Sentenza Nº 50050 della Corte Suprema di Cassazione, 06-11-2018

Presiding JudgeGALLO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:50050PEN
Date06 Novembre 2018
Judgement Number50050
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
Celso Franco, nato ad Ortona il 30.8.1948,
contro la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila del 15.5.2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, in persona del sost. Proc. Gen. dott. Marco Dall'Olio, che ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito 'l'Avv. Vincenzo Di Girolamo, in difesa del ricorrente, che ha concluso
riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'annullamento della sentenza
impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26.1.2015 il GUP di Lanciano aveva riconosciuto
Franco Celso responsabile del delitto di usura aggravata e continuata in danno di
tale Seidi Veap; in particolare, l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto
di usura aggravata con riferimento (capo a) della rubrica) ad una serie di prestiti
che egli aveva erogato, quale direttore generale della società Sima srl, ad un
tasso di interesse formalmente lecito ma trattenendo all'origine parte della
somma mutuata in tal modo facendo lievitare gli interessi ad un tasso superiore
a quello usurario; del delitto di usura aggravata (capi b), c) ed f) della rubrica)
per aver erogato, nella predetta qualità, ulteriori prestiti a tasso superiore a
quello legale; per avere inoltre promosso e favorito l'erogazione di prestiti (capi
d) e e) della rubrica) al Veap con interessi usurari; di conseguenza, escluso il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuto il vincolo della
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50050 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI
Data Udienza: 27/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
continuazione tra le varie violazione di legge, applicata infine la riduzione per la
scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 di reclusione
ed Euro 6.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; il GUP aveva
inoltre condannato il Celso al pagamento delle spese processuali sostenute ed a
risarcire i danni patiti dalla costituita parte civile la cui liquidazione aveva
rimesso in sede civile;
2.
la Corte di Appello di L'Aquila, adita dall'imputato e dal PM, con la
sentenza del 15‘5*2Q1 ha assalta il
eQ(552
dai raati asarittigli al
W24 )
41QU
rubrica (limitatamente, peraltro, al secondo, al quarto, al sesto, al settimo ed al
decirvio episodio), al capo
c)
ed al capo d) (limitatamente, in tal caso, al term ed
la quinto episodio) ed al capo e), con la formula per cui il fatto non sussiste; lo
ha assolto anche dal primo episodio di cui al capo a), per non aver commesso il
fatto; ha rideterminato così la pena inflitta al prevenuto in quella di anni 2 e mesi
6 di reclusione ed Euro 5.200 di multa; ha disposto la confisca per equivalente di
alcuni terreni di cui il Celso risulta comproprietario, sino a concorrenza di Euro
25.870,00 confermando quindi nel resto la sentenza di primo grado e
condannando l'imputato a rifondere le spese sostenute dalla costituita parte
civile nel grado;
3.
ricorre per Cassazione, tramite il difensore, Franco Celso lamentando:
3.1 nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. in relazione alla
conferma della condanna in relazione ai fatti di cui al capo a) (episodi 3, 5, 8, e 9
della imputazione): rileva che, nonostante la Corte di Appello abbia ritenuto
insufficiente la prova dell'avere l'imputato "trattenuto" parte della somma
mutuata in occasione dei prestiti indicati nel capo a) della imputazione ed abbia
pertanto dato atto della diversità del fatto rispetto alla contestazione, ciò non di
meno ha confermato la condanna in relazione agli episodi 3, 5, 8 e 9 sul diverso
presupposto. della natura usuraria degli interessi praticati indipendentemente
dalla "trattenuta" alla fonte;
3.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del
processo: con riguardo al capo a) della rubrica richiama le argomentazioni svolte
con l'atto di appello a proposito della (in)attendibilità delle dichiarazioni rese
dalla persona offesa sia sotto il profilo oggettivo (della loro contraddittorietà con
altri elementi acquisiti al processo) sia sul piano soggettivo; a proposito, inoltre,
della ritenuta convergenza tra quanto riferito dalla persona offesa e quanto
riferito dagli altri testi nonché, ancora, in merito al ruolo asseritamente
"egemone" ricoperto dal ricorrente all'interno della Sima spa come, anche,
all'interno di Capitalfin spa; ha richiamato, inoltre, i rilievi critici svolti nei
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT