Sentenza Nº 50092 della Corte Suprema di Cassazione, 21-12-2015

Presiding JudgeROMIS VINCENZO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:50092PEN
Judgement Number50092
Date21 Dicembre 2015
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SARTORI GIUSEPPE N. IL 15/02/1964
avverso l'ordinanza n. 41/2015 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del
13/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
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l.tf/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i dififsor Avv.;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50092 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE
Data Udienza: 04/12/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.- SARTORI Giuseppe ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia,
avverso l'ordinanza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di
Milano ha rigettato l'appello interposto dall'odierno ricorrente avverso
provvedimento di sequestro preventivo dell'automezzo Volvo tg. CH830MD, di
proprietà della ditta del SARTORI.
Con l'ordinanza impugnata, conseguente ad annullamento con rinvio da parte
della Terza Sezione penale di questa Corte (disposto con sentenza n. 375 del
17.12.2014) di altra ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano, quest'ultimo
organo giudicante confermava l'ordinanza di sequestro, con le conseguenti
statuizioni. La vicenda oggetto del procedimento concerne la realizzazione di
condotte di traffico illecito di rifiuti contestate a vari imputati. In specie, per quanto
in particolare interessa il fatto sottostante al presente giudizio, assume rilievo
l'addebito di cui al capo C della rubrica, relativo a ipotesi di reato
ex art. 260 D.Lgs.
152/06 ed avente a oggetto operazioni di traffico di rifiuti pari a circa 7300
tonnellate, conferiti da LIATI Orlando e LAZZARI Stefano (nella loro qualità di
titolari della ELLE ELLE Autotrasporti) presso la cava Ricciardo Vincenzino di
Romentino in conseguenza di opere di scavo per la realizzazione del parcheggio
Carrefour
di Assago (MI). L'ordinanza impugnata dà conto di numerose anomalie
nei documenti di trasporto riferiti ai conferimenti in esame, risultati falsi sia in
riferimento ai quantitativi che alla tipologia di materiali conferiti, in quanto i DDT
acquisiti presso la cava (riguardanti i materiali trasportati dalla ELLE ELLE) e
meglio indicati nel provvedimento non risultavano corrispondenti ai documenti
rinvenuti presso la ditta titolare del cantiere di Assago (la STELLA GIUSEPPE s.r.I.).
La differenza ineriva in specie al quantitativo (che nella documentazione acquisita
in cava era pari a circa 20.000 tonnellate, a fronte di 14.445 tonnellate che
trovavano corrispondenza nell'esame incrociato dei documenti) e alla tipologia di
materiale (che, in relazione alla differenza quantitativa suddetta, risultava essere
non meglio specificata e sicuramente non riferibile a terra, come per il resto
documentato: tra l'altro 8 documenti di trasporto risultavano associati a formulari,
inequivocamente riferibili perciò a materiali abbisognevoli di trattamento).
La condotta criminosa, secondo l'ordinanza impugnata, veniva riscontrata non
solo sulla scorta degli accertamenti investigativi eseguiti dal NOA (riferiti anche al
profitto illecito differenziale conseguito dai soggetti coinvolti, riferibile alla maggior
spesa che sarebbe stato necessario sostenere per il regolare smaltimento previo
trattamento, anziché direttamente in cava), ma altresì da operazioni di
intercettazioni confermative dell'ipotesi accusatoria; il procedimento si è concluso
in primo grado con sentenza in data 23.1.2015, di condanna degli imputati, con la
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quale veniva altresì disposta la confisca degli automezzi riconducibili alla società
ELLE ELLE Autotrasporti.
Quanto in particolare al SARTORI, odierno ricorrente, i trasporti incriminati
dallo stesso eseguiti erano riferiti a due autoveicoli (uno dei quali è oggetto del
sequestro in questione) riconducibili alla ELLE ELLE, apparentemente per 185
tonnellate circa di materiale definito "terra", che però non trovavano riscontro nei
documenti presenti presso la cava di Romentino e risultavano pertanto falsi.
Osserva il Tribunale del Riesame che, quand'anche il SARTORI -soggetto terzo
rispetto a quelli destinatari di imputazione- non avesse agito d'intesa con gli
imputati per la spartizione di utili illeciti, egli avrebbe comunque agito con
macroscopica negligenza, avendo consegnato al LAZZERI e al LIATI mezzi e autisti
per trasportare materiale non meglio precisato, senza accertare la ditta di
provenienza del materiale, la natura dello stesso e in generale la liceità del
trasporto.
1.1. - Quale unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge per
motivazione meramente apparente. In estrema sintesi, si duole il ricorrente che
gli atti richiamati nell'ordinanza impugnata (sentenza in data 23.1.2015 e
informativa del NOE di Milano) non forniscono alcuna specifica e significativa
argomentazione per dimostrare una responsabilità di tipo colposo in capo al
ricorrente; lamenta inoltre il SARTORI che i trasporti eseguiti con gli automezzi a
lui riferibili (e in particolare a quello sequestrato) non potevano che riferirsi a terra,
posto che essi avvenivano il 5.2.2009, dunque in epoca di molto successiva alla
rimozione e allo smaltimento della parte superficiale dello scavo (iniziato il
25.2.2008), costituita da scarti di bitume, e di poco antecedente la cessazione
delle operazioni (avvenuta 1'8.4.2009). Aggiunge il ricorrente che i documenti di
trasporto allegati all'informativa NOE sono del tutto identici a quelli prodotti dalla
difesa SARTORI all'udienza del 20.5.2014 avanti il Tribunale del Riesame, quando
ancora l'informativa NOE non era stata posta a disposizione del ricorrente.
Considerato in diritto
2. - Il ricorso è inammissibile.
2.1. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte in composizione apicale
(Cass. Sez. Un., Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. -dep. 26/06/2008- Rv.
239692), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione
dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei
vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
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ES ENSORE
IL PRESI ENTE
l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933,
Malgioglio, non massimata sul punto).
Nella specie, non è dato tuttavia apprezzare siffatte carenze motivazionali,
nel senso che -al di là di notazioni nel merito- il percorso argomentativo del
Tribunale del Riesame, come evincibile nell'ordinanza impugnata, appare
improntato a sufficiente completezza e coerenza, rendendo evidenti e riscontrando
alla stregua degli atti le ragioni per le quali è dato nella specie ravvisare sia il
fumus commissí delícti
(accreditato sia da una sentenza di condanna, che -
soprattutto- dalla non corrispondenza tra i DDT riferibili ai trasporti incriminati
trovati presso la ditta responsabile del cantiere di scavo e quelli rinvenuti presso
la cava di conferimento), sia il fatto che il sequestro sia sotteso a confisca
obbligatoria
ope legis,
sia infine -e quanto meno- la grave negligenza del SARTORI
nel mettere a disposizione i propri automezzi e i relativi conducenti in relazione a
operazioni di cui egli non accertava né la liceità, né l'oggetto.
Perciò, pur presentato come ricorso per violazione di legge, quello in esame
deve ritenersi volto a censurare il vizio di motivazione del provvedimento
impugnato benchè la motivazione stessa non sia né del tutto mancante, né
"apparente"; ne consegue che il ricorso stesso è inammissibile e, per l'effetto, il
ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 1000,00.
.P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2015
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