Sentenza Nº 51051 della Corte Suprema di Cassazione, 09-11-2018

Presiding JudgeSARNO GIULIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:51051PEN
Judgement Number51051
Date09 Novembre 2018
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OVAN BRUNO nato a TORINO il 19/10/1946
avverso l'ordinanza del 02/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di PORDENONE
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'inammissibilità;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51051 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 03/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza 2.05.2018, il tribunale del riesame di Pordenone rigettava i ri-
corsi proposti nell'interesse dell'Ovan e di M.V.O. Meccanica s.r.l. avverso il de-
creto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente emessi dal
GIP del medesimo tribunale in data 9.04.2018; giova precisare, per migliore in-
telligibilità dell'imputazione, che la misura cautelare reale è stata disposta nei con-
fronti dell'indagato e della s.r.l. da questi amministrata, in quanto l'Ovan è sotto-
posto ad indagine per il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art.
10-bis, d. Igs. n. 74 del 2000), in relazione al periodo di imposta 2014, per un
importo di C 215.328,00, corrispondente al profitto del reato e rappresentato
dall'ammontare delle ritenute non versate per il periodo di imposta in questione.
2.
In data 12.05.2018, prima che avvenisse il deposito del provvedimento del
tribunale del riesame, il difensore di fiducia dell'indagato ha proposto ricorso per
cassazione avverso l'ordinanza, riservandosi la presentazione di motivi nuovi a
norma del combinato disposto degli artt. 311 e 325, c.p.p.; in data 13.06.2018,
dunque tempestivamente rispetto al termine di gg. 15 dalla comunicazione/notifi-
cazione dell'avviso di deposito del provvedimento, intervenuto in data 30.05.2018
(per tutte: Sez. U, n. 5 del 20/04/1994 - dep. 24/06/1994, Iorizzo, Rv. 197701),
l'indagato e la M.V.O. Meccanica s.r.l. a mezzo del comune il difensore di fiducia,
iscritto all'Albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., prospettano tre motivi, di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex
art. 173
disp. att. cod. proc. pen.
2.1.
Deducono, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 321,
324 e 309, c.p.p. e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illo-
gicità della motivazione.
Si censura l'ordinanza impugnata laddove ha respinto il motivo di riesame in ordine
all'assenza di motivazione idonea del decreto di sequestro preventivo, in base
all'assunto per cui, trattandosi di sequestro funzionale alla confisca per equivalente
del profitto del reato, non sarebbe dovuto alcuna specificazione delle ragioni ido-
nee a giustificare in concreto l'applicazione della misura; diversamente, sostiene
il ricorrente, anche tale tipologia di sequestro deve necessariamente motivare
quanto all'effettiva sussistenza dei presupposti necessari per l'adozione della mi-
sura, non potendo semplicemente limitarsi a richiamare l'indagine di natura fiscale
compiuta dalla GdF, unitamente alla c.n.r. da parte dell'Agenzia delle Entrate; di-
fetterebbe, poi, qualsiasi riferimento al
periculum
ed agli specifici elementi atti a
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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