Sentenza Nº 50097 della Corte Suprema di Cassazione, 12-12-2013

Presiding JudgeSERPICO FRANCESCO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:50097PEN
Judgement Number50097
Date12 Dicembre 2013
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
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registro generale n. 35071-12
udienza pubblica del 25-9-2013 (n. 16 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
sezione sesta penale
composta dai signori:
dott. Francesco Serpico
Presidente
1.
dott. Francesco Gramendola
Consigliere
2. dott. Vincenzo Rotundo
Consigliere
3.
dott. ssa Anna Petruzzellis
Consigliere
4. dott. Pierluigi Di Stefano
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di Sacconi Gino, nato a Palermo il 26-9-59,
avverso la sentenza in data 27-1-12 della Corte di Appello di Firenze, sezione II
penale.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa
riqualificazione della condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'art. 388 c.p.
Uditi gli avv.ti Liliana Talarico e Francesco Guidotti per la parte civile (che hanno
concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e per l'inammissibilità del
secondo) e l'avv. Luca Bisori per l'imputato (che ha insistito per l'accoglimento
del ricorso).
FATTO E DIRITTO
1 .
-
.
Con sentenza in data 23-3-2010 il Tribunale di Firenze, sezione
distaccata di Empoli, ha condannato Sacconi Gino alla pena di mesi otto di
reclusione (con sospensione condizionale subordinata al pagamento della somma
liquidata a titolo di provvisionale), oltre al risarcimento danni in favore delle parti
civili costituite da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese da loro
sostenute, liquidate come da dispositivo, per i reati, uniti dal vincolo della
continuazione, previsti dagli artt. 110, 388, comma primo, c.p., per avere, al fine
di sottrarsi all'adempimento dell'obbligo civile di assegnazione della casa
familiare, di proprietà esclusiva di esso Sacconi, a Vallesi Fiorenza, genitore
affidatario della figlia minore, stipulato un contratto preliminare simulato, con il
quale si impegnava a cedere alla propria madre, Rossi Maria Augusta, l'usufrutto
di detto immobile in cambio di altro usufrutto di altro appartamento ubicato in
Palermo di proprietà della Rossi, contratto che poi era stato fraudolentemente
fatto valere in giudizio [capo A)), nonché dagli artt.56, 81, 388, comma secondo,
570, comma secondo n. 2, c.p., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non
equivoco ad eludere il provvedimento giudiziario di accoglimento della domanda
di Vallesi Fiorenza di assegnazione della casa familiare, privando la figlia minore
dei mezzi di sussistenza ed in particolare del diritto di abitare in toult abitazione,
facendo valere in giudizio il detto preliminare e dichiarando di volere adempiere a
quello definitivo in sede di esecuzione dello sfratto intimato alla Vallesi,
esecuzione bloccata solo a seguito di sequestro preventivo dell'immobile disposto
infine dal GIP di Firenze.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze, in data
27-1-12, ha ritenuto assorbite entrambe le imputazioni di cui sopra nell'unico
reato di cui agli alt. 56,110 e 570, comma primo, c.p., così riqualificando la
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