Sentenza Nº 51424 della Corte Suprema di Cassazione, 19-12-2013

Presiding JudgePETTI CIRO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:51424PEN
Judgement Number51424
Date19 Dicembre 2013
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRANTE SALVATORE N. IL 28/02/198
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ÓCZETANO N. IL 26/10/1968 54"1
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POSTIGLIONE STEFANO N. IL 17/02/1985
QUARTARARO ANGELO N. IL 16/06/1954
RUBERTO ANTONIO N. IL 15/09/1962
avverso la sentenza n. 4101/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Gerlerale in persona el Dott.
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Uditi difensor Avv.
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 51424 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO
Data Udienza: 05/12/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7 febbraio 2013, la Corte di appello di Torino, 1^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata
dagli imputati Ferrante Salvatore, Greco Gaetano, Postiglione Stefano, Quartararo
Angelo e Ruberto Antonio, assolveva Postiglione e Quartararo dal delitto di cui all'
art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 16) per non aver commesso il fatto (con
conseguente esclusione della pena accessoria e della misura di sicurezza);
escludeva l' aggravante di cui alli art. 7 I. n. 203/91 contestata a Postiglione ai capi
1) e 7) e a Quartararo al capo 11) limitatamente alla finalità di agevolare l'
associazione e per l' effetto rideterminava la pena inflitta a Postiglione in due anni
sei mesi di reclusione ed € 440 di multa e a Quartararo per il reato a lui ascritto al
capo 11) in cinque anni quattro mesi di reclusione e mille euro di multa; escludeva
per Ferrante l' aggravante di cui all' art. 61 n. 2 cod. pen. e, riconosciute le
attenuanti generiche, rideterminava la pena al lui inflitta in un anno sei mesi di
reclusione e quattrocento euro di multa; concedeva a Ruberto le circostanze
attenuanti generiche prevalenti e rideterminava la pena a lui inflitta in due anni
otto mesi di reclusione e quattrocento euro di multa; riduceva la pena inflitta a
Greco a tre anni otto mesi di reclusione e ottocento euro di multa; revocava per
Quartararo e Greco la dichiarazione di delinquente abituale e la misura di sicurezza
dell' assegnazione ad una colonia agricola per la durata di due anni; sostituiva per
Greco la pena accessoria dell' interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella
temporanea per cinque anni; eliminava per Postiglione e Ruberto la pena accessoria
dell' interdizione temporanea dai pubblici uffici. Confermava nel resto la sentenza
impugnata con la quale erano stati dichiarati colpevoli: Postiglione (capi da 1 a 7)
di concorso in una serie di reati di porto e detenzione illegali di armi e ricettazione
delle stesse (fucile Kalashnikov AK47 con matricola abrasa, fucile Jager AK47, fucile
doppietta Benardelli con matricola abrasa, rivoltella ASTRA cal 38 special con
matricola abrasa); Quartararo (capo 11) di concorso nel delitto di estorsione
aggravata in danno degli imprenditori Vito e Antonio Palladino costretti a versare
complessivamente la somma di centomila/00 euro; Ferrante (capi 8 e 9) di
concorso nel porto e detenzione illegale nonché di ricettazione della rivoltella ASTRA
cal 38 special; Ruberto e Greco di concorso nel delitto di estorsione aggravata
(capo 10) in danno di Miano Giuseppe e Greco inoltre (capo 18) del delitto di
cessione continuata di sostanza stupefacente (cocaina).
