Sentenza Nº 51523 della Corte Suprema di Cassazione, 20-12-2013

Presiding JudgeLOMBARDI ALFREDO MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2013:51523PEN
Judgement Number51523
Date20 Dicembre 2013
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIOVINE CARLO N. IL 23/12/1948
GIOVINE MICHELE N. IL 18/02/1973
avverso la sentenza n. 7110/2011 CORTE APPELLO di TORNO, del
22/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
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che ha concluso per
Udito, pe a parte civile, l'Avv
Udit • difensor Avv.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51523 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: FUMO MAURIZIO
Data Udienza: 14/11/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe, il quale ha concluso chiedendo
rigettarsi i ricorsi,
uditi i difensori delle PP.CC
., avv.ti P. Davico Bonino e G.P. Zancan (quest'ultimo anche in
sost.ne
dell'avv. A. Bonelli), i quali hanno chiesto rigettarsi i ricorsi e hanno depositato
conclusioni scritte e nota spese,
udito il difensore di Giovine Michele, avv. C.G. Izzo e i difensori di Giovine Carlo, avv. G. Nigra
e prof. avv. F. Dinacci, che, illustrando i rispettivi ricorsi, ne hanno chiesto l'accoglimento,
ovvero, in subordine, la rimessione dei ricorsi alle sezioni unite.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d'appello di Torino, in parziale riforma
della pronuncia di primo grado, ribadendo l'affermazione di responsabilità nei confronti di
Giovine Carlo e del figlio, Giovine Michele, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, ha
mitigato il trattamento sanzionatorio nei confronti del primo, riducendo la pena ad anni due di
reclusione (e riducendo proporzionalmente la durata della pena accessoria), laddove -in primo
grado- il predetto era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.
La corte d'appello ha inoltre disposto che la pubblicazione sul quotidiano "La Stampa" della
sentenza di primo grado fosse integrata con la pubblicazione per estratto della sentenza da
essa corte emessa; inoltre sono state confermate le statuizioni civili e gli imputati sono stati
condannati in solido al rimborso alle costituite parti civili delle spese sostenute nel secondo
grado di giudizio.
Risulta poi anche confermata la dichiarazione di falsità delle diciassette autenticazioni di firma
poste in calce alle rispettive dichiarazioni di accettazione di candidatura, oggetto di
imputazione.
Nei confronti delle parti civili il giudice di primo grado ha disposto anche il versamento di
somme a titolo di provvisionale, statuizione che, a sua volta, risulta confermata dalla sentenza
di appello.
2.
La ipotesi originariamente rubricata fu indicata come quella prevista e punito dagli
articoli 110, 81 cpv cp, 90 comma terzo DPR 570/60. La condanna tuttavia, già in primo grado,
è intervenuta con riferimento all'ipotesi di cui al comma secondo dell'appena ricordato articolo
90.
3.
La condotta addebitata ai due imputati è la seguente: in concorso tra loro, nella loro
qualità rispettivamente, Giovine Carlo, di consigliere comunale di Miasino, Giovine Michele, di
consigliere comunale di Gurro (e quindi pubblici ufficiali), con più azioni esecutive di medesimo
disegno criminoso, attestavano falsamente di aver certificato come vere e autentiche -perché
apposte in loro presenza e nel luogo nel quale essi esercitavano la pubblica funzione
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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