Sentenza Nº 50689 della Corte Suprema di Cassazione, 16-12-2019

Presiding JudgeTARDIO ANGELA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:50689PEN
Date16 Dicembre 2019
Judgement Number50689
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COPPOLA EMIDDIO nato a TRENTOLA DUCENTA il 21/07/1961
FRAGALA' SIMONE nato a ROMA il 05/01/1989
avverso l'ordinanza del 25/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. SANTE SPINACI, che ha
chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentito, per il ricorrente Simone Fragalà, l'avv. Valerio Vianello Accorretti;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50689 Anno 2019
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
Data Udienza: 25/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 27/06/2019 il Tribunale del riesame di Roma
confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma 1'08/05/2019 nei confronti di Emiddio
Coppola e Simone Fragalà.
Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nel contesto di una
più ampia attività d'indagine, che riguardava la sfera di operatività e le attività
delittuose commesse dal clan Fragalà, capeggiato da Alessandro Fragalà,
nell'area di Roma e nei centri di Pomezia, Torvajanica, Ardea e Tor San Lorenzo,
a partire dal 2009.
Tali indagini, che riguardavano un elevato numero di indagati, consentivano
di accertare che il clan Fragalà operava secondo il modello prefigurato dall'art.
416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice
e il vincolo di omertà, attraverso cui il sodalizio si era imposto sul territorio - e
traeva origine da una precedente consorteria mafiosa, ormai disciolta, attiva
nella stessa area laziale dall'inizio degli anni Ottanta al 1995. Si accertava,
inoltre, che, fin dalla sua costituzione, la consorteria in esame operava in stretto
collegamento con il clan Santapaola-Ercolano di Catania, dal cui ambito
associativo proveniva Alessandro Fragalà.
In questa cornice, all'indagato Simone Fragalà si contestavano il reato
associativo di cui al capo 1 e il reato-fine di cui al capo 22 della rubrica; mentre,
all'indagato Emiddio Coppola si contestavano i reati-fine di cui ai capi 14, 18, 19
e 20 della rubrica.
Quanto, in particolare, alla posizione di Simone Fragalà, il Tribunale del
riesame di Roma riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati
ascrittigli ai capi 1 e 22 sulla base delle intercettazioni ambientali eseguite nei
confronti di alcuni componenti del clan Fragalà. Da tale compendio indiziario
emergeva che il ricorrente era inserito nel clan Fragalà, come detto,
egemonizzato dal padre, Alessandro Fragalà, nel cui contesto consortile operava
nei settori del traffico di sostanze stupefacenti e della gestione delle estorsioni,
nel cui ambito si occupava delle attività intimidatorie propedeutiche alla
coercizione delle persone offese.
Anche per la posizione di Emiddio Coppola, il Tribunale del riesame di Roma
riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati ascrittigli ai capi 14,
18, 19 e 20 sulla base delle intercettazioni ambientali eseguite nel corso delle
indagini preliminari nei confronti di alcuni componenti del clan Fragalà. Da tale
compendio indiziario emergeva che il ricorrente era contiguo al clan Fragalà, nel
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