La Corte territoriale, esclusa la sussistenza di elementi probatori a carico di
Postiglione e Quartararo in ordine alla partecipazione alli associazione criminale di
cui al capo 16 e in conseguenza alla sussistenza dell' aggravante di cui all' art. 7
d.l. n. 152/91 sotto il profilo della finalità agevolativa della stessa, osservava che l'
estorsione di cui al capo 11) in danno dei fratelli Paladino (addebitata a titolo di
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
concorso a Quartararo) era caratterizzata da modalità mafiose di intimidazione
anche per l' esplicito riferimento alla necessità di aiutare i fratelli detenuti di Magnis
Ottavio, con conseguente stato di terrore delle vittime, aggravante di tipo oggettivo
sicché non rilevava che le minacce fossero state poste in essere materialmente solo
da alcuni dei concorrenti. Quanto alla posizione di Ferrante, la sua responsabilità
per i delitti di cui ai capi 8) e 9) era provata dal contenuto delle conversazioni
oggetto di intercettazioni ambientali a bordo del veicolo di Magnis dimostrative della
consapevolezza del fatto che in un vano dietro al cruscotto erano celati l' arma e i
relativi proiettili, consapevolezza riscontrata dalla sua presenza a bordo del veicolo
al momento della perquisizione e del sequestro. La responsabilità di Greco e
Roberto per l' estorsione aggravata ai danni di Miano Giuseppe (capo 10) era
provata dalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa avvalorate nella loro
attendibilità dal contenuto delle numerose conversazioni oggetto di intercettazione
dettagliatamente esaminate. Quanto al capo 18),la responsabilità di Greco scaturiva
dalle conversazioni intercettate e dal rinvenimento della sostanza stupefacente
oggetto di sequestro all' esito dei servizi di osservazione da parte della polizia
giudiziaria.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, che ne ha
chiesto l' annullamento per i seguenti motivi:
1) Ferrante, a mezzo del difensore avv. Valentino Schierano: - per violazione di
legge in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen e 110, 648 cod. pen., 23 I. 110/75
perché dalla conversazione oggetto di intercettazione ambientale alli interno dell'
autovettura di Magnis Alessandro non può trarsi alcuna prova certa ed anzi le frasi
pronunciate dal ricorrente evidenziano che vede l' arma per la prima volta e non ne
assume la detenzione neanche a titolo di concorso; - mancanza ed illogicità della
motivazione e violazione di legge con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'
art. 648 cod. pen. perché l' assunto secondo il quale egli avrebbe conseguito il
compossesso dell' arma è in contrasto con le risultanze processuali dalle quali
risulta che dopo averne preso visione l' arma è stata riposta nel luogo dove già si
trovava senza alcuna compartecipazione, sia pure di ordine morale, alla condotta
già posta in essere da altri; - mancanza, illogicità e contraddittorietà della
motivazione in punto di trattamento sanzionatorio perché la riduttiva estensioni
delle riconosciute attenuanti generiche e il diniego dell' attenuante di cui all' art.
114 cod. pen. non trovano giustificazione e sono smentiti dal contenuto della
conversazione registrata che da prova che l' arma fi rimessa nel luogo dove già si
trovava e comunque non si spiega la ragione dell' irrogazione di pena tanto al di
sopra del minimo edittale; - violazione di legge con riferimento agli artt. 163 e 165
cod. pen. perché l' entità della pena inflitta consente il riconoscimento del beneficio
della sospensione sia pure con una delle prescrizioni di legge.
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2)
Quartararo, a mezzo del difensore avv. Cosimo Palumbo: - erronea applicazione
di legge penale in riferimento alli art. 7 I. 203/1991 e comunque mancanza e
manifesta illogicità della motivazione atteso che il ricorrente non solo non è stato
autore della minaccia ma non è stato presente al momento dell' intimidazione,
sicché non se può ammettere l' estensione automatica nei confronti dell'
inconsapevole. Comunque difettano i presupposti della sussistenza dell' aggravante,
perché non è sufficiente il solo atteggiamento delle vittime, perché il
comportamento deve risultare oggettivamente idoneo ad esercitare la particolare
coartazione. L' accenno alla necessità di dover aiutare i fratelli detenuti di Magnis fu
fatto dal catanese che erano intervenuti su richiesta dei Palladino, per come riferito
dal ricorrente nel corso del suo interrogatorio; - erronea applicazione di legge
penale in riferimento alli art. 7 I. 203/1991 e agli artt. 63 e 69 cod. pen. perché
erroneamente l' aumento di pena per l' aggravante speciale (esclusa per legge dal
giudizio di valenza) è stato calcolato dopo la quantificazione della pena per effetto
della riconosciuta equivalenza delle concesse attenuanti generiche, mentre queste
ultime avrebbero dovuto essere prese in considerazione dopo l' aumento di pena
per l' aggravante;
3)
Postiglione: - omessa motivazione ed erronea applicazione della legge penale ex
art. 606 c. 1 cod. proc. pen. in relazione alli art. 133 cod. pen. e agli artt. 10, 12 e
14 I. 497/74 perché la pena base per il più grave reato di cui al capo 1) è stata
quantificata in misura sensibilmente più alta dal minimo di legge senza alcuna
giustificazione in ordine al rigoroso trattamento sanzionatorio;
4)
Greco: - a norma dell' art. 606 lett. d) cod. proc. pen. Per per non avere la
sentenza impugnata tenuto conto delle richiesta istruttorie di acquisizione della
documentazione bancaria relativa agli asseriti prelevamenti da parte della persona
offesa, la cui palese inattendibilità avrebbe richiesto accurata verifica.
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5)
Ruberto: - a norma dell' art. 606 c. 1 lett. d) cod. Proc. Pen. Per mancata
assunzione della testimonianza del padre del coimputato Greco Gaetano, prova
decisiva per chiarire i rapporti intercorrenti tra le parti coinvolte in particolare i
crediti vantati dal padre della parte lesa e da Greco Gaetano; - manifesta illogicità
della motivazione perché il ricorrente non ha preso parte alla presunta estorsione.
