Sentenza Nº 50489 della Corte Suprema di Cassazione, 07-11-2018

Presiding JudgePEZZULLO ROSA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:50489PEN
Date07 Novembre 2018
Judgement Number50489
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NICOSIA ORAZIO nato Messina il 22/09/1953
MOBILIA GAETANO nato a Messina il 12/07/1949
avverso la sentenza del 18/03/2016 della Corte di appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il sostituto procuratore generale, M. Di Nardo che ha concluso chiedendo il
rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore di fiducia, avv. P. Nocita che ha concluso nell'interesse del
Nicosia, chiedendo l'accoglimento del ricorso riportandosi in particolare ai punti
5, 6 e 7 per i quali ha insistito per l'annullamento con rinvio della sentenza;
udito il difensore di fiducia, avv. M. Carfora, che ha concluso nell'interesse del
Mobilia, chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza
impugnata.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50489 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: CALASELICE BARBARA
Data Udienza: 16/05/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, ha
parzialmente riformato la sentenza del Tribunale in sede, appellata da Orazio
Nicosia e Gaetano Mobilia, dichiarando l'estinzione del reato di cui al capo c),
nonché rideterminando la pena irrogata agli imputati in quella di anni quattro di
reclusione ciascuno, confermando nel resto il provvedimento impugnato.
1.1. Con la sentenza di primo grado gli odierni ricorrenti erano stati
condannati alle pene principali ed accessorie ritenute di giustizia, in relazione ai
reati di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 236, comma 2, n. 1 Legge
fall. in relazione all'art. 223, comma 2 n. 1, Legge fall. (capo a), bancarotta
fraudolenta impropria mediante false comunicazioni sociali, eseguita attraverso
falso in bilancio per gli anni 2004 - 2007, in quanto non venivano esposti in
bilancio costi che avrebbero reso negativo il risultato di esercizio, ove inseriti
correttamente, indicando, dunque, falsi utili), 110 cod. pen., 236, comma 2, n. 1
Legge fall. in relazione all'art. 223, comma 1 e 216 n. 1 Legge fall. (capo b),
bancarotta fraudolenta commessa attraverso distrazione di somme annotate
quali uscite di cassa nel bilancio 2007), art. 236, comma 2, Legge fall. in
relazione all'art. 223, comma 1, 216, comma 3, Legge fall. (capo c) per il quale è
stata dichiarata la intervenuta prescrizione), art. 236, comma 2 legge fall., in
relazione all'art. 223, comma 1 e 216, comma 3, Legge fall. (capo d), relativo al
pagamento di fatture per obbligazioni sorte dopo il decreto di ammissione, senza
autorizzazione del giudice delegato).Sono state ritenute le aggravanti contestate,
di cui all'art. 219 Legge fall., nelle rispettive qualità, il Nicosia di amministratore
delegato e, successivamente, di amministratore unico della Giano Ambiente s. r.
I., il Mobilia quale amministratore di fatto della s. r. I. suddetta, ammessa a
concordato preventivo il 23 maggio 2008, successivamente rigettato e poi
riammessa alla medesima procedura, in data 9 ottobre 2009, con omologa
intervenuta il 25 febbraio 2011.
2.
Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli
imputati, tramite i difensori di fiducia, deducendo i vizi di seguito riassunti, nei
limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Nell'interesse di Orazio Nicosia si deducono nove motivi.
2.1.1. Con il primo si denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione. Con i motivi di appello si era rilevato che il mero
concorso, nella qualità di amministratore di diritto, attribuita all'imputato dal
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