attanasio, nato a Napoli il 25/10/1977
7.
Liguori Gennaro, nato a Napoli 17/10/1982
8.
Marino Cosimo, nato a Napoli il 22/10/1984
9.
Teatro Raffaele, nato a Napoli 03/02/1990
avverso la sentenza del 18/10/2018 della Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e rimettendosi alla deci-
sione della Corte per l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite avanzata dall'avv.
Stefano Sorrentino;
uditi l'avvocato Stefano Sorrentino, in qualità di difensore di De Cicco Gennaro e
di sostituto processuale dell'avvocato Alfonso Quarto, difensore di Belgiorno Gio-
suè cl.1989, Belgiorno Giosuè cl. 1990, l'avvocato Dario Vannetiello, difensore di
Penale Sent. Sez. 6 Num. 52011 Anno 2019
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: AMOROSO RICCARDO
Data Udienza: 07/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Imparato Giuseppe e Teatro Raffaele, che si riportano ai motivi di ricorso e chie-
dono l'accoglimento dell'istanza di rimessione alle Sezioni Unite.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, decidendo
quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di
appello di Napoli del 26/11/2015, disposto con sentenza n. 2718 del 20/11/2017
della Seconda Sezione della Corte di Cassazione, ha proceduto alla nuova deter-
minazione delle pene nei confronti degli imputati ricorrenti.
In particolare la Corte di Cassazione con l'anzidetta sentenza ha disposto
l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Napoli originariamente
impugnata, limitatamente alla determinazione della pena nei confronti dei ricor-
renti, dichiarando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nei loro con-
fronti.
L'annullamento è stato disposto con rinvio per nuovo esame per avere il giudice
di legittimità rilevato che la Corte di Appello, nel ridurre le pene inflitte in primo
grado in favore dei ricorrenti, ha argomentato le riduzioni con una mera formula
di stile, uguale per tutti, pervenendo a determinare la pena complessiva senza
alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, senza specificare quello
ritenuto più grave, senza distinguere gli aumenti per le aggravanti e per la conti-
nuazione, così non consentendo il controllo sul buon uso del suo potere discre-
zionale.
Nella sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio sono state rideterminate le
pene inflitte ai ricorrenti, con l'irrogazione delle pene specificate per ciascuno di
essi e l'indicazione dei criteri seguiti per la loro determinazione, distinguendo la
posizione degli imputati condannati (Liguori Attanasio e Belgiorno Giosuè c1.90)
solo per il reato di cui al capo A, relativo all'associazione mafiosa, dagli altri im-
putati, condannati per entrambe le due associazioni, quella mafiosa di cui al capo
A) e quella del capo B di cui all'art.74, co.2 e 4, d. P.R. 309/90, con l'aggravante
prevista dall'art. 7 Legge 203/91 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.).
2.
Tramite il comune difensore di fiducia, avv. Alfonso Quarto, hanno pro-
posto ricorso Belgiorno Giosuè classe 89, Belgiorno Giosuè classe 90, e Liguori
Gennaro articolando i motivi di seguito indicati.
2.1.
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge e vizio di motiva-
zione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per avere la Corte di appello
escluso per tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche senza apprezza-
re la intervenuta rinuncia dei motivi di appello in merito all'affermazione di re-
sponsabilità, e richiamando con frase stereotipata la mancanza di elementi di se-
gno positivo per tutti gli imputati.
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4-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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