Trattasi invero di esercizio arbitrario della proprie ragioni comme da Greco, non in
concorso con il ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso nell' interesse di Ferrante Salvatore
1.1. è inammissibile per la parte in cui la critica alla sentenza impugnata è
sviluppata mediante il riferimento al contenuto della conversazione oggetto di
intercettazione e alla possibile diversa lettura del suo significato.
4P4i
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La Corte territoriale non ha trascurato di considerare che l' arma si trovava già nel
vano nascosto dell' autovettura di Magnis, ma ha valorizzato la circostanza che l'
arma è stata posta da quest' ultimo nella disponibilità di Ferrante che per l' effetto
ne ha acquisito il compossesso. Tale motivazione, in quanto non manifestamente
illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede. Va ribadito che l'
indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato
- per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l' esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l' adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura"
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric.
Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella);
1.2. è infondato per la parte in cui invoca il condiviso canone ermeneutico secondo
il quale non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte
alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del
reato, seppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da
questa sola successiva condotta desumersi l'esistenza di una compartecipazione
quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura
istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione
psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (Cass. Sez. 2, 13.4.2011 n.
23395). Nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso che si versi in ipotesi di
compartecipazione morale per adesione psicologica a delitto già posto in essere da
Magris, perché ha ritenuto una ricezione da questi in compossesso dell' arma e
quindi una nuova ricettazione, con consapevole nuovo occultamento dell' arma nel
nascondiglio del sodale, nella piena consapevolezza della provenienza illecita,
desunta dai giudici di merito dalla abrasione dei numeri di matricola. Tale parte
della motivazione che non è stata oggetto di specifica critica e quindi rimane come
valido argomento a sostegno della decisione adottata;
1.3. è infondato per la parte in cui denuncia come del tutto ingiustificata "la
riduttiva incidenza dell' estensione" delle attenuanti generiche, posto che la pena
base di due anni e quattro mesi di reclusione ha avuto una sensibile riduzione di
otto mesi, in misura prossima al massimo consentito (nove mesi e dieci giorni),
giustificata in ragione dell' "entità degli addebiti", vale a dire la ricezione e l'
occultamento di un arma clandestina. Gravità della condotta che è valsa ad
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escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell' attenuante di cui
all' art. 114 cod. pen., attraverso valutazione non manifestamente illogica, come
tale non censurabile in questa sede;
1.4. è infondato per la parte in cui denuncia formalmente violazione di legge con
riferimento agli artt. 163 e 165 cod. proc. pen., perché la possibilità di concedere
nuovamente il beneficio della sospensione condizionale della pena, ancorché
subordinato alle ulteriori condizioni di cui all' art. 165 c. 2 cod. pen., è stata per
implicito esclusa in ragione di giudizio prognostico sfavorevole desumibile dalla
parte della motivazione sopra ricordata in cui si è posta in evidenza la gravità della
condotta.
1.5. Il ricorso deve essere in conseguenza rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
2. Il ricorso nell' interesse di Quartararo Angelo:
2.1. è infondato nella parte in cui denuncia erronea applicazione dell' art. 7 d.l. n.
152/91 nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché, il Collegio
condivide il canone ermeneutico secondo il quale "le circostanze che aggravano la
pena sono valutate a carico dell' agente soltanto se da lui conosciute ovvero
ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa." (Cass.
Sez. 4, 6.2.2004 n. 4853; Cass. Sez. 5, 6.4.2011 n. 19637 che richiama l' art. 59 c.
2 cod. pen.). In ogni caso dalle dichiarazioni confessorie del ricorrente riportate in
sentenza (pagg. 24-25) risulta che Quartararo (coinvolto su richiesta del catanese)
in occasione dell' incontro preliminare con Magnis Ottavio seppe da questi che la
pretesa estorsiva era motivata dalla necessità di aiutare i fratelli carcerati. Accettò
poi di partecipare alli incontro con i Palladino. Se è vero che egli si appartò per
conversare (assieme a Di Donato) con Paladino Alfredo(con il quale aveva
precedenti rapporti) e quindi non partecipò alle trattative dirette fra Paladino Santo,
Magnis Ottavio e il catanese, resta provata la circostanza che gli era nota la causale
della pretesa (aiuto ai fratelli carcerati), motivo che Paladino Vito ha riferito essergli
stato rappresentato in uno degli incontri con gli estorsori (pag. 32, ultimo cpv.,
della sentenza) e che gli fu confermato da Ottavio all' esito dell' incontro (pag. 25
della sentenza:"andando via Ottavio mi disse che Paladino aveva promesso che gli
avrebbe dato qualcosa per i suoi fratelli in carcere");
2.2. è infondato per la parte in cui critica la sentenza impugnata per aver ritenuto
la sussistenza dell' aggravante in ragione del riferimento alla necessità di aiutare i
fratelli detenuti di Magnis Ottavio (per come riferito in sede di interrogatorio da
Quartararo) e della percezione soggettiva delle persone offese.
