Sentenza Nº 51230 della Corte Suprema di Cassazione, 09-11-2018

Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:51230PEN
Date09 Novembre 2018
Judgement Number51230
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BATTAGLIA DOMENICO DEMETRIO nato a REGGIO CALABRIA il 23/10/1963
CILIONE GIOVANNI nato a MELITO DI PORTO SALVO il 11/07/1976
CIRILLO IVANO ALESSIO nato a REGGIO CALABRIA il 22/02/1988
FORTUGNO VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 07/03/1968
MORO TEODORO nato a CARDETO il 23/05/1955
MURINA MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 12/05/1975
PICCOLO MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 27/12/1979
SURACE OSVALDO nato a REGGIO CALABRIA il 19/06/1978
ZAMPAGLIONE GIUSEPPE nato a MONTEBELLO IONICO il 04/02/1975
avverso la sentenza del 08/11/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA
che ha concluso chiedendo l'inammissibilita per tutti i ricorrenti mentre per il
ricorrente FORTUGNO VINCENZO conclude per l'annullamento con rinvio
limitatatmente al calcolo della pena.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51230 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI
Data Udienza: 03/07/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
uditi i Difensori presenti
L'avvocato BITONTE MARCELLA in difesa di: MURINA MASSIMO, CILIONE GIOVANNI,
CIRILLO IVANO ALESSIO e SURACE OSVALDO insiste per raccoglimento dei ricorsi.
L'avvocato OCCHIUTO LUIGI in difesa di: PICCOLO MASSIMO insiste per
l'accoglimento del ricorso.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15/12/2014, il G.U.P. del Tribunale di Reggio
Calabria:
-
dichiarava
BATTAGLIA DOMENICO DEMETRIO
colpevole dei reati di cui ai
capi
A
(art. 416, c. 1, 2, 3 c.p.),
C
(artt. 110, 628 co. 1 e 3 nn. 1, 2 e 3
bis,
esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, n. 2, c.p.),
E
(artt. 110, 628, co. 1 e 3 n.
1 e 3 bis,
art. 61, n. 5),
0
(81, 110, 624
bis co.
1 e 3, in relazione all'art. 625, n.
7, cod. pen.),
P
(art. 697 cod. pen.) della rubrica e lo condannava, ritenuta la
continuazione, alla pena di anni nove di reclusione ed C 1.800,00 di multa, con
l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale per la durata
della pena. Disponeva inoltre la sottoposizione del medesimo, a pena espiata,
alla libertà vigilata per un periodo di un anno e lo condannava al risarcimento dei
danni in favore delle parti civili. La Corte di appello di Reggio Calabria, con
sentenza in data 8/11/2016, in riforma della suindicata decisione, rideterminava
la pena inflitta all'imputato in anni otto, mesi quattro, di reclusione ed C
1.600,00 di multa, con conferma nel resto.
-
dichiarava
BERLINGERI DAMIANO ROBERTO
colpevole del reato di cui al
capo
A
della rubrica (art. 416, co. 1, 2, 3 cod. pen.), per l'effetto condannando
l'imputato alla pena di anni due di reclusione. Disponeva inoltre la sottoposizione
del medesimo, a pena espiata, alla libertà vigilata per un periodo di un anno. La
Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 8/11/2016, confermava
la suindicata decisione, condannando l'imputato al pagamento delle spese di
giudizio in solido con SURACE Osvaldo.
-
dichiarava
CILIONE GIOVANNI
colpevole dei reati di cui ai capi
A
(art. 416,
c. 1, 2, 3 cod. pen.),
C
(artt. 110, 628 co. 1 e 3 n. 1, n. 2 e n. 3
bis
cod. pen.,
esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, n. 2, cod. pen.),
F
(artt. 110, 628 co. 1 e
3 n. 1, n. 2 e n. 3
bis
cod. pen., 61 nn. 4 e 5, esclusa l'aggravante di cui all'art.
61, n. 4, cod. pen.);
G
(artt. 110, 582, 585 cod. pen., in relazione all'art. 576, n.
1, cod. pen.) della rubrica, condannandolo, ritenuta la continuazione, alla pena di
anni otto, mesi sei, di reclusione ed C 1.800,00 multa, con l'interdizione in
perpetuo dai pubblici uffici e legale per la durata della pena. Disponeva inoltre la
sottoposizione del medesimo, a pena espiata, alla libertà vigilata per un periodo
di un anno. Condannava inoltre l'imputato al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data
8/11/2016, in riforma della suindicata decisione rideterminava la pena inflitta
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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