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Quanto al primo profilo si osserva che la sentenza impugnata attribuisce a Paladino
Vito (pag. 32 ultimo cpv. della sentenza) l' indicazione del movente della pretesa
estorsiva (aiuto ai fratelli carcerati), per come sopra evidenziato.
Quanto al secondo profilo (percezione soggettiva della particolare pressione sulle
vittime) si rileva che è assorbito dalla soluzione del primo. Una volta accertato che
la pretesa era motivata dalla necessità di aiutare i carcerati deve ritenersi
sussistente
l'
aggravante.
2.3. L' ultimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia erroneità delle modalità di
calcolo della pena per essere stato effettuato l' aumento di pena per l' aggravante
di cui all' art. 7 d.l. 152/91 dopo il giudizio di equivalenza tra le riconosciute
attenuanti generiche e le altre aggravanti, è manifestamente infondato. Secondo la
diversa opzione ermeneutica caldeggiata dal ricorrente la riduzione di pena per le
attenuanti generiche avrebbe dovuto seguire la quantificazione di pena per effetto
dell' aumento dell' aggravante speciale del citato art. 7. Ma non spiega su quale
pena base tale aumento si dovrebbe fare. Se cioè su quella del delitto di estorsione
non aggravato (opzione che però presuppone come già effettuata la
neutralizzazione delle altre aggravanti per effetto della ritenuta equivalenza con le
attenuanti generiche) oppure su quella dell' estorsione aggravata (opzione però
sfavorevole al ricorrente perché in tal caso la pena base potrebbe essere
superiore).
2.4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
3.
Anche il ricorso di Postiglione Stefano è infondato. La pena base per il più grave
delitto di cui al capo 1), relativo alla detenzione e al porto in luogo pubblico di arma
da guerra (fucile Kalashnicov AK47) clandestina, perché con matricola abrasa, è
stata fissata in 3 anni 3 mesi di reclusione ed € 550 di multa, in misura quindi
prossima al minimo edittale (due anni di reclusione ed € 206 di multa; cfr. Cass.
Sez. 1, 22.1.2009 n. 16691) e ben lontana dal massimo (dieci anni
di
reclusione ed
€ 2.065 di multa) stabilito dalli art. 4 I. 895/1967 (come modificato dall' art. 12 I. n.
497 del 1974) in riferimento ad arma con matricola abrasa (art. 23 I. n. 110 del
1975), fatto questo esplicitamente contestato e del quale
i
giudici di merito hanno
tenuto evidentemente conto a norma dell' art. 133 cod. pen.
Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
4.
Il ricorso di Ruberto deve essere dichiarato inammissibile per genericità, perché
si limita a reiterare le doglianze mosse con l' appello in ordine all' inattendibilità
della persona offesa e alla necessità di acquisizione di documentazione bancaria per
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fugare i dubbi connessi a tale pretesa inattendibilità, senza formulare alcuna critica
specifica alla dettagliata motivazione della sentenza impugnata, che ha spiegato le
ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dì Miano Giuseppe (non
solo per l' intrinseca coerenza ma anche per il conforto del contenuto delle
conversazioni oggetto di intercettazione -diffusamente riportate e commentate nei
loro passaggi significativi- e dell' episodio del danneggiamento del furgone Ford
Transit) e superflua l' integrazione probatoria richiesta dalla sua difesa (proprio in
ragione dell' ammissione di Greco di aver ricevuto dal Miano la somma di
quattromila/00 euro, sicché è stata apprezzata l' inutilità dell' acquisizione di
documentazione bancaria a riprova di consegna di danaro che lo stesso imputato
riconosce essere avvenuta).
Va ribadito che è inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi
si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie
presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del
provvedimento impugnato. (Cass. Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445; Cass. Sez. 3,
5.5.2010 n. 29612:
5.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il secondo motivo con il quale il
ricorrente si limita ad affermare di non aver preso parte alla "presunta estorsione"
ai danni di Miano, che comunque sarebbe da qualificarsi come esercizio arbitrario
delle proprie ragioni, senza alcuna analisi e senza alcuna censura alla motivazione
della sentenza impugnata, che ha spiegato le ragioni a sostegno del convincimento
del concorso del ricorrente nel reato (sia perché riconosciuto dalla persona offesa
come sodale di Greco sia perché il suo interesse è confortato dal contenuto delle
conversazioni oggetto di intercettazione).
6.
Il ricorso di Ruberto deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va in
conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di
somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in €
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Ruberto Antonio; rigetta i ricorsi:t di Ferrante
Salvatore, Quartararo Angelo e Postiglione Stefano. Condanna tutti al pagamento
delle spese processuali e Ruberto anche al versamento della somma di € 1000,00
alla Cassa delle ammende.
Roma 5 dicembre 2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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